Lo abbiamo detto dal minuto in cui è uscito il Decreto Rilancio (domenica 17 maggio), quando già il giorno successivo arrivavano i primi messaggi di chi interpretava il decreto in senso restrittivo: i piccoli “trattenimenti musicali” non sono “spettacolo”. Quindi l’allegato 9, riferito all’art. 1, lett. m) che vieta, per esempio la somministrazione e il consumo di cibo e bevande durante lo Spettacolo non può essere riferito a ristoranti, alberghi, bar, gelaterie (cui fa riferimento la lettera ee).
Per quanto un musicista creda (erroneamente), che quando va a suonare sta sempre facendo “il suo show”, e che una esibizione dal vivo sia sempre tale, è giusto ricordare invece che in alcuni casi, tale esibizione è posta a sottofondo (o complemento) di un’altra attività: il musicista si mette al servizio del creare una atmosfera, e non a essere il “protagonista” dell’evento, ma dell’intrattenere la clientela di un’altra attività.
Nella legislazione vigente i trattenimenti sono già descritti in forma diversa dallo spettacolo: hanno una una aliquota IVA propria, per esempio, un diverso regime di autorizzazione per essere svolti ex TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ed anche una diversa tariffa di diritto d’autore.
Cosa sono, in generale?
Sono organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l’apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo. Se è dunque riproduzione o esecuzione musicale dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si parla di “piccoli trattenimenti musicali“. L’attività è accessoria, complementare e secondaria rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con ingresso al pubblico libero e gratuito, senza richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione. Il “piano bar” per esempio.
Orbene, sappiamo che, d’altro canto, tanti esercizi di ristorazione (pub, live club, per esempio), invece, sono attrezzati con un palco, con una consumazione maggiorata o un biglietto di ingresso, con un cartellone di concerti.. ecco, quelle sono attività di spettacolo, per quanto svolte in un ristorante.. pensiamo ad esempio a molti “jazz club”.
Innanzitutto è giusto fare chiarezza e differenziare i piccoli trattenimenti musicali dagli spettacoli, perché, stando alla lettura della normativa, si possono fare dal 18 maggio scorso, seguendo le descrizioni delle normative regionali.
Non ci credete?
1) Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/92/CR01/COV19 “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.
Pag. 30 – Cinema e Spettacoli dal vivo. E’ scritto chiaramente: “Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica”. La scheda tematica non parla di particolari norme per i musicisti impiegati, ma è chiaramente un modo per dire che per le esecuzioni musicali che si svolgono nei ristoranti si applicano le norme della scheda dei ristoranti… “non sono spettacoli”.
2) SIAE – La SIAE rilascia licenze di diritto d’autore per tutti i casi in cui non è vietato, previa compilazione e sottoscrizione da parte degli stessi di una dichiarazione di ottemperanza con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni del DPCM 17.5.2020 e delle eventuali ordinanze regionali applicabili, con conseguente assunzione di ogni responsabilità.
3) Nella normativa regionale, almeno quella che abbiamo studiato, non vi sono norme che impediscono i piccoli trattenimenti musicali, né vengono disciplinati in alcun modo.
AGGIORNAMENTO: nei giorni scorsi alcune regioni si sono espresse in maniera esplicita sull’argomento. In particolare:
- Regione Marche
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 181 del 26 maggio 2020 – AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA CONTENUTE NELLA DGR N.564/20 E NELLA DGR 568/20 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO CON DPCM DEL 17 MAGGIO 2020.
“INTRATTENIMENTO MUSICALE: è consentito nelle aree destinate alla ristorazione organizzare intrattenimenti musicali limitati all’ascolto durante i quali i clienti assistono in posizione seduta al tavolo e con il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa vigente“.
- Regione Emilia Romagna
Ordinanza del presidente della Giunta n. 82 del 17 maggio 2020, n. 84 del 21 maggio 2020, e n. 87 del 23 maggio 2020 (si veda in vari punti della n. 87)
“In via generale si ravvisa che non sussistono allo stato le condizioni per garantire il distanziamento e il divieto di assembramento per gli intrattenimenti e gli eventi musicali, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute il cui numero e disposizione consenta il rispetto delle regole di distanziamento previste per la ristorazione. E’ vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti es: ballo, happy hours, etc“.
Quanto sopra conferma le linee generali contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/92/CR01/COV19 Nuovo coronavirus SARS-CoV-2”, che si applicano a tutte le regioni.
Quindi, a nostro avviso, tali tipologie di intrattenimenti si possono già fare, nel rispetto delle norme regionali sulla ristorazione.
Invitiamo a tale proposito i musicisti ad una riflessione: a quali condizioni siete disposti a farli, posto che:
1) Non è previsto nella normativa regionale alcuna misura tecnica idonea a tutelare i musicisti e il pubblico con un distanziamento adeguato (e il cantante che emette sul pubblico? E la disinfezione dell’attrezzatura?) Su questo tema presenteremo la nostra proposta giovedì 28 in sede di riunione con la Regione Emilia-Romagna;
2) Non è previsto alcun sostegno economico a tale attività per chi organizza (il che fa temere che, se la ripartenza non viene accompagnata con semi di legalità e di riforma e da un adeguato aiuto economico, si corra il rischio che gli organizzatori, già in difficoltà per la crisi economica derivante dalla pandemia e con ridotti incassi dati da una riduzione dei posti a sedere causa distanziamento fisico, si rifugeranno nel lavoro nero e nell’evasione contributiva o nell’impiegare dilettanti o musicisti che si accontentano di un compenso nullo o ridotto, rispetto ai professionisti.
Cioè che si ripartirà ben peggio di prima. I piccoli trattenimenti sono strettamente legati alla ristorazione e al turismo, che ripartiranno, lentamente. Vanno accompagnati e disciplinati.
Questo è, tra tante altre cose, l’oggetto del nostro impegno questa settimana… e c’è tanto, tanto da fare.
Avv. Andrea Marco Ricci
Presidente Note Legali