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Home Articoli

Recording Artist e produttori fonografici: che cos’è il compenso per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi? (art. 73 e 73-bis l.a.)

29 Giugno 2011
in Articoli, Diritti d'autore
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In un altro articolo già abbiamo spiegato cosa fosse il compenso “da copia privata per uso personale” dovuto agli artisti interpreti ed esecutori per retribuirli delle riproduzioni delle registrazioni musicali effettuate in ambito privato e per uso esclusivamente personale.

Ci siamo detti che tale compenso è indipendente da quanto si è percepito per il turno in studio o dal vivo, perché derivante da un’altra utilizzazione della propria esecuzione, e viene raccolto da I.M.A.I.E. in Liquidazione o da Nuovo I.M.A.I.E. anche senza il consenso del musicista.

Cercheremo ora di illustrare brevemente l’esistenza di un altro compenso dovuto agli artisti interpreti ed esecutori: il compenso per la comunicazione al pubblico delle registrazioni in cui gli artisti hanno suonato.

La legge sul diritto d’autore stabilisce (agli artt. 73 e 73-bis della legge sul diritto d’autore -L. 633/1941) che ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l’esecuzione incisa è dovuto un compenso ogni qualvolta tale incisione viene “comunicata al pubblico”, ovvero, per farla semplice, ogni qualvolta si diffonda tale musica attraverso un “media”: al cinema, in radio, in tv, via satellite, via cavo, via streaming o, grazie a un impianto di diffusione in un qualunque luogo pubblico, come un bar, un pub, un ristorante, una discoteca, un centro commerciale, un parco di divertimenti, un negozio, un aeroporto, un parcheggio, ecc.

Tale compenso è, per l’artista, indipendente da quanto si è percepito per il turno di registrazione (in sala di incisione o dal vivo), perché derivante da una diversa utilizzazione dell’esecuzione dell’artista rispetto alla vendita della stessa: a ben vedere la diffusione in pubblico di musica registrata viene utilizzata per attirare ascoltatori o clienti e intrattenerli; è, cioè, un’indispensabile esca per chi sta facendo un certo tipo di business. Se utilizzata come sottofondo o come “musica d’ambiente”, la registrazione musicale ottiene, in molti casi, lo stesso effetto della musica eseguita dal vivo, con la differenza che il musicista viene pagato solo una volta: all’atto dell’incisione.

Per tale ragione l’utilizzatore di musica registrata deve riconoscere un compenso ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti grazie alle cui esecuzioni realizza il proprio business. Tale compenso, se non diversamente concordato col produttore fonografico (il proprietario della registrazione), rappresenta spesso una percentuale del giro d’affari dell’utilizzatore (il 2% del fatturato della radio o della televisione privata, per esempio). Il compenso, invero, è dovuto anche quando la registrazione è diffusa in pubblico senza uno scopo di lucro (pensiamo a un ospedale che voglia allietare il ricovero dei propri pazienti) ma in misura minore (si parla in questo caso di un “equo” compenso, appunto).

Il compenso da art. 73 e 73 bis l.a. (impariamo a chiamarlo come normalmente si usa nel nostro settore) viene raccolto dai produttori fonografici, anche a mezzo delle loro rappresentanze di categoria e in particolare da S.C.F., Società Consortile Fonografici, una società di gestione collettiva cui si possono iscrivere solo i produttori fonografici costituiti in forma di persona giuridica, che ha appunto questo ruolo, e “girato” per il 50% di quanto raccolto a I.M.A.I.E. in Liquidazione o a Nuovo I.M.A.I.E. affinché essa lo ripartisca agli artisti.

L’I.M.A.I.E. – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori, oggi in Liquidazione, è il soggetto cui spetta per legge il compito di provvedere a incassare e ripartire il compenso di cui agli artt. 73 e 73 bis l.a. agli artisti (primari e comprimari) per tutte le utilizzazioni che hanno avuto luogo sino al 14 luglio 2009. Da tale data tale attività di raccolta e corresponsione (c.d. collecting) viene proseguita dal Nuovo I.M.A.I.E. (per ulteriori informazioni sulla chiusura di I.M.A.I.E., invitiamo a leggere quanto pubblicato sul nostro sito).

Per semplificare, il compenso dovuto a ciascun musicista per l’utilizzo di musica in radio o tv è proporzionale al numero di “passaggi” del brano in cui l’artista ha suonato: più il brano è stato messo in onda da una determinata emittente e maggiore sarà il compenso riconosciuto a tale brano rispetto agli altri. Il compenso riscosso per le altre utilizzazioni viene invece ripartito facendo riferimento a un criterio probabilistico e non invece puntuale ed analitico (si vedano in proposito i nostri articoli in merito).

Si ricorda che il compenso di cui agli artt. 73 e 73-bis della legge sul diritto d’autore si configura come un diritto personale e pertanto è cedibile contrattualmente dall’artista al produttore fonografico. È bene quindi evitare di firmare liberatorie è contratti che prevedano la cessione per poterlo così incassare personalmente attraverso il sistema di gestione collettiva attuato da I.M.A.I.E. in Liquidazione o a Nuovo I.M.A.I.E..

Tags: artistacomunicazione al pubblicodiritti connessiequo compenso
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