di Avv. Marco Carone
In questo articolo illustriamo le disposizioni relative alla prestazione economica di malattia (o indennità di malattia) e le novità in materia di tutela previdenziale per i soggetti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
In particolare, evidenziamo i punti fondamentali della Circolare INPS 10 settembre 2021, n. 132, che rappresenta un passo fondamentale nell’attuazione della riforma dello spettacolo e fornisce un riepilogo e chiarimenti utili sulle novità entrate in vigore il 26 maggio 2021 (in applicazione del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106).
Chi sono i soggetti obbligati al versamento dei contributi?
La Circolare fa un’importante premessa, ricordando che tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento dei contributi.
Tale obbligo attiene alla particolare natura dell’attività lavorativa e prescinde dalla tipologia di rapporto contrattuale e dal settore di inquadramento del datore di lavoro.
Ne consegue che l’assicurazione di malattia è riconosciuta a tutti i lavoratori dello spettacolo (con le eccezioni che vedremo in seguito), compresi coloro che svolgono la propria attività come lavoratori autonomi e quindi in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Quali sono i lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla tutela previdenziale per malattia?
Gli aventi diritto alla tutela previdenziale sono tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal rapporto contrattuale e dal tipo di attività svolta. In altre parole, se iscritti al Fondo pensioni, sono aventi diritto i lavoratori dello spettacolo autonomi e subordinati, che svolgano attività artistica, tecnica o amministrativa (ammesso che durante la malattia non percepiscano una normale retribuzione).
Tuttavia, la normativa prevede alcune eccezioni che escludono dalla tutela alcuni soggetti. Vediamo allora chi sono i lavoratori esclusi dal beneficio.
Chi sono i lavoratori esclusi dalla tutela previdenziale?
La Circolare individua tre tipologie di lavoratori dello spettacolo che in ogni caso non possono beneficiare della tutela previdenziale:
1 – lavoratori autonomi esercenti attività musicali per i quali il legislatore, in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l’assicurazione in oggetto;
2 – lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico sinfoniche ai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia;
3 – iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici.
Quali sono i requisiti che devono possedere gli aventi diritto per poter beneficiare della tutela previdenziale?
I lavoratori dello spettacolo che, in base a quanto appena esposto, risultino aventi diritto, potranno accedere al beneficio qualora ricorrano le seguenti circostanze: dall’1 gennaio dell’anno precedente all’insorgenza della malattia/infortunio fino alla data di inizio della malattia/infortunio devono sussistere almeno 40 contributi giornalieri maturati presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La regola appena enunciata vale per tutti gli eventi verificatisi dal 26 maggio 2021.
La Circolare precisa che non sono utili ai fini del requisito eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.
Applichiamo la regola con un esempio. Insorgenza della malattia: 15 ottobre 2021. In questo caso verranno presi in considerazione i contributi maturati dall’1 gennaio 2020 al 15 ottobre 2021. Il lavoratore avente diritto, potrà quindi usufruire del beneficio se nel periodo dall’1 gennaio 2020 al 15 ottobre 2021, saranno stati maturati 40 contributi giornalieri.
Vediamo allora come avviene il calcolo della decorrenza, della durata e dell’ammontare dell’indennità di malattia.
Da quale giorno si ha diritto all’indennità di malattia e per quanto tempo?
L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia/infortunio ed è dovuta per un massimo di 180 giorni; non si ha quindi diritto all’indennità per i primi 3 giorni di malattia, come avviene per le altre categorie di lavoratori.
Tornando all’esempio precedente il lavoratore avrà diritto a percepire l’indennità dal 19 ottobre 2021 per un massimo di 180 giorni.
Come viene calcolata l’indennità di malattia?
La misura dell’indennità corrisposta per ogni giorno di malattia per il quale si ha diritto al beneficio, viene calcolata applicando una percentuale alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG). Il valore della percentuale da applicare varia in base ai seguenti parametri (specificati più analiticamente nella Circolare Inps):
60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20esimo giorno di durata della malattia;
80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21esimo giorno fino al limite dei 180 giorni;
40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana nel caso di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati della settimana.
La Circolare specifica inoltre che, qualora i giorni lavorativi previsti da contratto cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.
Occorre sottolineare che l’applicazione di tali parametri generali e l’ammontare effettivo dell’indennità possono variare in base al rapporto contrattuale del lavoratore. Consigliamo pertanto di rivolgersi a un consulente del lavoro o chiedere informazioni agli uffici Inps per avere informazioni più specifiche sulla propria posizione.
Come viene calcolata la retribuzione media globale giornaliera (RMGG)?
In ogni caso, parametro fondamentale per determinare l’ammontare dell’indennità è la RMGG.
Questo importo viene individuato calcolando la media delle retribuzioni percepite nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo.
Nel calcolo sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti, ugualmente soggetti a contribuzione.
In che modalità viene pagata al lavoratore l’indennità di malattia?
Le modalità di erogazione dell’indennità di malattia variano in base al tipo di rapporto contrattuale.
Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro.
L’indennità viene invece corrisposta direttamente dall’Istituto nei confronti delle seguenti categorie:
– disoccupati;
– lavoratori saltuari con contratto a termine o a prestazione;
– lavoratori occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.
FONTI:
Circolare INPS 10 settembre 2021, n. 132