Al di là delle particolarità specifiche del settore, capita spesso agli operatori di vedere le stesse clausole riprodotte in varie tipologie di contratti. Clausole che hanno conseguenze importanti e possono, se male interpretate, comportare seri problemi, magari anche dopo anni dalla firma. Con questo contributo speriamo di segnalare alcuni punti ricorrenti di grande importanza, da valutare con attenzione in tutte le loro implicazioni.
Premettiamo che in questa sede non vogliamo certo sostituirci alla consulenza di un legale specializzato, sempre da interpellare se si vuole sottoscrivere un contratto, un vincolo con terzi che può legarci anche per anni. Ovviamente lo stesso discorso vale se dobbiamo redigere o far redigere un contratto. L’esperienza e la capacità professionale di un consulente risultano imprescindibili, visti gli anni di studi e il tanto tempo necessari per “assimilare” adeguatamente la materia. Inoltre il diritto si evolve: possono sopraggiungere nuove leggi o modifiche di quelle esistenti (anche comunitarie!), ciò che oggi pare consolidato potrebbe essere smentito domani stesso da nuovi indirizzi dei giudici. Ergo: cercate sempre qualcuno che si legga attentamente tutto il contratto e lo interpreti con perizia, munito di competenze giuridiche specifiche e aggiornate.
Precisazioni a parte, passiamo in rassegna alcune aspetti contrattuali molto frequenti nel settore:
a) A e B: intendiamo qui, per facile comprensione, “A” come il contraente “forte” (ad es. manager, produttore discografico, editore musicale, ecc. – in genere, il professionista che offre la propria attività o servizio), come “B” invece il contraente “debole” (ad es. l’artista, l’autore musicale, ecc. – in genere, chi ha necessità delle attività o servizi offerti da B); questo è il rapporto, l’equilibrio tra le parti che di norma si incontra nel nostro settore;
b) cessione: se si prevede la libera cessione (anche parziale) del contratto (di solito, a favore solo di A), allora è come se dal contratto cancellassimo ovunque il riferimento ad A e indicassimo un terzo (C) al suo posto; in mancanza, A potrà cedere il contratto solo con il previo consenso di B che potrebbe negarlo;
c) cessione: cioè B “vende” per sempre ad A determinati diritti (ad es. il contratto di edizione musicale circa la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica di opere musicali) o determinati beni spettanti da contratto ancora in vigore; il titolare dei diritti diventa dunque solo A; B, ovviamente, non potrà più disporre dei diritti ceduti; da non confondere con la licenza;
d) contratto: accordo per regolare determinati rapporti tra le parti (diritti, obblighi, prestazioni, ecc.); può essere – salvo diversi casi di legge – anche orale, non solo scritto, tuttavia è evidente quanto possa essere importante averne prova scritta; a volte si usano sinonimi come “scrittura privata”, “accordo”, “condizioni di servizio”, “intesa”, “liberatoria”, ecc.;
e) corrispettivo: B concede o cede contrattualmente qualcosa ad A (es. diritti, prestazioni artistiche, ecc.), in cambio A che cosa gli dà? il corrispettivo; può essere diverso dal denaro, basta che sia valutabile economicamente (ad es. A riconosce a B, in cambio della cessione dei diritti fonografici, la consegna gratuita di un numero di copie in supporti CD delle registrazioni, da poter liberamente rivendere o regalare);
f) esclusiva: quanto B concede un’esclusiva ad A, B non può più concederla a terzi, né B potrà sfruttarla in proprio (ad es. pensiamo a una licenza esclusiva di master per la distribuzione, per cui B non potrà effettuare in proprio la distribuzione finché i diritti sono in licenza ad A); ciò fino al termine del rapporto (ammesso che vi sia un termine);
g) foro competente: se nel contratto viene indicato un foro (cioè un tribunale, una corte d’appello, ecc.) esclusivamente competente, si dovrà per forza fare causa in quel luogo (ad es. foro esclusivo di Milano); attenzione ai contratti esteri, ove spesso si prevede un foro estero (es. New York, USA), rendendo le possibilità di fare causa e dunque far valere i propri diritti, realisticamente, pari a zero;
h) legge applicabile: al contratto si dovrà applicare la legge eventualmente indicata nello stesso; quindi attenzione ai contratti esteri, potrebbero riportare una legge difficile da conoscere o comunque comportare il vaglio di un legale esperto del Paese di riferimento (ad es. la legge degli USA è assai diversa dalla nostra e richiede certamente un consulente competente);
i) liberatoria: B concede o cede dei diritti ad A; si tratta, in sostanza, di un contratto in prima persona; un classico esempio sono le liberatorie degli artisti in studio per cedere i loro diritti sulle registrazioni a favore dei produttori fonografici;
j) licenza: B concede ad A certi suoi diritti (ad es. di stampa di fonogrammi in supporti), per un determinato periodo (ad es. un anno), per un determinato territorio (ad es. solo l’Italia), per un determinato scopo (ad es. distribuzione e commercializzazione); al termine, A non potrà più fare nulla di tutto questo, ritornando i diritti integralmente in mano a B; può essere in esclusiva oppure no; da non confondere con la cessione;
k) opzione: A potrà decidere – a proprio capriccio – se ri-vincolare B per un altro periodo o per altri diritti contrattuali, ulteriori rispetto a quelli originari (ad es. il contratto discografico per un album che viene esteso, a scadenza, ad un altro album); è consigliato avere un corrispettivo specifico in cambio di un vincolo come questo (anche se la giurisprudenza non lo considera, in genere, obbligatorio); da non confondere con la prelazione;
l) parte: cioè A o B, nel nostro esempio; una parte può essere composta anche da più persone (ad es. nel contratto discografico, A è il singolo produttore fonografico, magari persona giuridica, mentre B potrebbero essere tutti i membri della band intesi congiuntamente); è fondamentale che le parti siano identificate con certezza, indicando il codice fiscale, la partita IVA e (per le persone giuridiche) il legale rappresentante;
m) patto di non concorrenza: B si impegna per un periodo (massimo 5 anni, per legge) a non esercitare alcuni diritti o fare determinate cose, in potenziale concorrenza con quanto previsto in contratto a favore di B; è diffuso soprattutto nei contratti discografici, ove di norma B garantisce ad A di non ri-registrare, da sé o per terzi, gli stessi brani già incisi per A;
n) PEC: Posta Elettronica Certificata, una particolare forma di e-mail che corrisponde alla versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno; garantisce – se usata da mittente PEC a destinatario PEC – di avere prova legale con data certa di invio e ricezione dell’e-mail;
o) penale: somma di denaro che una parte contrattuale dovrà pagare all’altra (di solito, B ad A) se si violano certe clausole del contratto; ad es. nel contratto di management è di solito prevista una penale per la violazione dell’esclusiva da parte di B;
p) percentuale (detta anche “royalty”): corrispettivo contrattuale spettante a B, come percentuale di somme incassate da A (per attività o sfruttamenti di diritti); il caso tipico sono le royalty dovute all’artista dal produttore fonografico, in base alle vendite e altri sfruttamenti dei fonogrammi; attenzione al metodo di calcolo indicato in contratto, visto che spesso le percentuali vengono calcolate al “netto” di spese che non vengono previamente definite o perlomeno limitate entro un massimo: meglio evitare brutte sorprese chiarendo tutte le voci di calcolo nel contratto;
q) prelazione: simile all’opzione, però funziona diversamente: B riceve una proposta contrattuale da parte di C (diverso da A)? B non può accettarla subito: deve prima portarla ad A, il quale deciderà se rifiutare e lasciar perdere (quindi B potrà finalmente firmare il contratto con C) oppure se obbligare B a firmare con lui un nuovo contratto che rispecchi – come minimo – gli stessi corrispettivi economici (percentuali o somme di denaro che siano) previsti nella proposta di C; in tal caso, B perderà la possibilità di firmare con C e avrà un nuovo vincolo con A; per la giurisprudenza attuale, non è valida la prelazione se non prevede (quale “prezzo del consenso”) un corrispettivo specifico, immediato alla sottoscrizione del patto di prelazione;
r) privacy: più precisamente, identifica il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; come minimo, nei contratti ove vi sia almeno una persona fisica, si dovrà allegare un’informativa al trattamento ai dati personali che descriva come i dati del contraente (o di terzi) verranno utilizzati, nel rispetto della legge;
s) recesso: scioglimento del contratto per volontà di una sola parte, senza altre conseguenze se non la cessazione del rapporto; di massima, può essere esercitato solo se previsto in apposita clausola del contratto, altrimenti la parte dovrà attendere la fine del rapporto per liberarsi (salvo non vi sia una causa di risoluzione); da non confondere con rescissione e risoluzione;
t) rendiconti: nel contratto sarà meglio prevedere – specie se il corrispettivo spettante a B è in forma percentuale – che A invii a B i rendiconti del maturato, cioè una comunicazione scritta (meglio se via raccomandata a/r, oppure mediante PEC) e sufficientemente dettagliata di quanto maturato da B a determinate cadenze (es. semestrale, trimestrale, ecc.); altrettanto importante è che sia previsto un diritto di B a contestare (ad es. per iscritto con raccomandata a/r) i rendiconti ricevuti, entro un termine, con relativo diritto a effettuare (tramite un commercialista o altro esperto contabile) ispezioni contabili delle scritture d’impresa di A (è un modo per verificare e far emergere se ci siano stati errori od omissioni nei rendiconti e, dunque, nei pagamenti);
u) rescissione: scioglimento del contratto perché stipulato da una parte (di solito B) in stato di pericolo o bisogno; di rara applicazione pratica nel settore, non va confusa – come invece accade spesso – con la risoluzione e il recesso;
v) risoluzione: scioglimento del contratto per inadempimento grave di una parte (che non rispetta determinati suoi obblighi o compie gravi violazioni), oltre all’eventuale diritto al risarcimento dei danni subiti; a volte il contratto prevede, in apposita clausola, i casi specifici che giustificano la risoluzione e come esercitarla, in ogni caso anche il codice civile prevede delle ipotesi applicabili.
Da ultimo, chiudiamo invitando sempre a riflettere su cosa ci dice lo stile di un contratto: se è ben redatto, giuridicamente chiaro e corretto, abbiamo un primo segno tangibile di professionalità; se invece il contratto è mal scritto, impreciso, addirittura errato giuridicamente, abbiamo due possibilità: o si tratta di qualcuno in malafede, oppure di qualcuno magari in buona fede che però non sa cosa stia facendo giuridicamente (magari non ha nemmeno un consulente legale e ha riciclato un contratto reperito chissà dove). Per motivi diversi, sono due ipotesi altrettanto preoccupanti che dovrebbero far riflettere parecchio sul da farsi…