Entra in vigore domani – 6 agosto – su tutto il territorio nazionale il cosiddetto Green Pass, il documento emesso dal Ministero della Salute che certifica l’avvenuta vaccinazione contro COVID-19, la guarigione dalla malattia entro i precedenti 6 mesi o l’esecuzione di un tampone con esito negativo entro 48 ore. Tale certificazione, come sappiamo, sarà richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici, residenze sanitarie assistenziali o altre strutture di cura, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
In attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle istituzioni, a seguito delle numerose richieste, forniamo qualche suggerimento sull’uso del green pass per quanto riguarda l’ambito musicale. Sia chiaro che sono solo opinioni basate su una certa logica interpretativa, non si può fornire alcuna certezza e solo le autorità preposte possono darci parole definitive, per cui si prendano le nostre osservazioni con la dovuta cautela e a proprio rischio.
Il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 prevede il green pass obbligatorio per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive (art. 3, comma 1, lett. b). Non fa invece riferimento ai piccoli trattenimenti (i così detti “concertini” che fanno da sottofondo in attività da ristorazione, bar, ecc. che vanno distinti dai concerti e pubblici spettacoli veri e propri). Di conseguenza, in caso di piccolo trattenimento musicale sembra ragionevole che possa applicarsi quanto previsto per i ristoranti. Nello specifico, per i servizi di ristorazione è richiesto il green pass solo per il consumo al tavolo al chiuso (art. 3, comma 1, lett. a). Se i tavoli del ristorante sono solo all’aperto, non dovrebbe dunque essere richiesto il green pass.
Si ricorda inoltre che i musicisti che si esibiscono durante il piccolo trattenimento musicale, non sono clienti del ristorante, ma lavoratori, pertanto non sembrerebbe che possa esser loro richiesto il green pass, in quanto il Decreto non ha affrontato il tema lavoristico. A riguardo potrebbero essere emanati ulteriori provvedimenti nelle prossime settimane.
Tuttavia, abbiamo riscontrato poca chiarezza sulla posizione dei musicisti che si esibiscono in spettacoli aperti al pubblico all’interno di sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo. Per l’accesso a questi luoghi è infatti genericamente richiesto il green pass (art. 4). Non è quindi chiaro, per ora, se il green pass debba essere richiesto solo al pubblico o anche a chi lavora (musicisti e non) in sale da concerto, sale teatrali, locali di musica dal vivo.
Per le attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreativi, il Decreto prevede il green pass (art. 3 comma 1, lett. g).
In ogni caso, consigliamo sempre di chiedere informazioni presso le istituzioni locali (URP, Comune, ecc.).
Si ricorda inoltre che rimango vigenti le pregresse norme su distanziamento, mascherine e capienza massima nei luoghi di spettacolo.