Lo scorso 8 novembre la Corte di Giustizia della CE ha preso in esame il contrassegno che la legge (art. 181 bis della L. 633/1941) impone di apporre sui supporti contenenti opere, compact disc nella fattispecie.
Il dispositivo della sentenza ha creato non poca agitazione (e confusione) negli ambiti giuridici che, piu’ o meno direttamente, si occupano di diritto d’autore. La Corte ha infatti affermato che l’obbligo del contrassegno SIAE e’, anzitutto, da considerarsi una regola tecnica (e questa e’ senz’altro la parte che meno e’ stata intesa, anche da molti giuristi) e, per non essere stata notificata alla Commissione europea, non puo’ essere fatta valere nei confronti di un privato.
Ai consumatori finali piu’ attenti, sarà almeno una volta caduto l’occhio su quell’adesivo argenteo, grande piu’ o meno come un francobollo, incollato solitamente su compact disc e libri (in generale sui supporti contenenti opere). Il contrassegno contiene informazioni come il nome dell’opera, il suo anno di pubblicazione ed il nome dell’autore. La presenza del contrassegno, ex lege, distingue le copie originali da quelle abusive. Chi pubblica l’opera deve, previo acquisto del contrassegno dalla SIAE, apporlo o farlo apporre su tutte le copie originali che vengono distribuite in commercio. La legge sul diritto d’autore, agli artt. 171 bis e 171 ter, contempla inoltre gli effetti in caso di violazione dell’obbligo appena descritto. In particolare anche per la sola detenzione di supporti contenenti fonogrammi privi del contrassegno, se il fatto e’ commesso per uso non personale, e’ prevista la reclusione fino a tre anni e una multa sino a 15.493 euro (Cfr. artt. 171 ter, n. 1, lett. c) e d).
La sentenza della Corte che qui si esamina, e’ stata sollecitata dal Tribunale civile e penale di Forli’ che nel febbraio del 2000, attraverso le indagini della Procura della Repubblica, contestava al Sig. Schwibbert, cittadino tedesco, legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, proprio l’imputazione di cui pocanzi, ovvero detenzione di opere prive del contrassegno SIAE. Il Sig. Schwibbert conservava infatti in un magazzino, per un uso sicuramente non personale, compact disc contenenti opere d’arte figurativa, importati dalla Germania per conto di altre società e destinati al commercio in Italia.
Nel dicembre 2004, il suo difensore (avv. Sirotti Gaudenzi) inoltrava al tribunale adito istanza di questione pregiudiziale presso la Corte chiedendo di verificare l’esistenza del conflitto tra il reato ascritto al suo cliente ed alcune disposizioni comunitarie.
La presunzione di conflitto sollevata, nasceva principalmente in ordine alla direttiva comunitaria 83/189/EC, codificata con la Direttiva 98/34/EC con cui si stabilisce una procedura obbligatoria di notifica di tutte le bozze di regole tecniche alla Commissione europea.
Il contrassegno SIAE e’ da considerarsi infatti una specificazione tecnica relativa ai sistemi di protezione delle opere e, in quanto tale, la sua bozza di regola tecnica di applicazione avrebbe dovuto essere inoltrata dalla SIAE alla Commissione europea prima di essere introdotta in Italia attraverso la legge sul diritto d’autore.
Nel procedimento dinanzi alla Corte, la SIAE ed il Governo italiano hanno sostenuto la tesi difensiva per cui l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell’ingegno era già previsto per i supporti cartacei (per esempio i libri), ben prima dell’entrata in vigore della direttiva. Le successive modifiche legislative apportate alla legge 633/1941 nel 1987 e nel 1994, erano semplicemente adeguamenti ai progressi tecnologici che hanno incluso nuovi supporti (per esempio i compact disc). Di conseguenza, non risultava necessario notificare alla Commissione le modifiche.
Ma la Corte ha affermato che l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE e’ stato introdotto dopo l’introduzione nel diritto comunitario dell’obbligo di comunicazione dei progetti di regole tecniche. Quindi, l’obbligo di cui trattasi avrebbe dovuto essere comunicato alla Commissione dalla Repubblica italiana.
La sentenza della Corte e’ ora vincolante per il giudice nazionale, quindi per il Tribunale di Forli’. Questi dovrà eventualmente disapplicare la norma nazionale confliggente con la norma comunitaria e annullare il procedimento a carico del Sig. Schwibbert (quanto meno per il reato di cui all’art. 171 ter n. 1 lett. c); inoltre, il valore vincolante della pronuncia della Corte si imporrà anche ai giudici che dovessero esaminare il caso in una successiva fase della procedura. Infine, la sentenza avrà efficacia anche al di fuori del contesto che l’ha provocata, per divenire vincolante nei confronti di altri giudici che saranno tenuti ad applicarla in futuro.
Alla luce di quanto detto sinora, viene il dubbio che l’obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui compact disc, “fatto uscire dalla porta potrebbe rientrare dalla finestra”. Ovvero, basterebbe notificarne ora alla Commissione la relativa bozza di regola tecnica. Forse non e’ cosi’ semplice. E’ in vigore un’ulteriore direttiva comunitaria, menzionata anch’essa nella sentenza della Corte in questione, in cui si annida il vero punctum dolens per il contrassegno SIAE. Nei considerando di questa direttiva si legge: « […] negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore […] tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza […] vi e’ il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all’emanazione, negli Stati membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero all’emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti […] tali differenze devono essere eliminate per realizzare l’obiettivo dell’articolo 8 A del trattato, il quale prevede l’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall’articolo 3, lettera f) del trattato. »
I principi appena enunciati sarebbero tutti avversi l’attuale impostazione giuridica dell’obbligo di apporre il contrassegno SIAE in generale su tutti i supporti contenenti opere e non solo sui compact disc; vuol dire anzitutto che la Commissione potrebbe facilmente respingerne (anche ora) una eventuale bozza di regola tecnica e che la Corte potrebbe, con un’altra pregiudiziale, dichiararne il conflitto non piu’ solo specifico per i compact disc ma per tutti i supporti contenenti opere.
E’ certo che, alla luce della sentenza della Corte dello scorso 8 novembre, non si incorre ora in sanzioni penali e amministrative per mancata apposizione del contrassegno sui compact disc, tranne se non ci si e’ contrattualmente obbligati con la SIAE a farlo.
Anche questa vicenda sottolinea il fondamentale principio per cui le leggi nazionali, quindi la legge 633 del 1941 nell’ambito del diritto d’autore, devono essere sempre interpretate e relazionate (non solo in sede giudiziale) in funzione delle disposizioni normative comunitarie e internazionali che, collocandosi al di sopra di esse nella gerarchia delle fonti, ne possono modificare l’assetto normativo.