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Home Articoli

Un commento tecnico alla “riforma” dell’Enpals proposta dall’Associazione Musicisti Professionisti (A.M.P.)

6 Aprile 2008
in Articoli, Lavoro - Previdenza - Fisco
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Riguardo alla vigente normativa che regola l’attività dell’Enpals, registriamo un’ulteriore idea riformatrice dell’ente, avanzata dall’ A.M.P. Associazione Musicisti Professionisti, che va a sommarsi con quella già  commentata precedentemente, in questa rubrica, avanzata nel 2007 dall’associazione Musicarticolo9.

Chiariamo che attività  svolge l’A.M.P.: per Statuto si prefigge di “promuovere la nascita di una coscienza di categoria fra tutti i musicisti professionisti”,”sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore dell’arte musicale e sul valore professionale del lavoro del musicista”, “contribuire al potenziamento delle politiche culturali attraverso proposte legislative attente alla difesa dei valori dell’arte e della professione dei musicisti”, “tutelare gli interessi morali ed economici dei musicisti professionisti ed il loro prestigio nella società” e conta tra i suoi associati soprattutto personalità  del settore della musica classica e lirica. Nello specifico l’A.M.P. avanza (già  nel 2007) una proposta di riforma della normativa contributiva Enpals.

Le proposte mosse dall’A.M.P. verso il sistema previdenziale vigente si articolano nei seguenti punti:
1) scissione dalle categorie soggette agli obblighi contributivi Enpals (attualmente vi troviamo “compositori, direttori d’orchestra, sostituti direttori d’orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d’orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti” – art. 8 del D.M. 15 marzo 2005) di quella del “Solista/Camerista (operante nel settore della Musica Classica)”; l’ambito di applicazione alla sola musica classica e’ un aspetto, nell’ottica dell’A.M.P., non rigido, aperto all’inclusione anche degli altri settori musicali;
2) abbassamento delle predette 120 giornate lavorative annue (il minimo attualmente previsto) per la categoria del Solista/Camerista, applicandovi un minimum di 40/50 giornate annue (creando di fatto un IV gruppo). Lo scopo e’ quello di favorire l’emersione del lavoro nero ed una maggiore equità  nel mercato del lavoro;
3) (facoltativo) cumulo dei periodi assicurativi coincidenti ai fini del raggiungimento delle pensioni di vecchiaia o di anzianità , siccome per l’attuale norma previdenziale (emanata con il D.Lgs. n. 42/2006, art. 1 cd. Riforma Maroni) non sussiste possibilità  di cumulare periodi assicurativi coincidenti. Lo scopo e’ sempre quello di abbattere il lavoro nero derivante, per garantire la contribuzione di chi e’ costretto a svolgere piu’ lavori contemporaneamente;
4) prevedere la stessa rivalutazione minima che lo Stato richiede nel riscuotere i ritardati o mancati pagamenti delle imposte (attualmente del 3%, come fissato dal Ministero dell’Economia con Decreto 12 dicembre 2007 di modifica del saggio di interesse legale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2007 n. 291) rispetto ai contributi rimborsabili da parte dell’Enpals e non utilizzati rimborsati (al raggiungimento dell’età  pensionabile) ma senza alcuna rivalutazione.
Il proposito di queste righe e’ solo quello di puntualizzare alcuni degli aspetti della proposta, a nostro avviso, non ben chiariti dall’A.M.P. nel suo intervento, cosi’ da dare adito ad interpretazioni viziate e non veritiere della attuale realtà  Enpals. Analisi tecnica delle proposte, e non processo politico alle intenzioni. Procediamo con l’ordine delle proposte fissato in apertura.

1) Gli attuali raggruppamenti rappresenterebbero, secondo l’A.M.P., un coacervo disomogeneo, per cui il raggiungimento delle 120 giornate lavorative contributive prescritte dall’Enpals (v. circolare n. 8 del 2006, gruppo I previsto) non potrebbero essere adempiute che nell’ambito orchestrale, a danno degli esclusi. Precisiamo che cosa si intende, secondo l’Enpals, rispettivamente per:
• I gruppo: vi fanno parte solamente i cd. lavoratori a tempo determinato che prestino attività  artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli necessitano di 120 giornate contributive annue;
• II gruppo: vi fanno parte i lavoratori a tempo determinato esclusi dalle attività  precedenti necessitano di 260 giornate contributive annue;
• III gruppo: comprende i lavoratori a tempo indeterminato necessitano di 312 giornate contributive annue.
Il tutto, nel I gruppo, per almeno 20 anni (un totale di 2400 giornate), si’ da maturare il diritto alla corresponsione della pensione Enpals.
Puntualizziamo un aspetto importante e poco conosciuto: tra le giornate lavorative del I gruppo sarebbero attualmente già  conteggiabili anche quelle svolte in sala di registrazione, almeno per come ha deciso la Cass. sez. lav. n. 12824/2002, in quanto lavoro passibile di essere fruito, nella forma riprodotta o registrata, da una pluralità  di persone (che ne possono godere singolarmente o collettivamente). Con la naturale estensione previdenziale, a tutela del prodotto artistico in senso ampio, in linea con gli scopi mutualistici dell’Enpals. Un indirizzo non sempre confermato da pronunce successive della stessa Cassazione, va precisato, ma ammesso implicitamente dall’Enpals perlomeno riguardo ai cantanti di musica leggera, come previsto nella recente circolare Enpals n. 5 del 2008.
Ebbene, ne consegue che cosi’ interpretando le 120 giornate lavorative possono conteggiare non solo quelle di spettacolo dal vivo, ben potendo figurarvi sessioni di registrazione (magari proprio impiegate per registrare un demo promozionale della propria attività  live). Non solo, anche le giornate di sole prove, prive di registrazioni, possono farsi rientrare nel totale delle giornate di evento artistico da includere nel contratto di ingaggio artistico; tuttavia in tal caso e’ evidente che piu’ che i diritti (pieni e legittimi) del lavoratore dello spettacolo gioca la forza contrattuale, tradizionalmente sbilanciata a favore del datore di lavoro.

2) – Quindi il “solista/camerista” potrebbe fin d’ora far valere le proprie attività  musicali in senso ampio, potendo computare quanto detto sopra nelle 120 giornate, con le sole 40/50 giornate di vera e propria attività  live, applicabili a tutte le categorie. Senza bisogno di creare nuovi gruppi o distinzioni soggettive. Tanto piu’ considerando anche la circolare Enpals n. 3/2007, ove un innovativo procedimento di conteggio contributivo permette, sfruttando un massimale retributivo giornaliero, di attribuire piu’ giornate lavorative di quelle effettuate in realtà  (per maggiori dettagli in proposito si rilegga l’articolo apparso precedentemente su questa rubrica a proposito della petizione dell’associazione Musicarticolo9, oltre che la circolare anzidetta).

3) La circolare Enpals n. 21/2002 detta la possibilità , “per i lavoratori già  titolari di una copertura assicurativa presso un diverso regime previdenziale obbligatorio”, di “ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi possono altresi’ dare luogo ad un ulteriore trattamento, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge”.
Si aggiunga che nel 2007 il messaggio INPS n. 14371 e’ intervenuto per sancire come i contributi accumulati presso l’Enpals o presso l’INPS (sia gestione separata per i lavoratori autonomi che quella ordinaria per i lavoratori dipendenti) siano sempre cumulabili, in presenza di un’altra copertura previdenziale (piu’ cospicua) in cui far confluire quanto accreditato in precedenza sotto la diversa copertura, sulla scorta degli artt. 16 e 17 del DPR 1420/71 e della Convenzione INPS-Enpals del 3 dicembre 1973.
Va necessariamente puntualizzato che l’accredito della pensione proveniente da altra copertura e’ computato sulla base temporale e sui meccanismi di conversione propri dell’ente di destinazione. Spieghiamoci meglio con un esempio: se un iscritto alla gestione INPS cumula contemporaneamente modeste somme a titolo di previdenza Enpals potrà  chiedere la conversione delle stesse nel credito INPS. Tuttavia mentre l’Enpals riconosce l’avvenuta contribuzione su base annuale, ad es. i 120 (nel caso di lavoratore del gruppo I) giorni per maturare un’annualità , l’INPS adotta il proprio criterio di contribuzione annuale, per cui – secondo quanto stabilito dal DPR 1420/71 e dalla Convenzione del ’73 – i contributi giornalieri Enpals saranno ragguagliati a contributi settimanali INPS dividendoli per 6. Nell’esempio in parola si otterranno 20 contributi settimanali INPS, insufficienti a maturare un’annualità  INPS. Il che vuol dire, dal punto di vista previdenziale, che un’annualità  assicurativa di lavoro artistico non corrisponde ad un’annualità  contributiva di lavoro a gestione obbligatoria.
Detto questo, occorre fare attenzione: infatti la proposta dell’A.M.P. verte sui cd. periodi coincidenti, ovvero qualora nello stesso periodo (ai sensi del linguaggio previdenziale da intendersi come mensilità ) si versino contemporaneamente contributi a due casse previdenziali diverse. Per intenderci figuriamoci un semplice esempio: un ragioniere (quindi versante contributi INPS) che nel fine settimana tenga concerti come artista esecutore (quindi versante contributi Enpals) si ritrova ad avere periodi coincidenti. Il D.Lgs. n. 42/2006 all’art. 1 prevede “la facoltà  di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni [oggi non inferiore a tre anni, ad effetto del legge n. 247/2007], al fine del conseguimento di un’unica pensione”. Questo cumulo, si badi, e’ utile solamente per procedere alla totalizzazione, cioe’ al calcolo temporale necessario per stabilire se si sia maturato o meno il diritto alla pensione, mentre la determinazione del quantum di pensione viene svolta solamente sulla base dei contributi versati all’ente liquidatore.
In caso di periodi temporalmente coincidenti che accade? Accade (tornando all’esempio del professore di musica succitato) che i contributi versati all’Enpals non saranno utilizzabili per contare le settimane utili al raggiungimento del diritto alla pensione Enpals, pero’ saranno conteggiabili per determinare l’ammontare della pensione Enpals maturata. Quando l’artista farà  domanda all’INPS per ottenere la propria pensione, dovrà  indicare i versamenti Enpals effettuati, cosi’ che verrà  aggiunta la quota Enpals versata alla pensione INPS maturata. Tutto cio’ in virtu’ della Convenzione INPS-Enpals del ’73. Se al posto della gestione obbligatoria INPS il lavoratore maturasse invece una gestione speciale dell’INPS (es. la Gestione Commercianti o Artigiani, svolgendo attività , invece che di insegnante, di commerciante o artigiano), la mancanza di una convenzione rende possibile ottenere solo una pensione supplementare Enpals – oltre a quella maturata nella gestione speciale – proporzionale alla quota di contributi versati all’Enpals.
Nel caso di un docente di conservatorio o docente di musica in scuole secondarie, in quanto iscritto alla previdenza dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (cd. INPDAP) – una Cassa non convenzionata con l’Enpals ne’ facente parte di alcuna gestione dell’INPS si ritroverà  a poter fare domanda di ricongiunzione all’INPDAP segnalando la contribuzione Enpals, cosicche’ si possa procedere a trasformare le giornate lavorative Enpals in settimane lavorative INPDAP (il fattore di conversione: 6 giorni equivalgono a una settimana e viceversa). Mentre se dovesse richiedere la totalizzazione, cioe’ il mero calcolo dei periodi contributivi, non potrà  cumulare i periodi coincidenti tra INPDAP (che ha recepito le norme sulla totalizzazione con circolare n. 5 del 2007) ed Enpals: la contribuzione accreditata per periodi coincidenti dovrà  essere conteggiata una volta sola. In sostanza, la proposta dell’A.M.P. in materia e’ una richiesta di modifica del meccanismo di totalizzazione, che si potrebbe legittimamente avanzare anche verso Casse di previdenza diverse dall’Enpals.

4) Il saggio di interesse legale attualmente e’ del 3%, come fissato dal Ministero dell’Economia con Decreto 12 dicembre 2007 (modifica del saggio di interesse legale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2007, n. 291, con effetto dal 2008; il precedente tasso era del 2,5% come da D.M. dell’Economia del 1° dicembre 2003 con effetto dal 2004), modificativo dell’art. 1284 c.c. Rappresenta il tasso di interesse applicato per legge ai debiti di denaro liquidi ed esigibili, i quali producono interessi anche se le parti non l’hanno previsto espressamente. L’applicazione di un tasso diverso e’ necessariamente da pattuirsi in forma scritta (art. 1284, 3° comma c.c.). Il riferimento effettuato dall’A.M.P. al tasso di rivalutazione delle imposte non riscosse pare dunque superfluo, potendosi riferire piu’ semplicemente al tasso generalmente in vigore per gli interessi legali. Anche l’Enpals, con circolare n. 1 del 2008, per chiarezza ha recepito il saggio del 3% summenzionato.
Tuttavia il saggio non risulta affatto applicabile al caso del rimborso pensionistico, per il semplice motivo che non e’ possibile ottenere il rimborso dei contributi versati. L’ordinamento previdenziale obbligatorio, in generale (quindi INPS, Enpals, ecc.), non riconosce al contribuente che non puo’ utilizzare i contributi versati (come ad es. per chi non ha maturato i requisiti assicurativi) il diritto alla restituzione. Nemmeno a titolo di arricchimento senza causa (v. art. 2041 cod. civ.). Questo per i fini solidaristici dell’ente previdenziale, a cui vanno devoluti i contributi eventualmente non riscuotibili. Casi di rimborso devono essere previsti specificamente dalla legge, come oggi risulta per le categorie degli avvocati, dei commercialisti, di ingegneri ed architetti, dei consulenti del lavoro, dei veterinari: tutte fattispecie soggette a norme particolari, con particolari procedure e requisiti (sull’argomento si veda ad es. la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 13 del 15 dicembre 2006). In data odierna l’Enpals non risulta soggetta a nessuna norma particolare in materia e di converso deve ritenersi applicabile esclusivamente il criterio generale della non rimborsabilità . Il lavoratore dello spettacolo potrà  dirottare i contributi versati su di un’altra cassa di previdenza nel caso in cui possa effettuare la ricongiunzione, oppure li vedrà  devoluti a favore delle casse dell’Enpals.
In conclusione, la richiesta dell’A.M.P. sul punto non trova fondamento, dovendosi meglio riformulare ed incentrare semmai sull’estensione del diritto a rimborso.

Da ultimo, la recente introduzione/interpretazione dell’esenzione Enpals da parte del comma 188 della legge finanziaria 2007 non incide sulle richieste dell’A.M.P., in quanto trattasi di provvedimento mirato nelle intenzioni a categorie di musicisti “marginali”, di livello “hobbistico”, sebbene di fatto applicabile anche ad un gran numero di professionisti. Mentre il punto di vista dell’A.M.P. e’ chiaramente indirizzato al miglioramento di chi vuole maturare i pieni diritti della professione musicale. Il tutto risulta da analizzare e discutere meglio, in un futuro intervento su questa rubrica, piu’ ragionato sul punto specifico.

Ribadiamo che il presente scritto non vuole che evidenziare i punti della proposta, in se’ assolutamente condivisibile nelle intenzioni e sicuramente diretta ad una tutela piu’ equa anche dei lavoratori dello spettacolo, dal punto di vista strettamente tecnico, non essendo questa la sede per una discussione sul merito.

Si ringrazia il M° Lorenzo Parisi, Presidente dell’A.M.P., per la gentile collaborazione.

Tags: ampcontributienpalsprevidenzariforma
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