LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO
L’art. 15 conferma a favore dei lavoratori autonomi dello Spettacolo una indennità di 1.000 euro (esentasse) per coloro che ne avevano già i requisiti nei decreti precedenti e per coloro che:
a) abbiano raggiunto almeno 30 contributi giornalieri INPSexENPALS dal 1°gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto), da cui quali deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione;
b) abbiano raggiunto almeno 7 contributi giornalieri INPSexENPALS dal 1°gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto), da cui quali deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Quali sono gli ASPETTI POSITIVI?
1) come per i decreti precedenti, il fatto che chi avesse i requisiti anche delle precedenti indennità si verrà riconosciuto automaticamente anche quest’ultima, senza particolari oneri burocratici;
2) il numero di giornate contributive (7, che è molto basso) può essere maturato dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cioè in un lasso di tempo di quasi 20 mesi solari. Il che significa che chi è rimasto escluso dai precedenti decreti, ma ha avuto possibilità di lavoro in regola o si è organizzato per lavorare in regola e avere dei versamenti da marzo a oggi (versamenti, non aperture di agibilità), anche imparando la lezione che “lo Stato aiuta chi è visibile e lavora in regola”, questa volta avrà accesso all’indennità, facendone richiesta;
3) Non sono previste incompatibilità con altri contratti di lavoro ma solo con le altre indennità previste dall’art. 15. Il che apre alla possibilità di potere ricevere l’indennità di ottobre, anche se si ha un contratto di lavoro aperto (dipendente o co.co.co).
Quali sono gli aspetti di DUBBIA VALUTAZIONE?
1) L’indennità viene ancora erogata dall’INPS: in teoria, questo dovrebbe semplificare e ridurre i tempi, soprattutto per chi aveva i requisiti anche in precedenza, ma è d’obbligo essere prudenti, visto quanto accaduto nei mesi passati con numerosi ritardi;
2) Nel caso dei 7 contributi giornalieri e reddito inferiore ai 35.000 euro non è espressamente citato il fatto di non essere titolare di pensione. Potrebbe essere una dimenticanza, potrebbe essere stato omesso perché si debba tenere a riferimento il requisito del comma precedente, oppure potrebbe essere una scelta, assai gradita. Difatti, come da noi segnalato, i titolari di pensione INPSexENPALS spesso hanno una pensione inferiore agli aiuti forniti dallo Stato o addirittura al reddito di cittadinanza/emergenza. Chiederemo chiarimenti. AGGIORNAMENTO: con circolare n° 137 del 26 novembre 2020 l’INPS specifica che “In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Rilancio Italia), nonché alle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto Ristori, prevista a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro, i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020″
Quali sono gli ASPETTI NEGATIVI?
1) Anche se nel frattempo, una volta ricordata la necessità di lavorare in regola per avere un sostegno emergenziale dallo Stato, molti musicisti si sono attrezzati in tale senso, raggiungendo in questi mesi i 7 contributi di spettacolo necessari per ricevere un aiuto, sono ancora rimasti fuori tutta una serie di soggetti, che pure svolgendo attività di spettacolo con professionalità, vengono esclusi dagli aiuti per casi particolari. Li ricordo perché queste osservazioni sono state oggetto dei documenti presentati dal Coordinamento delle Associazioni dei Musicisti ai Parlamentari incontrati e durante le audizioni avute in Parlamento. Il numero contributi giornalieri versati non è un indicatore affidabile per riconoscere una effettiva attività lavorativa in quanto infatti:
a) Non tiene conto di chi ha svolto lavori all’estero (navi da crociera, tour negli Stati Uniti e Canada), quindi in regime di convenzione comunitaria o internazionale;
b) Non tiene conto di tutte quelle attività di un lavoratore dello spettacolo per le quali, neanche volendo, si possono versare contributi giornalieri quali: attività in sala di incisione svolte per le proprie produzioni discografiche, attività di arrangiamento e produzione svolte per privati cittadini, dove non è tecnicamente possibile l’auto versamento contributivo e non si applica il regime del lavoratore autonomo esercente attività musicali;
c) Non tiene conto dell’altissimo tasso di evasione contributiva presente nel mercato degli intrattenimenti musicali (pub, ristoranti, piccoli live club, eventi di privati), stimato nel 90% del mercato reale. Si registra un bassissimo numero di controlli serali e notturni;
d) Non tiene conto dell’altissimo tasso di evasione contributiva nell’ambito delle prestazioni musicali rese per la realizzazione di produzioni discografiche e/o audiovisive;
e) Non tiene conto del fatto che per ignoranza diffusa, non vengono quasi mai conteggiate come giornate lavorative i giorni di prova (giornate di preparazione allo spettacolo/evento);
f) Non tiene conto di chi, oltre a suonare, che è la sua fonte di sostentamento principale, ha un contratto a tempo determinato come insegnante (per esempio di strumento) per sole 2 ore la settimana (che rende meno di 200€ al mese).
g) Non tiene conto nemmeno di chi ha affrontato periodi di malattia (senza sostegno, peraltro) o delle donne in maternità (senza indennità, come autonome, peraltro).
È noto che il lavoro dello spettacolo segue anche una sua periodicità. Ad esempio, un artista si ferma 9/12 mesi senza concerti per preparare il prossimo lavoro discografico, il quale, alla sua uscita, è foriero di concerti. Vi sono numerosi lavoratori quindi che nel 2019/2020 non hanno maturato giornate sufficienti perché preparavano l’uscita discografica.
È un indicatore invece affidabile il reddito generato dal lavoratore, posto che, come detto, il lavoro “in nero” è una condizione purtroppo frequente.
2) Che le indennità previste non si reputano ancora, complessivamente, sufficienti. Per il periodo compreso tra marzo e il 24 novembre sono state previste per gli autonomi dello spettacolo indennità erogate dall’INPS per 3.800 € per 9 mesi di fermo o scarsa ripartenza, per chi ha potuto lavorare (cioè circa 420 euro al mese, seppure esentasse). Un aiuto tutto sommato troppo esiguo, per quanto apprezzato, per pensare a una sopravvivenza o a una politica di aiuti “passiva” (“state a casa, vi indennizziamo”). Se a questo si aggiunga che le indennità previste sono arrivate, in media, oltre 2 mesi dopo dall’emanazione dei decreti, i problemi finanziari dei lavoratori sono rilevanti. Non basta sostenere che molti musicisti non vivono solo di spettacolo e cercano di arrotondare o diversificare con altre attività (incassi da diritti d’autore o connessi, attività didattica, anche a distanza). Serve una politica attiva, che introduca subito oltre alle misure di sostegno, quei semi di riforma proposti che facilitino la ripresa del settore e il lavoro in regola. Serve una prosecuzione di strumenti di sostegno, ma su questo rimando alle proposte fatte dal Forum Arte e Spettacolo.
LAVORATORI INTERMITTENTI DELLO SPETTACOLO
Viene confermata, come per il decreto agosto, una indennità di 1.000 € per coloro che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020.
RICHIESTA INDENNITA’ UNA TANTUM 1.000 € DECRETO AGOSTO
Con riferimento all’indennità una tantum di agosto, essa verrà automaticamente corrisposta a chi aveva già preso quella di aprile/maggio. Per chi non ne avesse avuto i requisiti o non l’avesse richiesta, il termine per presentare la domanda è il 13 novembre.
ALTRE VALUTAZIONI
Riguardo alla scelta di chiudere teatri e cinema, ridurre l’operatività di bar e ristoranti, mi sono già espresso nel mio precedente
post.
Il Governo ha espressamente detto (lo ha confermato il Presidente Conte nella sua audizione alla Camera del 29 ottobre, qui il
video del suo intervento), che non potendo individuare specifici focolai, l’intento è limitare la socialità e l’interazione tra persone, pure essendo consapevoli che tali luoghi sono sicuri, anche grazie ai protocolli rigidi e agli investimenti effettuati per renderli tali, che tali attività sono essenziali per il benessere psicofisico della persona e che ai lavoratori dello spettacolo sono in grande difficoltà.
Il Governo si è preso seriamente la responsabilità di queste scelte, giustificandole su una base scientifica.
Faccio notare, dopo avere sentito alcuni colleghi d’oltralpe, che dall’estero si guarda all’Italia come un esempio nella lotta al COVID. Le “rivolte” in piazza che abbiamo visto questa settimana vengono guardate con stupore. La maggior parte dei provvedimenti del nostro Governo viene copiata. Francia e Germania sono in gravissima difficoltà (e procedono al lockdown). UK invita tutti a pensare a nuovi lavori (
https://www.theguardian.com/…/dying-swan-or-lame-duck…) (fosse successo da noi!).
Solo questo mese ci dirà se questa politica è stata vincente.
Nel frattempo, possiamo solo pensare ai nostri comportamenti individuali responsabili, a essere prudenti e rispettosi per noi, per i nostri cari e per gli altri, anche sacrificando un po’ di libertà, mentre continuiamo un dialogo con le istituzioni per sostenere il settore nel periodo di emergenza e ripartenza e chiediamo che le riforme proposte vengano attuate il prima possibile.
Sono convinto che nei momenti più difficili sia anche necessario rimanere uniti, sia come settore, che come Paese. I percorsi di unificazione e dialogo devono proseguire. Siamo tutti sulla stessa barca.
Avv. Andrea Marco Ricci
Presidente Note Legali