In conseguenza di quanto previsto dal Decreto del 26 aprile 2020, si è aperta, per gli studi di registrazione, la possibilità di riprendere la propria attività discografica, interrotta a causa delle misure imposte a livello nazionale per contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Occorre tuttavia valutare attentamente quali sono le condizioni che gli studi di registrazione devono rispettare al fine di poter lavorare in regola e in sicurezza, secondo quanto disposto dal Decreto.
A tal fine riportiamo di seguito una sintesi delle condizioni minime richieste, che riguardano da un lato lo studio, dall’altro il musicista che si reca presso il medesimo.
1) Lo studio di registrazione, per poter riaprire, deve innanzi tutto poter essere considerato tale anche a livello formale: deve cioè rappresentare un’attività professionale identificata con un Codice Ateco. L’elenco dei Codici Ateco può essere consultato nell’Allegato 3 del Decreto. Recarsi nell’home studio di un altro musicista, privo di tali requisiti formali, potrebbe pertanto non ritenersi un’attività lavorativa in grado di giustificare il superamento dei limiti imposti dal Decreto.
2) Lo studio deve soddisfare i requisiti di sicurezza sanitaria previsti e deve essere in grado di garantire la sicurezza di chi lavora, nonché il distanziamento sociale e l’applicazione delle procedure di sanificazione, secondo i protocolli concordati con il Ministero del Lavoro. In tutti i luoghi di lavoro per i quali non è previsto uno specifico protocollo, si deve applicare quanto disposto nell’Allegato 6.
3) Si ricorda che deve essere riposta particolare attenzione nel rispetto della normativa delle Regioni: se ci si reca in uno studio di registrazione situato in un’altra Regione occorre verificare quanto prescritto anche dalla normativa della Regione di destinazione. Le Regioni possono infatti disporre misure più restrittive rispetto a quelle nazionali a seconda del grado di emergenza nel proprio territorio.
4) E’ fondamentale, per il musicista che si reca in uno studio di registrazione, poter dimostrare che si sta agendo per una comprovata esigenza lavorativa; in altre parole, per non rischiare di incorrere in sanzioni, occorre quanto meno poter dare prova di essere un musicista professionista (in tal senso essere in possesso di Partita Iva è una chiara prova che si è musicisti di professione) o, comunque, avere un contratto avente a oggetto le registrazioni per le quali ci si sta recando in studio, ecc.
5) Non bisogna dimenticare che, pur rispettando queste condizioni, lo studio potrebbe decidere di non voler riaprire nell’immediato.
In conclusione, ciò che è richiesto dalla normativa si fonda su due punti essenziali:
– che l’attività di registrazione si svolga per esigenze di natura lavorativa, sia da parte dello studio che da parte del lavoratore, in quanto, nonostante la parziale riapertura delle attività, il Decreto mira tutt’ora a mantenere sotto controllo il contagio limitando gli spostamenti non strettamente necessari;
– che l’attività di registrazione si svolga in condizioni di sicurezza e tutela della salute per chi accede e lavora nello studio di registrazione.
Avv. Marco Carone