Con sua circolare n. 155 del 20 ottobre 2021 INPS ha reso nota un’importante estensione applicativa circa i soggetti obbligati ai versamenti contributivi nel FPLS (Fondo Professioni Lavoratori di Spettacolo, ex-Enpals). La circolare si intitola “Ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per effetto del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni operative”. La decorrenza è dal 1° novembre 2021.
La fonte del cambiamento è l’articolo 66, comma 17, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito anche decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La circolare riprende la norma e precisa alcuni aspetti operativi:
- anzitutto per tali figure vi è obbligo contributivo in FPLS ma non quello di agibilità preventiva (facoltativamente si può sempre e comunque fare, tramite il portale INPS);
- la prima figura introdotta è quella delle “attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate”; quindi vi sono compresi docenti di conservatori, licei musicali e simili enti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, sempre che svolgano tale attività non gratuitamente, dietro incarico “per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con il personale in servizio, conferiscano incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione”; non vi sono comprese invece le attività didattiche rese direttamente ad allievi privatamente o tramite altre entità, ad es. società, associazioni, ecc.; l’INPS precisa che “per attività retribuite di formazione si devono intendere non solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita dalle predette figure professionali, bensì anche quelle riguardanti la formazione ricevuta laddove, a fronte di tali attività di formazione “passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione”; poi si dice anche che l’obbligo sussiste per chi sia già iscritto al FPLS con un altro “cappello” professionale, sempre di spettacolo, ad es. nella musica saranno orchestrali, lavoratori autonomi esercenti attività musicali, ecc. – ciò perché l’attività di insegnamento e formazione deve avere a oggetto “le medesime discipline (ovvero abbia ad oggetto le medesime attività) per le quali il soggetto che le esercita risulti già iscritto e, in ogni caso, occorre che la materia di insegnamento sia strettamente connessa alle attività tipiche per le quali generalmente è già prevista l’assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo”; l’attività di insegnamento sarebbe dunque “ulteriore” rispetto a quella principale di spettacolo, ma in linea con la sua qualifica: è escluso l’obbligo di versamento “nei confronti dell’attore che espleti l’attività di insegnamento in una disciplina diversa da quelle riconducibili allo spettacolo, come quelle di natura scientifica, economica, ecc.” – in tal caso ci si dovrà riferire probabilmente all’INPS Gestione Separata o altra Cassa professionale;
- la seconda figura introdotta è quella di “attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo”; qui i confini sono più sfumati (cosa sia esattamente un’attività “promozionale”?) ma è chiaro che include chi svolge – retribuito – un’attività di marketing a favore di qualsivoglia attività di spettacolo (se dal vivo, cinematografica, televisiva o audiovisiva), sempre che tali attività “non siano già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente. Infatti, laddove in un evento o iniziativa promozionale un soggetto svolga mansioni riferibili a una delle figure tabellate [come soggetti obbligati a contributi FPLS], sussiste già l’ordinario obbligo contributivo a prescindere dal settore in cui opera l’impresa e dall’ambito in cui la prestazione viene svolta” – dunque ad es. un manager che versi già contributi FPLS per la sua attività generale non dovrà sottoporre a specifica contribuzione quella promozionale svolta per i suoi artisti; l’INPS specifica che non ha “rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza”, bensì “costituiscono elementi essenziali ai fini della integrazione della fattispecie l’essere un lavoratore dello spettacolo iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e partecipare all’evento o comunque svolgere un’attività finalizzata alla promozione dello spettacolo o di altri eventi in virtù della propria qualificazione come artista o tecnico, anche quando tale attività venga svolta in contesti diversi da quelli propri dello spettacolo come, ad esempio, nel caso di attori o cantanti che partecipano, anche senza necessariamente esibirsi recitando o cantando, ma semplicemente presenziando all’evento, ad attività promozionali organizzate da imprese manifatturiere o che sono chiamati come ospiti in contesti di promozione commerciale, nel caso di scenografi chiamati ad allestire una sede congressuale, ecc.”; idem per il tema sul committente, la formulazione della norma non è chiarissima e l’INPS afferma che si applica a “qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato – anche al di fuori delle attività promozionali riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo e per questo già assoggettabili a contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in caso di prestazione artistica/tecnica – è tenuto ad assolvere all’obbligo contributivo ogni qualvolta ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS”;
- non ha rilevanza che il lavoratore, per tali attività, agisca come dipendente o lavoratore autonomo.
Ricordiamo infine che tutti coloro che svolgono attività di docenza al di fuori dei casi suddetti saranno sottoposti non già al regime FPLS bensì INPS Gestione Separata, cosa assai grave e da tempo oggetto di richieste di riforma legislativa per eliminare ingiuste dispersioni contributive tra più casse.
Si ringrazia il dott. Giovanni Scoz per preziosi aggiornamenti e confronto sul tema.