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Home Articoli

Il contratto di ingaggio (scrittura artistica) tra l’artista e l’organizzatore dell’evento

7 Settembre 2009
in Articoli, Music Business
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Frasi del tipo “Stasera è venuta poca gente ragazzi, vi pago la metà di quanto pattuito” o “Ragazzi adesso piove forte, salta il concerto. Non vi esibite perciò non vi pago”, non sono purtroppo solo leggende metropolitane. Senza arrivare a situazioni paradossali da film del tipo “Come la mettiamo…per la paga di stasera? Ah, già! Dunque… Sono 200 dollari. Però voi vi siete bevuti 300 dollari di birra…”(The Blues Brothers, soggetto e sceneggiatura di J. Landis e D. Aykroyd, 1980), può succedere di giungere nel luogo dell’esibizione (dopo centinaia di chilometri) e trovare un’altra band intenta a fare il sound check o che il locale si rifiutati di pagare la “gig” a fine esibizioni adducendo scuse di vario tipo.
Organizzatori e artisti regolano spesso il loro rapporto esclusivamente in forma orale concordando a voce gli elementi essenziali dell’ingaggio: il che, di per sé, è sufficiente e nella maggior parte dei casi pare funzionare. Un contratto, da un punto di vista strettamente giuridico, infatti, è un accordo che può essere fatto anche oralmente e in caso di problemi tra parti disponibili e serie si trova sempre una soluzione. Ma che succede nel caso in cui una delle parti non rispetti gli accordi presi? Come tutelarsi? Come stanno le cose su aspetti di cui non si è parlato e che tuttavia sono rilevanti per l’artista?
Un contratto redatto in forma scritta garantisce maggiore certezza rispetto alla prova dell’esistenza del contratto e all’osservanza degli accordi (c.d. disposizioni contrattuali) in esso contenute. È dunque consigliabile sempre chiudere in forma scritta l’ingaggio per l’esibizione, almeno per tutelarsi rispetto all’ammontare della prestazione. Nella forma più semplice può trattarsi anche di una sola paginetta contenente gli elementi essenziali del contratto: i dati delle parti, la determinazione delle controprestazioni (luogo dell’esibizione e compenso dovuto), firme dei contraenti. La migliore tutela (per entrambe le parti, a dire il vero) si ha tuttavia con un contratto dettagliato, scritto appositamente da un professionista specializzato (un consulente legale o un avvocato), nel quale vengano riportate le specifiche esigenze dell’artista.
Per chi ambisce a fare del live il proprio lavoro è raccomandabile avere il proprio modello contrattuale personalizzato da inviare all’organizzatore non appena si è trovato l’accordo in forma orale, chiedendo che esso venga sottoscritto o inviato nuovamente entro un determinato periodo (ad esempio 15 gg.), a conferma della conclusione dell’accordo. Qualora l’organizzatore tardasse in tale invio allora l’artista valuterà a proprio rischio se accettare comunque di esibirsi, esponendosi alla tipologia di rischi sopracitati, o se, diversamente di fare cadere la proposta nel vuoto e di ritenersi sin da subito libero. La redazione di un contratto personalizzato è un buon investimento per un artista, in quanto il costo di tale contratto è facilmente ammortizzabile con un paio di esibizioni e garantisce una maggiore tutela all’artista permettendogli tra l’altro di presentarsi con maggiore professionalità.
Ecco alcune possibili personalizzazioni: esigenze tecniche per lo show (scheda tecnica), come regolarsi in caso di mancata realizzazione dell’evento (sia per impossibilità dell’artista che per eventi atmosferici, o per esigenze dell’organizzatore), eventuale recupero della data in caso di mancata realizzazione, modalità e tempistiche di pagamento (es: metà in anticipo, metà a fine show), a chi spettano le pratiche previdenziali, garanzia per l’artista di avere copertura assicurativa per l’esibizione e palco e impianto montati a norma di legge, garanzia di una durata minima del sound check da farsi almeno n ore prima dello spettacolo, esigenze di camerino, vitto e alloggio, bevute gratis, ingressi gratuiti per collaboratori e accrediti, pass auto parcheggio, facchinaggio per carico-scarico, durata minima e massima dello show, obblighi promozione in loco e fornitura materiale promozionale, utilizzo di personale tecnico fornito dall’artista, presenza o meno di altri artisti o gruppi di apertura, servizio sicurezza, possibilità di avere un proprio banchetto ove vendere merchandising/cd, possibilità o meno di effettuare riprese audio/video durante lo spettacolo, eventuale presenza di sponsor, deposito e custodia strumenti, possibilità di appendere striscioni o altre parti grafiche dell’artista, foro competente in caso di controversie, eventuali penali in caso di disdetta dello show, e così via.
È prudente evitare di prendere modelli contrattuali da Internet e rimaneggiarli. Sulla rete circolano esempi di base senza garanzie di validità legale. La redazione contrattuale ha delle regole giuridiche specifiche. Senza la supervisione di un professionista specializzato, il contratto creato “arrangiandosi” potrebbe addirittura non avere alcuna validità giuridica, finendo per non tutelare affatto l’artista. Evitate di ricercare un contratto “standard”. Un contratto in forma scritta è la traduzione in “legalese” dell’accordo tra due o più soggetti con le loro specifiche esigenze: per questo va scritto con perizia da una mano esperta. In più, ciascun contratto è il frutto di un rapporto commerciale tra due soggetti con specifiche caratteristiche ed esigenze, soprattutto in campo artistico. Per questo la personalizzazione è l’aspetto più importante del contratto: prendereste un rapporto “standard” tra due coniugi per applicarlo al vostro rapporto amoroso?

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