L’INPS è recentemente intervenuto con una sua circolare (n. 105 del 5 agosto 2011, consultabile qui), ove – sulla scorta della sentenza della Cassazione 20 maggio 2010 n. 12355 – si ribadisce il divieto del “personale artistico, teatrale e cinematografico” a ricevere una qualunque forma di indennità di disoccupazione, sebbene se ne siano maturati i requisiti richiesti dalla legge. A supporto, la Cassazione (e dunque l’INPS) ha invocato l’art. 37, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935, tutt’ora in vigore. Alla circolare sono state allegate le categorie di lavoratori Enpals considerate quale “personale artistico” e dunque escluse a priori dal beneficio dell’indennità di disoccupazione.
Numerose sono state le critiche da vari esponenti del settore dello spettacolo, inclusi sindacati, associazioni, ecc., pronti a mobilitarsi per chiedere un intervento delle autorità competenti in merito, non da ultimo auspicando una riforma legislativa del settore che sia al passo con i tempi.
Fonte: INPS