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Chiarimenti del Ministero del Lavoro riguardo alla distinzione tra diritti d’immagine, d’autore e connessi e prestazione lavorativa di spettacolo ai fini Enpals

29 Giugno 2009
in Articoli, Lavoro - Previdenza - Fisco
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Una recente risposta da parte del Ministero del Lavoro all’interpello n. 30 del 2009 ci permette di fare il punto su di un aspetto già trattato in questa rubrica, ovvero il trattamento dei compensi percepiti per diritti d’autore, connessi e d’immagine dal punto di vista previdenziale Enpals.

Come abbiamo esposto con dettaglio nel nostro precedente intervento intitolato «Una recente sentenza della Cassazione conferma l’obbligo di contribuzione Enpals dei compensi per le prestazioni in sala di incisione non solo dei cantanti ma dei lavoratori dello spettacolo in genere», è stata la Legge finanziaria del 2003 (per la precisione, l’art. 43, comma 3, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289) a introdurre questa novità, recepita dall’Enpals con circolare applicativa n. 1 del 2004.

In sintesi, il succo della innovazione del 2004 è stata la possibilità di imputare fino al 40% dell’imponibile, corrisposto per una attività di lavoro spettacolistico ed alla base di calcolo per i calcoli previdenziali, a diritti d’immagine, d’autore o connessi, assoggettando dunque almeno il 60% del corrispettivo a contribuzione previdenziale Enpals e non il 100% come sarebbe invece ordinario procedere. Lo scopo della norma è di evitare che lo sfruttamento di diritti d’immagine, d’autore e connessi (come tali non assoggettati a contribuzione Enpals, perchè prestazioni di dare e non di fare ) potesse diventare un pretesto per eludere la normativa previdenziale, imputandovi occultamente anche compensi per prestazioni di spettacolo (ad es., si sarebbe potuto dichiarare che su € 100 di compenso, 90 erano a titolo di sfruttamento diritti d’immagine e solo 10 per la prestazione di lavoro, calcolando dunque l’Enpals solo su questa ultima ridotta cifra. Rispettabile nelle intenzioni, il provvedimento di contenimento al 40% ci lasciava perplessi, specialmente in virtù dei problemi applicativi (come l’assoggettamento al calcolo di royalty, il computo di periodi previdenziali ulteriori rispetto a quelli di lavoro effettivo) e della disparità di trattamento che instaura rispetto ad altre categorie di lavoratori non soggette ad Enpals ma che ugualmente sfruttino i diritti in parola.

Veniamo dunque al contenuto del documento ministeriale che qui ci occupa: la risposta è connessa all’interpello presentato dall’A.P.T. (Associazione Produttori Televisivi), in merito a contratti stipulati con sceneggiatori, registi ed attori. Ciononostante il contenuto della risposta ministeriale vale anche per musicisti artisti interpreti ed esecutori ed altri artisti in genere. Si tenga presente, comunque, che la risposta ministeriale non costituisce atto amministrativo con forza normativa, limitandosi a fornire delle linee guida che possono dirsi autorevoli in sede di applicazione, da parte degli enti coinvolti, delle norme richiamate.

Anzitutto, viene precisato che i soggetti coinvolti alla base delle prestazioni saranno: da una parte, l’artista, l’autore o il lavoratore dello spettacolo, dall’altra parte il produttore, il committente o il datore di lavoro. I soggetti devono stilare una scrittura del loro rapporto di lavoro attraverso cui distinguere un compenso per la prestazione lavorativa di spettacolo e un compenso per la cessione di diritti d’immagine, d’autore o connessi. Esemplifichiamo: per una serata di musica dal vivo, al musicista sono dovuti, su un cachet totale di €100,00, € 60,00 per la prestazione artistica live e € 40,00 per la concessione di diritti d’immagine per la riproduzione delle foto dell’artista nel materiale promozionale del live (unico contratto con voci distinte per un unico compenso).

Oppure può darsi che i rapporti siano regolati con contratti diversi da quello di lavoro, come quello di vendita di opera realizzata su commissione e fissata su supporto, come ad es. può essere la cessione dei diritti connessi (cioè di artista interprete esecutore sulla propria esecuzione, spettanti per legge) della registrazione della propria esibizione live. Anche in tal caso, si potranno applicare i meccanismi visti sopra: € 60,00 per la prestazione live, € 40,00 per cessione dei diritti sulla registrazione del live (con un diverso contratto e separazione dei relativi compensi).

Di fatto, il Ministero realizza una interpretazione estensiva delle norme di legge poiché si allarga l’applicazione alle ipotesi in cui esista un contratto di commissione per la realizzazione di un’opera artistica da fissare su supporto. In precedenza al chiarimento ministeriale, tale aspetto non era del tutto scontato.

In seconda istanza, il Ministero effettua un intervento sul diritto d’immagine. Intendiamo per tale il diritto che ai sensi di legge ognuno di noi può rivendicare contro terzi, articolandosi dall’art. 10 cod. civ., all’art. 96 della legge del 22 aprile 1941, n. 633, fino ai risvolti di riservatezza tutelati dal Codice della Privacy, ecc. Tale diritto assume un valore commerciale in particolare per gli artisti, i quali devono poter associare la propria immagine alle proprie produzioni (sia di spettacolo per il pubblico che fissate in supporti), per costruire e diffondere un certo profilo artistico, ben riconoscibile da parte del pubblico.

Orbene, in proposito il Ministero afferma, citando la circolare Enpals n. 1 del 2004, che la prerogativa concessa sarebbe di esclusivo appannaggio di artisti che siano notori in misura tale da giustificare la licenza o cessione di diritti di immagine. Quindi non tutti gli artisti potrebbero rivendicare i vantaggi di legge, tagliando fuori di fatto gli esordienti. Solo gli esordienti? Qui la lettura del Ministero offre il fianco alle critiche: chi, come e a che titolo è in grado di stabilire chi sia artista «notorio» o meno? In diritto civile nessuno ha mai ipotizzato una siffatta discriminazione, del tutto aleatoria. Di fronte alla contestazione di scarsa o nulla notorietà, l’artista dovrà provare di fronte all’autorità competente di aver raggiunto invece sufficiente fama. Con quali criteri? È intuibile l’assurdità di un tale parametro, esposto a rilievi di anticostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento. Tanto più se ci si domanda perché solo gli artisti noti dovrebbero giovarsi del meccanismo di scorporo, come invece esplicitamente afferma il Ministero: per legge, chiunque può disporre dei propri diritti d’immagine, che sia noto o meno.
A difesa della sua posizione, il Ministero afferma che «i soggetti con scarsa notorietà sono quelli che si trovano oggettivamente avvantaggiati dalle regole introdotte dalla L. n. 289/2002, per il fatto che possono più estesamente beneficiare della esenzione contributiva prevista dalla norma. Su questo punto è stata anche rilevato (v. ad es. Cass. n. 9630/2004) che la L. n. 289/2002 persegue anche una finalità di giustizia contributiva, nella misura in cui l’imponibilità risulta proporzionalmente più alta al crescere dei compensi per la cessione del diritto d’immagine». Queste argomentazioni ci lasciano perplessi, soprattutto se pensiamo che il medesimo ragionamento di «giustizia contributiva» si dovrebbe – per coerenza logica – proporre anche in merito ai diritti d’autore e connessi, ma nel testo tutto tace in proposito. A voler comunque rispettare il principio così configurato, ci parrebbe doveroso introdurre un discrimine non sfuggente come la notorietà.

In terza istanza, il Ministero offre un risvolto inedito del meccanismo di scorporo e conteggio previdenziale: difatti, in base al principio per cui il compenso percepito deve essere ricondotto alla medesima attività, si ha facoltà di scorporare il compenso ricevuto anche da soggetti diversi, sempre per la medesima attività. Il Ministero in merito cita l’esempio seguente, qualora un «attore presti la propria attività lavorativa alle dipendenze di una determinata società di produzione, sia A, per la realizzazione di uno spot pubblicitario e percepisca a titolo di retribuzione una certa somma, sia 1000. La società A è obbligata al versamento dei contributi sull’intera somma. Lo stesso attore cede poi alla società B, di pubblicità, il diritto di sviluppare, dallo spot realizzato con la società A, una campagna pubblicitaria e riceve un compenso per la cessione del diritto di immagine. Si tratta infatti di una attività, quella consistente nella campagna pubblicitaria, ulteriore rispetto alla attività di prestazione lavorativa con la società A, ma ad essa collegata perché la pubblicità si avvale dello spot già realizzato e dunque tale da consentire un compenso per cessione del diritto di immagine. Se il compenso per la cessione del diritto di sfruttamento della sua immagine è di 2000, la società B prende atto che il compenso già percepito dall’attore per la realizzazione dello spot è 1000 e che pertanto il compenso totale è 3000. Poiché il compenso per cessione del diritto di immagine non può superare il 40% di 3000 ossia 1200, l’importo di 1200 è esente da contribuzione, mentre vi resta soggetta la residua somma di 1800. Poiché la contribuzione è stata già effettuata sull’importo di 1000, resta da assoggettare a contribuzione ancora l’importo di 800 e tale compito è a carico della società B». Pur se riferito al caso di un attore, l’esempio si può ritagliare al caso di un musicista che presti la sua opera di registrazione in studio o per attività dal vivo, il cui risultato comporti in seguito lo sfruttamento della sua immagine per la promozione dello stesso. Dal che si ricava che il meccanismo di scorporo va applicato sulla somma totale derivante da più sfruttamenti della medesima attività, sia a favore di più soggetti, sia per sfruttamenti temporalmente distanti tra loro.

In conclusione al suo intervento, il Ministero fornisce una annotazione contrattuale: i contratti alla base della ripartizione dei compensi devono esplicitamente indicare la volontà delle parti di sfruttamento ulteriore del medesimo oggetto per altri fini. Ad es., dello sfruttamento dell’immagine a uso promozionale, oltre a quello di prestazione artistica. Afferma il Ministero che «tali attività possono essere non soltanto specificamente individuate, se ciò sia possibile, ma anche descritte come «genus» e ad esse le future attività dovranno essere conformi». Ovvero: bisogna esplicitamente indicare a quale attività fanno riferimento tutte le voci di compenso indicate, comprese le attività indicate come base d’origine. Un esempio: in un contratto di cessione di diritti di immagine a scopo promozionale sarà opportuno indicare l’attività collegata alla diffusione d’immagine, come un’esibizione dal vivo o la registrazione di un disco.

Tags: artistacompensidiritti connessidiritti d'autoreenpalslavoroprevidenza
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