Dall’1 gennaio 2024 è possibile inviare le richieste per la nuova indennità di discontinuità prevista in favore dei lavoratori dello spettacolo. Si tratta di una misura di sostegno al reddito strutturale e permanente, la cui entrata in vigore ha visto la contestuale abrogazione dell’Alas, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo.
Lo scopo dell’indennità è quello di sostenere i lavoratori dello spettacolo in considerazione del carattere di intermittenza della loro attività professionale: la professione artistica è infatti caratterizzata da periodi di inattività, dovuti anche a fasi di studio, preparazione e formazione.
Vediamo quali sono i requisiti e le modalità di richiesta della nuova indennità di discontinuità.
Modalità di richiesta
Le richieste dovranno essere effettuate online sulla piattaforma dell’Inps dall’1 gennaio al 30 marzo di ogni anno e dovranno riferirsi all’attività svolta nell’anno precedente (ad esempio, dall’1 gennaio al 30 marzo 2024 si può fare domanda facendo riferimento all’attività svolta nel 2023).
Riportiamo di seguito la procedura da seguire passo per passo:
1 – accedere al sito www.inps.it
2 – cliccare su “Sostegni, sussidi e indennità”
3 – cliccare su “Esplora sostegni, sussidi e indennità”
4 – nella sezione “Strumenti” selezionare la voce “Vedi tutti”
5 – cliccare sulla lettera P
6 – a destra di “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” cliccare su “Utilizza lo strumento”
7 – a questo punto si dovrà effettuare l’accesso con SPID (o in alternativa con CIE o CNS)
8 – cliccare su “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”
Procedure alternative:
– la domanda può essere effettuata anche telefonando al numero verde gratuito 803164 da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile (servizio Contact Center multicanale);
– la richiesta dell’indennità può essere presentata anche attraverso gli Istituti di Patronato.
Una volta inoltrata la domanda, l’Inps procederà alla verifica dei requisiti attraverso l’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione: l’importo erogato a titolo di indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito.
Requisiti oggettivi e soggettivi
Vediamo ora quali sono i requisiti richiesti per l’ottenimento dell’indennità di discontinuità. Ai fini dell’ottenimento dell’indennità dovranno sussistere TUTTI i requisiti di seguito riportati, sia oggettivi che soggettivi.
Requisiti oggettivi:
– essere cittadini dell’Unione Europea, residenti in Italia da almeno un anno;
– aver percepito nell’anno precedente alla domanda un reddito lordo non superiore a 25 mila euro;
– aver maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– avere un reddito da lavoro derivante in prevalenza da attività nel campo artistico;
– non aver avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente;
– non essere pensionati o non avere in corso altre indennità.
Requisiti soggettivi:
possono richiedere l’indennità di discontinuità i lavoratori discontinui dello spettacolo (si ricorda che la categoria comprende sia gli artisti che lo staff tecnico e amministrativo che tutti i lavoratori che svolgono ruoli dietro le quinte). I richiedenti possono essere sia lavoratori autonomi che dipendenti/parasubordinati/intermittenti a tempo determinato.
Come viene calcolato l’importo dell’indennità di discontinuità riconosciuta?
L’indennità è pari al 60% della media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. L’importo giornaliero dell’indennità, in ogni caso, non potrà superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito dall’Inps (attualmente 53,95 euro). L’importo verrà versato in un’unica soluzione.
Per quante giornate viene riconosciuta l’indennità?
L’indennità verrà riconosciuta per un numero massimo di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno solare precedente a quello della domanda. Ai fini della durata non verranno considerati altri periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
Incumulabilità dell’indennità di discontinuità
L’indennità NON sarà cumulabile (nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate) con:
– indennità di maternità, malattia, infortunio;
– tutte le indennità di disoccupazione involontaria (comprese quelle in agricoltura, Dis Coll, prestazione Naspi erogata in forma anticipata, prestazioni integrative di durata della Naspi);
– tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro;
– prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga;
– prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà;
– assegno ordinario di invalidità;
– assegno di inclusione e altre forme di prestazione di sostegno al reddito.
Quando avverrà l’erogazione dell’indennità?
Salvo modifiche della normativa attuale, l’indennità dovrebbe essere corrisposta al lavoratore richiedente nel mese di giugno dell’anno successivo alla presentazione della domanda.
Alcune considerazioni
Purtroppo occorre rilevare che, secondo quanto riportato dalle statistiche Inps, molti lavoratori del settore ad oggi non raggiungono il numero minimo di giornate accreditate richieste (60 l’anno). L’effettiva efficacia del sostegno potrebbe inoltre essere attenuata dall’entità dell’importo riconosciuto, dall’esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato e dalle tempistiche necessarie per il pagamento dell’indennità.