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Home Articoli

IVA 2015: nuovo o vecchio regime dei minimi anche per lo spettacolo

25 Novembre 2015
in Articoli, Lavoro - Previdenza - Fisco
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Si rincorrono informazioni confuse circa il nuovo regime IVA, varato alla fine del 2014 e da subito oggetto di notevoli critiche. Tentiamo qui di fornire un minimo orientamento, sperando di chiarire ai lavoratori dello spettacolo gli effetti di una successione legislativa che pare a tratti incontrollata…

1) Fino al 2014 il libero professionista (quindi anche l’artista o lavoratore autonomo dello spettacolo) che ne aveva i requisiti poteva optare per il cd. vecchio regime dei contribuenti minimi IVA al 5% (introdotto con D.L. 6 luglio 2011, n. 98), usufruendo di alcuni vantaggi e rispettando certi requisiti, di seguito riassunti e semplificati:

  1. anzitutto, il lavoratore deve iniziare un’attività professionale mai svolta prima e non deve aver adottato regimi IVA speciali in passato;
  2. la soglia massima di fatturato è di € 30.000 all’anno di lavoro professionale; se viene sforata di una cifra superiore al 50% (cioè si dichiarano più di € 45.000 lordi), scatterà fin dall’anno in corso la normale contribuzione del regime IVA ordinario;
  3. si deve raccogliere nel corso dell’anno tutta la documentazione sulle spese sostenute, da portare in detrazione e così abbattere l’imponibile fiscale; non si possono acquistare (e, dunque, scaricare come costi) più di € 15.000 di beni strumentali in totale, nell’arco di un triennio;
  4. si paga solo una imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto effettivo (ovvero: ricavi meno spese meno contributi previdenziali);
  5. c’è un termine: chi ha più di 35 anni di età può beneficiare del regime dei minimi per i primi 5 anni di attività; per chi ha meno di 35 anni non ci sono limiti di tempo, sino al compimento del 35° anno di età;
  6. le fatture vengono emesse senza IVA e senza ritenuta di acconto;
  7. non si possono avere collaboratori con lavoro accessorio, dipendente e assimilato di terzi (sono consentiti solo compensi di lavoro occasionale a terzi) e non si deve essere soci in nessuna società di persone;
  8. si è esentati dagli studi di settore;
  9. totale esonero dagli adempimenti ai fini IVA, cioè: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri; pertanto le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA; inoltre, l’IVA pagata sugli acquisti non è detraibile e, pertanto, si trasforma in un costo deducibile dal reddito;
  10. restano obbligatori alcuni adempimenti contabili: la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali; la certificazione dei corrispettivi; la conservazione dei documenti emessi e ricevuti; l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge.

2) Successivamente, con l. del 23 dicembre 2014, n. 90, tale regime è stato sostituito da un nuovo regime forfettario dei minimi IVA al 15%, che era entrato in vigore del 1° gennaio 2015, riservato come il precedente agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale. I caratteri, esemplificando, sono questi:

  1. il limite di fatturato annuo si abbassa, passando da € 30.000 a € 000; l’eventuale sforamento porta alla perdita dei benefici comunque a partire solo dall’anno fiscale successivo – è quindi una eventualità più favorevole rispetto al regime precedente;
  2. l’imposta sostitutiva cresce dal 5% al 15% (il triplo!), a sostituire quelle IRPEF, regionali, comunali e IRAP come nel caso precedente;
  3. tale imposta non si calcola più sul reddito effettivamente prodotto, ma su soglie preordinate in base all’ambito di attività, a seconda del codice ATECO (come tabellato in Allegato 4 della L. 23 dicembre 2014, n. 190); per l’attività artistica o comunque di spettacolo, la soglia è quella di € 20.000 di reddito annuo; per l’attività di istruzione, come svolta ad es. dai docenti di musica, è invece di € 15.000;
  4. si possono sostenere spese per collaboratori non superiori a € 5.000 lordi annui, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro, possibilità assente in precedenza;
  5. per il nuovo regime vengono riconosciuti come deducibili solo dei costi forfettari (in base a degli indici di redditività tabellari: per l’attività di spettacolo è pari al 67%, per l’istruzione è al 78%); non c’è dunque possibilità né necessità di documentare le spese sostenute, bensì l’automatico riconoscimento delle spese mediante un’aliquota forfettaria prefissata (basterà moltiplicare il reddito per la percentuale di legge, così da avere l’imponibile); questo è importante perché significa che l’unica cosa deducibile dai ricavi non saranno gli eventuali costi effettivamente sostenuti, quanto i soli contributi previdenziali INPS versati; questo può essere un vantaggio se si prevede di avere pochi costi, inferiori all’indice di redditività tabellare;
  6. non c’è alcun limite temporale per la permanenza e nessun limite di età, divergendo dai limiti del precedente regime;
  7. se si hanno più redditi, il reddito da lavoro autonomo o impresa deve essere superiore a quello eventualmente derivante da altro, proprio lavoro dipendente o assimilato;
  8. non si deve partecipare a società di persone, associazioni professionali o s.r.l. trasparenti in senso fiscale;
  9. sono ammessi gli acquisti di beni strumentali, nel triennio, non superiori a € 15.000 (al lordo degli ammortamenti e senza computare eventuali vendite in corso d’anno degli stessi beni acquistati); non si faccia confusione: l’impatto dei beni strumentali e delle spese in generale sul calcolo dell’imponibile è, come visto sopra, forfettario nel momento in cui si calcolano le imposte, tuttavia il lavoratore dovrà comunque tenere conto delle effettive spese per evitare di superare il limite di € 15.000 e così perdere il regime agevolato;
  10. sono ammesse spese per lavoro accessorio, dipendente e assimilato di terzi, fino a un massimo di € 5.000 all’anno; si potranno dunque avere dei collaboratori, senza subirne l’IRAP a carico;
  11. si ha diritto all’abbattimento di un terzo del reddito per i primi 3 anni di un’attività mai svolta in precedenza, vantaggio assente nel precedente regime;
  12. vi è l’esonero da quanto segue: registrazione delle fatture emesse/corrispettivi; registrazione degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali; dichiarazione e comunicazione annuale IVA; comunicazione del c.d. spesometro; comunicazione black list; comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.

3) A seguito della modifica introdotta nel cd. Decreto “Milleproroghe” (convertito con L. 27 febbraio 2015 n. 11) per tutto il 2015 coesisteranno vecchio e nuovo regime dei minimi anche per le nuove aperture. Ergo: il lavoratore potrà decidere se aprire il vecchio regime del 2011 oppure optare per quello nuovo forfettario del 2015. Dal 2016 le nuove partite IVA, invece, non potranno più adottare il vecchio regime. La scelta potrà risultare anche da fatti concludenti, oltre che dalla dichiarazione dei redditi; in ogni caso, se si applica il vecchio regime dei minimi in fattura si dovrebbe indicare l’applicazione dell’art. 1 comma 100 L. 24 dicembre 2007, n. 244, mentre chi opta per il regime forfettario dovrà indicare l’art. 1 comma 58 della stessa legge.

4) Infine, con la Legge di Stabilità 2016 in via di approvazione (ovvero la legge di bilancio del nuovo anno) si stanno introducendo diverse modifiche:

– il vecchio regime IVA al 5% cessa definitivamente a fine 2015;

– la soglia limite di reddito per i professionisti passa a 30.000 euro annui;

–  è ammesso tale regime anche per dipendenti e pensionati, ammesso che abbiano una pensione o uno stipendio annui inferiori ai 30.000 euro annui;

– vi è un’agevolazione fiscale per le spese di formazione, deducibili interamente dal reddito fino a 10.000 euro annui;

– si applica il rito del lavoro (ex art. 409 c.p.c.) anche ai rapporto di lavoro autonomi.

Da ultimo, non possiamo che rinviare i lavoratori dello spettacolo eventualmente interessati all’apertura della partita IVA a un consulente fiscale, onde poter valutare – dati alla mano – se quanto previsto dai due regimi sia preferibile attuare nel proprio caso e – cosa altrettanto importante – quale dei due sia più conveniente a fronte dei possibili ricavi e spese. Sconsigliamo di fare scelte in questo ambito senza aver prima vagliato la situazione con un esperto, sebbene il nuovo regime forfettario possa sicuramente essere svantaggioso in molti casi, rispetto a quello pregresso. I dubbi applicativi sui vari regimi sono comunque molteplici, a fronte di una normativa nient’affatto chiara e armonica. L’impressione è che il legislatore abbia cercato di incentivare molti lavoratori autonomi ad aprire con urgenza la partita IVA (guarda caso c’è stato il boom di iscrizioni a fine 2014), per poi fare marcia indietro e, forse, cambiare ancora le carte in tavola nel 2016. Vedremo se si tratta solo di un’impressione.

 

 

 

 

Tags: ivaIVA 2015lavoratori dello spettacolominiminuovo regime ivaregime dei minimispettacolovecchio regime iva
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