Le problematiche scaturite dall’emendamento contenuto nella Legge Finanziaria 2007, approvata nel mese di dicembre dal Parlamento italiano (DDL 1746-bis B, art. 1, comma 188), riguardante l’ampia esenzione dal versamento dei contributi previdenziali all’ENPALS, di cui abbiamo dato ampia notizia sul nostro sito nelle notizie, sembrano essere arrivate ad una svolta importante e chiarificatrice con l’emanazione da parte dell’ENPALS di una circolare interpretativa della norma (n. 6 del 20 aprile 2007).
Con tale circolare, l’Ente fornisce finalmente le necessarie istruzioni operative circa le modalità di accertamento dei requisiti comprovanti l’appartenenza dei lavoratori alle varie tipologie aventi diritto all’esenzione (ambito di applicazione, platea dei destinatari e i limiti reddituali) entro le quali si applica l’esenzione dagli obblighi di iscrizione e di contribuzione nei confronti dell’Enpals prevista dall’art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ripercorriamo sinteticamente le tappe che hanno portato a tale chiarimento.
Un emendamento inserito nella Legge Finanziaria 2007 (DDL 1746-bis B, art. 1, comma 188) finiva per essere approvato nel testo sotto riportato, suscitando molte critiche sul merito del provvedimento e una notevole incertezza sulla sua effettiva interpretazione ed applicabilità :
“Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per ENPALS derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui”.
Il 13 dicembre 2006 l’ENPALS emanava un comunicato stampa, nel quale esprimeva il proprio dissenso sulla disposizione, dichiarando che la stessa “per quanto condivisibile laddove si vogliano introdurre condizioni di ingresso nel mercato del lavoro agevolate per i giovani musicisti, non lo e’ quando, estendendo questa possibilità ad altri soggetti quali i pensionati e coloro che svolgono un’altra attività lavorativa, interviene a modificare le elementari condizioni di parità e concorrenza sul mercato del lavoro, alterandone le condizioni di costo, tra i musicisti professionisti e coloro che svolgono la medesima attività seppur non in via principale”.
L’emendamento trovava nel settore riscontri diametralmente opposti circa la sua valenza politica ed applicabilità (si vedano ad esempio il sito del PROGETTO MUSICA del Comune di Torino e, di opnioni opposte, l’analisi tecnica di Massimo Pontoriero, Segretario Generale Sindacato SOS CLACS CISL da noi pubblicata e il documento del SIAM – Sindacato Italiano Artisti della Musica).
Le problematiche sollevate dalla disposizione avevano portato il compattamento di molte associazioni e sindacati che gravitano intorno al mondo della musica e dello spettacolo e alla ricostituzione compatta del FORUM DELLO SPETTACOLO, di cui anche Note Legali fa parte, il quale dava l’avvio ad una serie di iniziative volte a ottenere quantomeno una interpretazione restrittiva della norma, tra le quali l’organizzazione il 1° febbraio 2007, di una Conferenza stampa informativa presso la sede della CONFESERCENTI, in via Nazionale 60 a Roma, alla quale hanno preso parte, oltre a numerosi esperti del settore, l’On. Pietro GASPERONI (Responsabile del Dipartimento del Lavoro dei Democratici di Sinistra), e il dott. Massimo ANTICHI, Direttore Generale dell’ENPALS, nonche’ ulteriori incontri di chiarimento con esponenti politici di rilievo.
Le diversità di opninioni sull’interpretazione della norma e sulla sua concreta applicabilità , nonche’ il giudizio sulla stessa, nel silenzio dell’ENPALS, finivano per creare incertezza in tutto il settore.
La disinformazione sull’argomento fornita da alcune realtà del settore musicale produceva spesso come risultato la convinzione diffusa che i gestori dei locali non fossero piu’ tenuti al pagamento dei contributi previdenziali a tutti i musicisti (in quanto doppio lavoristi o di reddito annuo inferiore ai 5000 euro) e questo a danno degli stessi lavoratori dello spettacolo.
Giungeva infine e finalmente il 20 aprile 2007 la circolare interpretativa, la quale accoglieva di fatto le indicazioni del Ministero del Lavoro (nota esplicativa del 13 aprile) e le critiche mosse dall’ENPALS stessa, dal FORUM DELLO SPETTACOLO e dalle altre associazioni di categoria e sindacati del settore schieratisi per la modificazione della norma della Finanziaria, che diversamente, come in gran parte si e’ sostenuto, avrebbe rappresentato una deroga generalizzata all’assicurazione obbligatoria, vanificando di fatto i principi generali di tutela previdenziale dei soggetti che operano nel campo dello spettacolo .
Vediamo in breve le novità aportate dalla circolare.
L’elemento di rilievo consiste nella specificazione che la tipologia degli spettacoli interessati dalla disposizione di legge, e’ costituita dai soli spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche.
Il Ministero del Lavoro chiarisce inoltre che il campo di applicazione e’ riferito alle sole “manifestazioni popolari a carattere amatoriale e prive di fini di lucro”.
Nulla cambia quindi per chi va normalmente ad esibirsi regolarmente in pub o locali commerciali, per capirci.
Qualora invece l’evento rientri nelle categorie oggettive di spettacoli esentate, per potere beneficiare delle esenzioni contenute della norma e’ necessario che, “prima dello svolgimento degli spettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro o committenti” accertino “tramite acquisizione di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti comprovanti l’appartenenza dei lavoratori alle citate tipologie di soggetti, con particolare riguardo a quella degli studenti”, da definirsi come “studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico nazionale”.
Quanto invece al secondo requisito oggettivo per l’applicazione della norma (compenso lordo percepito, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, inferiore, nel corso dell’anno solare, all’importo di 5.000 euro), al riguardo, si sottolinea come, ove nel corso dell’anno solare si sia superato il predetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti contributivi ed informativi conformemente alle norme ordinarie.
Anche qualora si verificasse poi la sussistenza di entrambi i requisiti oggettivi (ambito di svolgimento della prestazione lavorativa e retribuzione annua lorda percepita dal lavoratore per tali prestazioni) le uniche esenzioni introdotte dalla norma sarebbero relative
1) all’obbligo di iscrizione all’ENPALS;
2) all’obbligo del possesso del certificato di agibilità ;
3) all’obbligo di presentare all’ENPALS la denuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni;
4) alla applicabilità delle disposizioni riguardanti il certificato di agibilità ;
mentre permarrebbero, ove previsti, “(…) tutti gli altri obblighi di legge riguardanti le norme in materia di sicurezza sociale: gli adempimenti inerenti la tutela del lavoro minorile; l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza; il versamento della contribuzione assistenziale all’Inps (DS, SSN, etc.)”.