La Corte di giustizia dell’Unione Europea si e’ pronunciata l’8 novembre 2007 con riferimento al contrassegno SIAE apposto sui CD contenenti opere d’arte figurativa, ritenendo che l’Italia non abbia rispettato la procedura d’informazione prevista dalla direttiva comunitaria 98/34. In base a questa direttiva (art. 8) gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea i progetti delle regolamentazioni tecniche relative a prodotti e servizi della società dell’informazione. Per la Corte di Giustizia l’inadempimento di quest’obbligo “costituisce un vizio procedurale nell’adozione delle regole tecniche e comporta l’inapplicabilità delle stesse” in modo che non possono essere fatte valere nei confronti dei privati. Ma la decisione definitiva, fatto d’importanza fondamentale, sarà di competenza del Giudice Italiano. La questione era stata sollevata nel dicembre 2004 quando su istanza della difesa del signor Schwibbert, (legale rappresentante della società KJWS, imputato in un processo penale per aver commercializzato in Italia Cd-ROM privi di contrassegni SIAE contenenti la riproduzione di opere dell’arte figurativa) era stata emessa un’ordinanza da parte del Tribunale di Cesena. L’istanza intendeva accertare se il “bollino”, previsto dalla legge italiana, fosse compatibile con le norme comunitarie in tema di concorrenza e regole tecniche, in particolare con la direttiva comunitaria 98/34/CE (ex 83/189/CEE). Oggetto della causa erano soltanto supporti contenenti opere d’arte figurativa ed e’ in questo ambito che la Corte ha delineato l’esistenza di un vizio procedurale costituito dalla omessa comunicazione – da parte dello Stato italiano delle caratteristiche tecniche del contrassegno su CD recanti opere dell’arte figurativa, senza entrare nel merito della compatibilità sostanziale dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE con il diritto comunitario. In ogni caso, va ricordato che la legge sul diritto d’autore punisce espressamente anche con sanzioni penali, chiunque utilizzi abusivamente – soprattutto a fini commerciali – tutte le opere dell’ingegno, comprese quelle dell’arte figurativa. Inoltre, in base ad accordi stipulati molti anni orsono con i produttori discografici e cinematografici, tutto il repertorio tutelato dalla SIAE, registrato su supporti, deve comunque essere vidimato, nel comune e legittimo interesse degli autori e dei produttori. Infatti la SIAE agisce in forza di mandato che riceve da chi si affida alla sua tutela (compresi gli autori e gli editori appartenenti alle altre società di gestione dei diritti nel mondo) – per amministrare al meglio le opere dei propri associati. L’apposizione del contrassegno opera in questo senso ed e’, quindi, strettamente collegata al rilascio delle licenze per l’utilizzo del repertorio, perche’ il bollino costituisce una garanzia della circolazione regolare dei prodotti nell’ambito del mercato.