Come abbiamo già visto nell’articolo pubblicato il 16 febbraio 2024 è stata recentemente introdotta l’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Dall’1 gennaio è infatti possibile richiedere l’indennità attraverso il sito www.inps.it seguendo la procedura che abbiamo riportato nell’articolo.
Oggi, vediamo invece le precisazioni espresse dall’Inps con la Circolare numero 56 dell’8 aprile 2024. La circolare individua gli effetti sulla contribuzione a carico dei datori di lavoro e committenti e indica le modalità di esposizione nei flussi Uniemens.
Il nuovo regime contributivo comporta, a carico del datore di lavoro o del committente, il versamento di un contributo ulteriore pari all’1% dell’imponibile contributivo e di un contributo di solidarietà dello 0,50% sulla parte eccedente del massimale contributivo. Si ricorda che il contributo di solidarietà dello 0,50% si aggiunge al preesistente contributo di solidarietà del 5% (di cui 2,5% a a carico del datore di lavoro/committente).
Le nuove contribuzioni di cui sopra, sono dovute in relazione alle seguenti categorie di lavoratori dello spettacolo:
– lavoratori autonomi (compresi i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali);
– lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
– lavoratori subordinati a tempo determinato appartenenti al “Gruppo B” del D.M. 15 marzo 2005* (vedi elenco in fondo all’articolo; si tratta di quelle figure professionali che prestano attività diverse da quelle indicate nel punto precedente, ma comunque individuate tra i destinatari dell’indennità di discontinuità);
– per tutti i lavoratori intermittenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, salvo i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità.
La circolare fornisce inoltre precisazioni sulla rideterminazione del contributo addizionale di finanziamento della Naspi, a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato: il contributo addizionale, dall’1 gennaio 2024, è pari al’1,10% (0,3% in meno rispetto alla precedente aliquota). Resta inalterato il contributo dello 0,50% dovuto per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
L’Inps, nella stessa circolare, fornisce inoltre un riepilogo sulle contribuzioni minori, tenendo conto dell’assetto introdotto con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 175/2023.
Il riepilogo viene presentato indicando per ogni tipologia di rapporto di lavoro le aliquote previste per le contribuzioni minori e l’assicurazione a cui fanno riferimento (es. Naspi, discontinuità, maternità, ecc.).
Infine, la circolare fa il punto sulle modalità di esposizione nel flusso Uniemens che i datori di lavoro sono tenuti a seguire.
*Categorie di lavoratori appartenenti al “Gruppo B”:
– operatori di cabine di sale cinematografiche;
– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
– maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
– impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
– lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.