Nel quadro di recenti innovazioni che stanno rendendo l’Enpals sempre piu’ vicina alle esigenze degli artisti e degli organizzatori, come le semplificazioni amministrative introdotte con le recenti circolari nn. 16 e 17 del 10 dicembre 2007 testimoniano, registriamo un’innovazione che riguarda l’esenzione contributiva e dall’obbligo di comunicazione, dettata, nelle intenzioni, per artisti non professionisti.
Il cambiamento e’ stato previsto nell’art. 39-quater nel collegato della recente Legge Finanziaria 2008 (ovvero il Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222). Nell’articolo in parola (dal titolo “Esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento esenzione Enpals”) si legge: “All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: «in spettacoli musicali» fino a: «l’importo di 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:«musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro». Dunque rientrano nell’ambito di esenzione dall’obbligo di iscrizione all’Enpals e dai connessi adempimenti solo le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari. I soggetti ai quali si applica l’esenzione non devono avere piu’ di 25 anni se studenti; un’età superiore ai 65 anni se pensionati; devono essere soggetti che versano a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Viene confermato che l’esenzione opera fino al limite di franchigia d’esenzione di 5.000 euro di retribuzione lorda percepita per le esibizioni. Il disposto e’ entrato in vigore dal 1° dicembre 2007.
Ebbene, come risulta dalla lettura dell’articolo assistiamo ad una precisazione di quanto già a suo tempo dettato dal comma 188 della legge Finanziaria 2007 (legge 296 del 2006), nel quale si disponeva: “Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro“.
Alla disposizione ha fatto seguito un circolare interpretativa Enpals (la n. 6 del 2007) con cui si effettuava una restrizione applicativa, in ogni caso, alle sole “celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche“. Motivo per arrivare all’attuale previsione legislativa che preclude l’arbitrio interpretativo avvenuto nella circolare.
Tornando all’art. 39-quater della Finanziaria 2008, nel dettaglio possiamo distinguere i vari piani dei requisiti:
1 Requisiti soggettivi
Possono fruire delle agevolazioni solo i seguenti soggetti:
– minorenni;
– studenti fino a 25 anni (dunque tutti gli studenti universitari ed equiparati);
– pensionati oltre i 65 anni;
– altri che svolgano un’altra attività lavorativa per cui già si versano contributi ad altra previdenza obbligatoria.
En passant ricordiamo che già la circolare Enpals n. 21 del 2002 aveva previsto un’esenzione dalla certificazione d’agibilità e di versamento contributivo per formazioni dilettantistiche o amatoriali a titolo gratuito, inoltre l’esenzione in parola vige anche in presenza di saggi di allievi, di eventi artistici rappresentati in oratori o promossi da associazioni religiose, di volontariato, di promozione sociale e da cooperative sociali (v. le leggi n. 266/91, n. 383/2000, n. 381/91).
2- Requisiti oggettivi
Devono verificarsi inoltre entrambe le seguenti condizioni:
– i compensi maturati dall’attività artistica devono essere, in misura lorda nel periodo annuo, inferiori ai 5.000,00 euro;
– la prestazione deve concretizzarsi in un’esibizione musicale dal vivo, espletata in spettacoli, manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il significato da dare ai termini anzidetti e’ stato parzialmente precisato dal legislatore, perlomeno in ambito fiscale, in quanto “per intrattenimento, normalmente, s’intende cio’ che e’ cagione di divertimento, insito, quindi, nel concetto e’ il partecipare“, mentre “lo spettacolo e’, invece, caratterizzato dal concetto di rappresentazione, percio’ riguarda l’aspetto statico del fenomeno, di presenza ad un fatto od un avvenimento [e] comporta prevalentemente una partecipazione passiva, lo spettatore assiste al fenomeno” (dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 165 del 2000). Tuttavia la definizione di spettacolo non e’ pacifica, visto che la Cassazione, contro la dottrina prevalente, con varie sentenze (ad es. Cass. n. 12824/2002 sez. lav. e Cass. n. 1089/2006) ha inteso ricomprendere nel concetto di “spettacolo” anche le manifestazioni prive di un pubblico dal vivo. La questione e’ complessa, rimandiamo ad altra sede le discussioni in merito, limitandoci a questo breve accenno. Non si puo’ pero’ tacere che il silenzio delle innovazioni succitate riguardo alle forme contrattuali impiegate manca l’armonizzazione con la vigente disciplina del mercato del lavoro, dovendosi ritenere applicabile a qualunque fattispecie contrattuale, con effetti (come l’esenzione per contratti che in altri settori non lo sono) che ancor di piu’ meritano discussione in separata sede.
La franchigia di tetto d’esenzione di 5.000,00 euro invece dovrebbe agevolare i soggetti che operano solo marginalmente nel settore artistico musicale, riservando il trattamento di legge ai soli professionisti del settore, cioe’ coloro che hanno piu’ probabilità di fatto di riuscire a maturare il diritto all’erogazione della pensione Enpals. Naturalmente al superamento della soglia si dovranno applicare i consueti adempimenti, con i relativi calcoli effettuati sulle somme lorde in esubero (quindi solo per quanto oltre i 5.000 euro). Il tutto ha una sua logica, come intuito dal Dott. Giovanni Scoz nell’articolo menzionato in calce al presente commento, in quanto moltiplicando 41,43 euro retribuzione minima imposta dall’Enpals nel 2007 per 120 giorni di attività minimi necessari per maturare diritti previdenziali Enpals in un anno – si ottiene proprio la soglia dei 5.000 euro di franchigia.
Tornando all’analisi dell’art. 39-quater, alla presenza dei requisiti predetti il datore di lavoro/committente otterrà l’esenzione dagli adempimenti di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 708 del 1947, quindi in breve:
– dall’iscrizione all’Enpals;
– dalla richiesta del certificato di agibilità per la rappresentazione artistica;
– dalla denuncia mensile;
– dalla denuncia trimestrale (già in ogni caso eliminata dalle circolari nn. 16 e 17 dell’Enpals);
– dal versamento dei contributi Enpals.
Quindi di fatto un esonero da tutti gli adempimenti contributivi e comunicativi dovuti all’Enpals da parte del datore/committente. Non si dimentichi che comunque permangono e lo ribadiamo anche a fronte di una prassi a volte difforme – altre formalità , quali l’iscrizione del lavoratore dello spettacolo all’Ufficio speciale di Collocamento settore Spettacolo, cosi’ da ottenere il tagliando di iscrizione e conseguire il rilascio (in caso di regolarità ) del nulla-osta al datore di lavoro, gli adempimenti assicurativi Inail nonche’ tutti quelli fiscali e di spettanza SIAE.
Immutata e’ ancora la disciplina per quanto riguarda il lavoro minorile, disciplinata con Legge n. 977/67 e DPR n. 365/94, per la quale e’ l’Ispettorato Provinciale del Lavoro a rilasciare, su domanda ed assenso dell’esercente la potestà , le autorizzazioni per la partecipazione di minori di 15 anni e fino al compimento dei 18 anni, entro i limiti (di orario e di mansioni) fissati dalla legge e con l’irrogazione, in caso di violazione, di pesanti sanzioni.
Va da se’ che la verifica di tutto quanto illustrato dovrà sempre avvenire prima dell’evento, dietro dichiarazione inequivocabile dell’artista che si assumerà ogni responsabilità della veridicità dei requisiti sottoscritti in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in ottemperanza ai principi e alle procedure di autocertificazione del DPR n. 445/2000, v. all’art. 47) esente da bollo.
Per una piu’ approfondita e dettagliata disamina si segnala l’articolo “Per gli artisti non professionisti esonero per contributi e obbligo di comunicazione” del nostro consulente e associato Giovanni Scoz, dottore commercialista e fine conoscitore nelle problematiche fiscali e previdenziali attinenti al nostro settore, pubblicato su “il Corriere delle Paghe” n. 1 del gennaio 2008, pag. 20.