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Home Articoli

Pseudonimo e nome d’arte

10 Dicembre 2015
in Articoli, Diritti d'autore
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È frequente che autori e compositori preferiscano utilizzare uno pseudonimo o un nome d’arte in alternativa al proprio nome anagrafico; in questo articolo, dopo una breve introduzione, andremo a vedere in modo chiaro e sintetico le modalità per chiederne la tutela presso la SIAE.

Innanzitutto lo pseudonimo è un appellativo, che va a sostituire nome e cognome anagrafico, solitamente composto da una parola come ad esempio “Moby” è lo pseudonimo di Richard Melville Hall.

Il nome d’arte invece può configurarsi come un nome e cognome di invenzione, ad esempio “Freddie Mercury” all’anagrafe Farrokh Pluto Bulsara, oppure una modifica o semplificazione dello stesso, come “Joe Cocker” ossia John Robert Cocker.

Le ragioni che portano un autore a scegliere di usare uno pseudonimo o nome d’arte possono essere molteplici: il nome e cognome anagrafici non sono molto appetibili per il pubblico, sono lunghi o difficili da ricordare, oppure si preferisce nascondere la reale identità.

Tra i diritti morali spettanti all’autore, il diritto di paternità prevede infatti, che egli possa scegliere di far circolare la propria opera con il nome vero, con uno pseudonimo/nome d’arte, o addirittura scegliere di rimanere anonimo, salva sempre la facoltà dell’autore dell’opera di rivelarsi come tale.

Infatti se lo pseudonimo o il nome d’arte abbiano assunto la stessa importanza del nome vero e vengano ritenuti notoriamente equivalenti a questo, hanno anche la sua stessa tutela. Sarà sempre possibile quindi, in presenza di una violazione da parte di terzi, rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere la cessazione del fatto lesivo e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

Che cosa li differenzia allora? Principalmente la procedura richiesta dalla SIAE per la loro tutela: per il riconoscimento di pseudonimo l’iscritto dovrà presentare una vera e propria domanda in tal senso mentre potrà semplicemente comunicare il nome d’arte.

Richiesta di pseudonimo

Il riconoscimento è subordinato alla verifica che non risultino registrati nomi, pseudonimi, denominazioni, o nomi d’arte uguali o simili a quelli richiesti, è necessario dunque il requisito della novità; la SIAE infatti ha facoltà di non riconoscere pseudonimi che possano ingenerare confusione nella ripartizione dei proventi per diritti d’autore. Per questo motivo nel modulo di richiesta devono essere indicati più pseudonimi in ordine di preferenza nel caso in cui, in seguito alle dovute verifiche, alcuni non fossero disponibili o non fossero accettati. Per la Sezione Musica può comunque essere accordato un solo pseudonimo per ciascuna qualifica.

Per aumentare le possibilità di riconoscimento, si consiglia di evitare parole di senso compiuto (sia in italiano che in altre lingue), pseudonimi costituiti da due parole o dall’unione di un nome ed un cognome e di prediligere parole costituite da più lettere, possibilmente non inferiori a sette.

Sul bollettino di dichiarazione delle opere (mod. 112), gli autori devono essere indicati con lo pseudonimo registrato se l’opera è destinata a circolare pseudonima, oppure con il nome anagrafico se l’opera è destinata a circolare non pseudonima. In ogni caso la firma sul bollettino di dichiarazione deve essere quella del nome e cognome anagrafico.

Una volta autorizzato lo pseudonimo, non sono ammesse sostituzioni o modifiche se non dopo quattro anni dall’avvenuto riconoscimento e la SIAE non si assume responsabilità in ordine alla mancata o errata ripartizione di proventi dipendenti dall’uso di pseudonimi non riconosciuti.

Deve essere allegata fotocopia del versamento di € 120,29, in assenza del quale la domanda non potrà essere presa in esame.

Il modulo per la domanda di pseudonimo è disponibile sul sito della SIAE a questo link.

Comunicazione di nome d’arte

In questo caso l’iscritto non deve fare altro che comunicare alla SIAE di prendere nota del nome d’arte con cui viene già notoriamente conosciuto.

A differenza dello pseudonimo dunque, il richiedente deve dimostrare di essere riconosciuto in campo artistico con il nome richiesto e di farne uso, allegando locandine, copertine di dischi, ritagli di giornale, pagine web o altro; occorre inoltre che risulti evidente il legame tra il nome anagrafico e il nome d’arte richiesto, come ad esempio avviene attraverso l’uso delle formule “conosciuto come”, “a.k.a.”, “in arte”, “alias”, e similari.

Non essendoci un preventivo controllo da parte di SIAE, è il richiedente ad assumersi la responsabilità nei confronti dei terzi e della SIAE stessa per l’uso del nome richiesto e per la possibile confusione che potrebbe insorgere con altri nomi, o denominazioni, pseudonimi o nomi d’arte di altri autori od editori, particolarmente in sede di ripartizione di proventi per diritti d’autore.

Deve essere allegata fotocopia del versamento di € 60,15, in assenza del quale la domanda non potrà essere presa in esame.

Il modulo per la comunicazione di nome d’arte è disponibile sul sito della SIAE a questo link.

Occorre precisare che pseudonimo e nome d’arte riguardano necessariamente singoli individui, mai denominazioni di gruppi musicali.  Può essere registrato il nome di un gruppo musicale come marchio o denominazione, ma bisogna rivolgersi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e non alla SIAE, non bisogna quindi confondere le due procedure (qui un approfondimento).

Un escamotage possibile per associare il nome del gruppo musicale alle opere depositate presso la SIAE, potrebbe essere far registrare a un membro della band che sia anche compositore, il nome del gruppo come suo pseudonimo personale. Consci del fatto che non si tratta di una soluzione definitiva (il membro scelto potrebbe non aver composto tutti i brani) e che sarebbe opportuna una scrittura privata per evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli sull’utilizzo del nome della band in caso di scioglimento, in questo modo si può tuttavia evitare la dispersione di alcuni compensi, come ad esempio nel caso di errata compilazione di un programma musicale dove al posto del cognome di un compositore venga indicato il nome del gruppo musicale.

Un consiglio: cercate di fare la pratica di pseudonimo/nome d’arte prima di iniziare la vostra carriera. Fare tale pratica in corso di carriera per poi scoprire che il nome che usate non è disponibile presso SIAE potrebbe darvi diversi problemi in sede di ripartizione dei compensi.

Tags: autorecompensidiritti moralidiritto d'autorediritto di paternitànome d'artepseudonimosiaetutela
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