Cosa succede quando una norma di legge elimina un obbligo, ma non specifica se tale eliminazione vale anche per il passato?
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73 del 12 maggio 2026, ha fornito una risposta chiara a queste domande, intervenendo sulla disciplina del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo e aprendo la strada all’applicazione retroattiva della norma più favorevole. Vediamo di cosa si tratta, passo dopo passo.
Il contesto normativo: cos’è il certificato di agibilità e a chi serve
Ripercorriamo i fondamentali: il certificato di agibilità (spesso indicato come “agibilità ex ENPALS”, oggi gestito dal Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo) è il documento, rilasciato da INPS, che autorizza le imprese dello spettacolo (o comunque organizzatori di eventi di spettacolo) a impiegare artisti e tecnici nei locali di loro proprietà o di cui abbiano un diritto d’uso, di fatto.
Storicamente, tale certificato era richiesto per tutte le tipologie di rapporti di lavoro nel settore, sia autonomi che subordinati, con finalità di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi contributivi a tutela dei lavoratori
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017), il legislatore ha introdotto una significativa modifica: l’art. 1, comma 1097, ha eliminato l’obbligo del certificato di agibilità per le imprese che impiegano lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) – a condizione che il datore di lavoro abbia provveduto al regolare pagamento dei contributi previdenziali
In sintesi: se un’impresa dello spettacolo assume un cantante, un musicista o un tecnico con regolare contratto di lavoro subordinato e versa i contributi, non è più tenuta a richiedere il certificato di agibilità per quel lavoratore.
La retroattività della norma più favorevole
La riforma del 2017 ha sollevato un interrogativo: la nuova disciplina si applica solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore o può beneficiarne anche chi è stato sanzionato in precedenza per condotte oggi non più punibili?
La questione è arrivata sul tavolo della Corte Costituzionale (tramite un rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione), chiamata a decidere su un contenzioso riguardante sanzioni amministrative irrogate a imprese dello spettacolo per l’omessa richiesta del certificato di agibilità relativa a lavoratori subordinati
Il punto centrale era il seguente, piuttosto tecnico: la sanzione prevista dall’art. 6 del DLCPS. n. 708 del 1947 per la violazione dell’obbligo del certificato di agibilità ha natura “punitiva” ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)? In caso affermativo, dovrebbe applicarsi il principio della retroattività della lex mitior (la legge più favorevole), sancito dall’art. 7 CEDU e dall’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.
La decisione della Corte: illegittima la mancata retroattività
Con la sentenza n. 73/2026 è dunque giunta la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205/2017, nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in materia di certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo
I motivi sono questi:
– la Corte ha confermato che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dell’obbligo del certificato di agibilità rientra nella “materia penale” ai fini CEDU, poiché ha finalità afflittiva e deterrente, non solo risarcitoria;
– una volta riconosciuta la natura punitiva della sanzione, ne consegue l’applicabilità del principio di retroattività della norma più favorevole. Chi ha commesso una condotta “illecita” prima del 2018, ma che oggi non sarebbe più sanzionabile (perché relativa a lavoratori subordinati con contributi versati), non può essere penalizzato con una disciplina più severa;
– la Corte ha ritenuto che l’interesse individuale a beneficiare della norma più mite prevalga sull’esigenza di tutelare la funzione di vigilanza contributiva. L’illecito sanzionato, del resto, configura una violazione meramente formale, non necessariamente collegata a un effettivo mancato versamento dei contributi, vero interesse del legislatore;
Quali sono le conseguenze pratiche per le imprese dello spettacolo?
La sentenza ha effetti immediati e concreti e che possiamo riassumere così: le imprese (od organizzatori di spettacolo) che sono state sanzionate prima del 2018 per non aver richiesto il certificato di agibilità relativo a lavoratori subordinati (con contributi regolarmente versati, attenzione!) possono ora chiedere l’annullamento delle ordinanze-ingiunzione, invocando l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
È fondamentale precisare che la modifica normativa e la pronuncia della Corte riguardano esclusivamente i lavoratori subordinati. Per i collaboratori coordinati e continuativi, i professionisti autonomi e le prestazioni occasionali, l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità permane in capo alle imprese committenti.
Prima di avvalersi di una prestazione artistica o tecnica, è dunque essenziale verificare la qualificazione del rapporto di lavoro e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, consultando anche le indicazioni operative pubblicate dall’INPS sul proprio portale
Conclusioni
La sentenza n. 73/2026 della Corte Costituzionale rappresenta un importante tassello nell’evoluzione del diritto sanzionatorio amministrativo, con ricadute concrete per il settore dello spettacolo. Confermando l’applicazione del principio lex mitior anche alle sanzioni amministrative di natura punitiva, la Consulta ha bilanciato l’esigenza di certezza del diritto con la tutela degli interessi individuali, senza compromettere la vigilanza contributiva che resta il vero strumento di protezione dei lavoratori.
Per le imprese del settore la pronuncia offre uno strumento di difesa contro sanzioni irrogate in passato per condotte oggi non più illecite. Per gli operatori del diritto costituisce un precedente significativo sull’interpretazione convenzionale e costituzionale delle sanzioni amministrative.
Come sempre, in caso di contenzioso specifico, è consigliabile rivolgersi a un professionista specializzato per valutare la concreta applicabilità della sentenza al proprio caso.






