È in vigore già da mesi ma non risulta ancora del tutto noto un nuovo adempimento (introdotto dal D.Lgs. 3/2014, entrato in vigore il 6 aprile 2014, in ossequio a una correlata direttiva UE): se un docente di musica esercita l’attività con allievi minorenni a favore di struttura pubblica o privata, allora tale struttura dovrà dotarsi obbligatoriamente del certificato penale antipedofilia di tale docente. Così da verificare l’esistenza di condanne per i reati o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ci occupiamo di esaminarne di seguito le conseguenze, in particolare, nei rapporti di lavoro tra privati, maggiormente diffusi nel settore musicale. Oltre all’importanza in sé della tutela degli allievi minori, naturalmente, si deve considerare anche che, in mancanza dell’adempimento, si potranno applicare pesanti sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro/committente, da € 10.000 a € 15.000.
L’obbligo sussiste:
a) se l’attività di docenza sia ricompresa in un contratto (scritto o meno) di lavoro a prestazioni corrispettive (quindi non solo retribuito, il corrispettivo per la docenza potrebbe anche essere diverso da una somma di denaro) tra il docente e la struttura;
b) secondo alcuni si può applicare anche in caso di volontariato, ma – come precisato dal Ministero – a livello normativo il volontariato non configura un rapporto di lavoro, quindi non si dovrebbe applicare obbligatoriamente la procedura qui vista, sebbene sia sempre consigliabile farlo;
c) se vi siano contatti diretti e regolari con minori, nello svolgimento dell’attività;
d) sia che la struttura a cui fa capo il docente sia pubblica, sia che sia privata (ad es. un’associazione culturale, una cooperativa, ecc.); si applica anche al caso di una struttura che non sia configurata giuridicamente come ente, bensì faccia capo a un privato persona fisica (con o senza partita IVA), visto che non si fanno esclusioni espresse nella normativa.
Gli aspetti procedurali sono invece i seguenti (chiariti anche da apposite FAQ del Ministero della Giustizia):
– il certificato va richiesto prima dell’assunzione o instaurazione del rapporto, che ovviamente non potrà perfezionarsi qualora emerga qualcosa dal certificato;
– il certificato va richiesto all’ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica da parte del datore di lavoro/committente/struttura di riferimento, non dal docente, versando i relativi bolli e diritti alla domanda;
– il certificato ha valore di 6 mesi dalla data di rilascio, il che però non comporta che dovrà essere richiesto di nuovo ogni 6 mesi, in costanza del rapporto; dovrà invece essere richiesto nuovamente qualora il rapporto si sia concluso e riprenda oppure si costituisca un nuovo rapporto (es. con i rapporti stagionali e a tempo determinato);
– l’adempimento riguarda solo i neoassunti e i nuovi rapporti instaurati dal 6 aprile 2014, non i rapporti precedentemente già in essere;
– il certificato riguarda non tutti i precedenti penali, bensì solo la verifica dei reati di cui agli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minori) del codice penale, oppure l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
– in attesa del certificato richiesto, il datore privato può ovviare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cd. autocertificazione) da parte del docente, ai sensi del DPR 445/2000, ove dichiari l’insussistenza di carichi pendenti o reati in materia.
Ribadiamo che l’obbligo interessa il settore artistico prevalentemente riguardo ai docenti (non solo di musica ma di qualunque disciplina) ma può applicarsi a chiunque (es. bidelli, assistenti scolastici, ecc.) ha contatti regolari e diretti con i minori.