Affrontiamo un argomento poco conosciuto per la maggior parte dei musicisti: molti artisti infatti non sanno che se si esibiscono in studio di registrazione o dal vivo e la loro esecuzione viene incisa su fonogramma, hanno diritto a un ulteriore e separato compenso se l’incisione realizzata, contenente la loro esecuzione, viene messa in commercio (oggi purtroppo solo su supporto fisico): tale compenso è chiamato il compenso “da copia privata per uso personale”. Cerchiamo di capire in modo molto semplice e sintetico di che si tratta.
La legge attribuisce ai creativi (autori, compositori e artisti interpreti ed esecutori) e agli imprenditori che si fanno carico di investire nella diffusione della cultura musicale (editori musicali e produttori fonografici) dei diritti patrimoniali “esclusivi”, una sorta di diritto di proprietà, affinché essi possano essere incentivati a creare cultura e vedere così giustamente premiato con uno stipendio (il provento da diritto d’autore) il proprio sforzo creativo o economico.
“Esclusivi” significa che il titolare di questi diritti è l’unico soggetto autorizzato ad utilizzare quanto di sua proprietà (l’opera nel caso degli autori e degli editori, la registrazione fonografica nel caso del produttore, la propria esecuzione nel caso del musicista esecutore), e può “escludere” quindi chiunque dall’utilizzarla senza il proprio consenso.
In generale, quindi, senza espressa autorizzazione di un musicista, nessuno può registrare la sua esecuzione o esibizione live o in studio, né farne delle copie, stamparle, né metterle in commercio o pubblicarle online, né in alcun modo utilizzarla.
Grazie a tale esclusiva il musicista (l’artista interprete ed esecutore) che si presta a eseguire un brano (opera musicale) in sala di incisione o dal vivo al fine di realizzare una registrazione fonografica (di un singolo brano o di un disco), può concordare direttamente con il produttore fonografico il compenso dovutogli per la concessione di questa “autorizzazione”: normalmente un compenso fisso nel caso dei c.d. “turnisti” o “artisti comprimari”; un compenso in percentuale sui ricavi derivanti dallo sfruttamento della registrazione, per gli artisti che firmano il contratto discografico (c.d. “primari”).
Seguendo il sistema delle esclusive, nessun soggetto sarebbe autorizzato a fare una copia (diritto di riproduzione) di un compact disc di musica legittimamente acquistato senza ottenere il preventivo consenso del produttore fonografico della registrazione perché violerebbe il suo “diritto esclusivo di riproduzione”.
Quando si acquista un compact disc di musica, infatti, non si acquisiscono i diritti esclusivi dei titolari dei diritti sull’opera musicale o sul fonogramma, in esso contenuti (c.d. corpus mystichum), ma solo il diritto di fare quel che più piace del corpus mechanicum (il CD, appunto e la sua confezione) o di ascoltare, privatamente, il contenuto di tale supporto (comunicazione non al pubblico).
Come possiamo immaginare, tuttavia, le riproduzioni (ovvero le copie) di registrazioni musicali effettuate in ambito privato e per uso esclusivamente personale, sfuggono, per ragioni meramente pratiche, al controllo e alla preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti. Imporre un meccanismo di autorizzazione, in questi casi, sarebbe troppo complicato.
Per tale ragione la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) ha previsto, all’art. 71-septies, una eccezione al diritto esclusivo di riproduzione. Di fatto, quindi, il consumatore che abbia legittimamente acquistato un CD, non deve fare preventiva richiesta agli aventi diritto per realizzare delle copie (riproduzioni), ma può fare tutte le copie che vuole del supporto a condizione che faccia di esse un uso esclusivamente personale. A corrispettivo di queste riproduzioni casalinghe, agli autori, agli editori musicali, ai produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori, viene però riconosciuto un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.
Tale compenso, lo ripetiamo, è previsto allo scopo di retribuire i titolari dei diritti per quelle riproduzioni effettuate in ambito privato: e cioè per quelle effettuate da una persona fisica su qualsiasi supporto, per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
La funzione di questa regola non è quella di risarcire il mancato guadagno altrimenti possibile con la commercializzazione dell’opera (non è infatti lecito duplicare un CD avuto in prestito da un amico), ma di retribuire gli artisti interpreti ed esecutori per le riproduzioni delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche effettuate in ambito privato, riproduzioni che, appunto, sfuggono, per ragioni meramente pratiche, alla autorizzazione prevista per legge (art. 80 l.d.a.).
Il compenso in esame non è quindi, come spesso si sente dire impropriamente, una “tassa”, imposta dalla S.I.A.E. o dallo Stato, ma la raccolta di un diritto d’autore (cioè di uno stipendio del creativo o dell’imprenditore che investe sull’opera o sul fonogramma) per uno sfruttamento della medesima. Trattasi quindi di compensi che vanno agli aventi diritto e non allo Stato italiano (tassa).
Il meccanismo migliore per retribuire i titolari dei diritti è risultato essere (non senza critiche, invero) di fare pagare al consumatore finale (l’utilizzatore) tale compenso in forma forfetaria, quantificandolo come una parte del costo del cd vergine o della memoria di massa (Ipod o lettore mp3) acquistato.
Tale compenso è previsto in Italia dal 1992 (dalla legge 93) e in quasi tutti i paesi europei, Gran Bretagna esclusa, ove la copia privata è tassativamente vietata. Solo da tale data pertanto viene recuperato il compenso da copia privata per uso personale. Il che significa che un prodotto pubblicato precedentemente a tale anno (es: 1980), potrebbe comunque avere delle ristampe o delle utilizzazioni in compilation anche dopo il 1992 e quindi avere maturato dei compensi.
Ogni anno, quindi, vengono incassati svariati milioni di euro che vanno destinati ad autori, editori, artisti e produttori fonografici, a retribuzione di tutte le riproduzioni (legali) della loro musica che avvengono in ambito domestico e a condizione che di tali copie (illimitate) si faccia un uso esclusivamente personale.
L’I.M.A.I.E. – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori, oggi in Liquidazione, è il soggetto cui spetta per legge il compito di provvedere a incassare e ripartire i compensi da copia privata per uso personale destinati agli artisti (primari e comprimari) che hanno suonato in brani pubblicati su supporto fisico (cd, mc, vinili, ecc…), per tutte le utilizzazioni che hanno avuto luogo sino al 14 luglio 2009. Da tale data tale attività di raccolta e corresponsione (c.d. collecting) viene proseguita dal Nuovo I.M.A.I.E. (per ulteriori informazioni sulla chiusura di I.M.A.I.E., invitiamo a leggere quanto pubblicato sul nostro sito).
Per semplificare, il compenso di copia privata per uso personale dovuto a ciascun artista è proporzionale al successo commerciale (utilizzazioni) di ciascun brano in cui ha egli suonato o cantato: più il brano è stato stampato (per i contratti opera per opera, ove si paga il diritto d’autore sui supporti stampati) o venduto (per i contratti generali industria, dove si paga il diritto d’autore solo sul venduto) nell’anno di competenza (ovvero, maggiori sono i supporti messi in commercio e bollinati S.I.A.E. vendita) e maggiore sarà il compenso riconosciuto a tale brano, in quanto probabilmente più riprodotto in ambito privato (per ulteriori informazioni sulle ripartizioni dei diritti di copia privata in I.M.A.I.E. in Liquidazione e nel Nuovo I.M.A.I.E., invitiamo a leggere gli altri articoli che verranno pubblicati sul nostro sito).
In sintesi, quindi, il compenso da copia privata per uso personale:
1. è indipendente da quanto si è percepito per il turno in studio o dal contratto discografico, o dall’esibizione dal vivo, perché derivante da un’altra utilizzazione della propria esecuzione;
2. è stato raccolto da I.M.A.I.E. in Liquidazione (e verrà raccolto dal Nuovo I.M.A.I.E.) anche senza il consenso del musicista.
La S.I.A.E., che è il soggetto cui la legge delega la raccolta di tale compenso, in quanto struttura più adeguata a tale scopo, ripartisce direttamente agli autori e agli editori musicali ad essa associati, il 50% dei compensi da copia privata raccolti.
I produttori fonografici, invece, incassano la restante metà di tali compensi dalla S.I.A.E. a mezzo delle proprie rappresentanze (SCF, AFI, Audiocoop) o direttamente (produttori “terzi”) e versano poi la metà di quanto ricevuto all’I.M.A.I.E. in Liquidazione o al Nuovo I.M.A.I.E., che si occupa di ripartirlo agli artisti.
Di fatto quindi la torta viene ripartita tra le varie categorie di aventi diritto.
Si ricorda che il compenso da copia privata si configura come un diritto collettivo e pertanto non cedibile contrattualmente dall’artista al produttore fonografico.
Il compenso dovuto all’artista non è quindi un ulteriore compenso richiesto al produttore fonografico, ma viene tratto dalla vendita dei supporti vergini e delle memorie di massa che possono contenere fonogrammi.
Con l’abolizione dei sistemi anticopia (DRM), oggi anche molti file musicali venduti legalmente rendono possibile l’effettuazione di copie private per uso personale. In prospettiva, quindi, non v’è dubbio che nella ripartizione dei proventi raccolti per tale utilizzo, so dovrà tenere conto anche di tali utilizzazioni, che sono crescenti e paiono essere il futuro del mercato discografico.