Il 30 gennaio 2008 l’Enpals ha emanato una circolare interpretativa, la n. 2 del 2008, con la quale l’ente e’ intervenuto a proposito del rinnovato comma 188 della legge finanziaria 2007, il già piu’ volte discusso provvedimento di esenzione informativa e contributiva Enpals per categorie soggettive ed oggettive prescritte dalla legge.
Ricordiamo che il testo del nuovo comma 188 riformulato ha il seguente tenore: “Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro.” L’intervento interpretativo Enpals merita in se’ una nuova analisi per capire dove e come l’ente abbia ritenuto di operare delle distinzioni sicuramente fondamentali ai fini applicativi. La modifica al comma 188 instaurata con la recente legge finanziaria 2008 (l. 222/07) si era resa necessaria, ad avviso del legislatore, anche a causa dell’interpretazione restrittiva prevista proprio con circolare Enpals, la n. 6 del 2007, che tante polemiche aveva innescato.
Con la recentissima circolare del 2008 l’Enpals si pronuncia in primis sui requisiti soggettivi d’esenzione, specificando che per “studente fino al venticinquesimo anno d’età ” devono intendersi “studenti di scuola media superiore ovvero iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico e universitario nazionale nonche’ iscritti in istituti stranieri che rilasciano titoli equipollenti a quelli rilasciati dagli istituti italiani fino al venticinquesimo anno di età “. L’intenzione e’ di restringere il campo interpretativo, per evitare che si possano autodefinire “studenti” anche frequentanti dei corsi piu’ disparati ed ameni. La ratio della norma si ritrova rispettata dall’ente, ovvero l’agevolazione di giovani che siano impegnati in corsi di studio riconosciuti e/o orientati alla propria formazione professionale.
Nulla viene aggiunto, nella circolare n. 2, in merito alle altre categorie soggettive. Tra queste alcune perplessità ha destato quella dei “pensionati di età superiore a sessantacinque anni” perche’ non tiene conto della diversa età pensionabile di varie categorie. Si ponga ad es. il caso di una pensionata a gestione ordinaria INPS: in quanto donna puo’ andare legittimamente in pensione a 60 anni (mentre gli uomini devono raggiungere i detti 65 anni), dunque dovendo attendere ben 5 anni per fruire dell’esenzione. Tali aspetti andrebbero ripensati dal legislatore, piuttosto che dall’Enpals, tenendo conto dello scopo agevolativo che muove l’intera operazione.
L’Enpals ha invece precisato l’ultima categoria, quella di “coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo”: la gestione pensionistica obbligatoria – diversa da quella Enpals – deve sussistere in costanza al periodo di svolgimento delle prestazioni per cui si esercita l’esenzione, proprio per consentire a chi probabilmente suona musica dal vivo per hobby, in modo marginale e non professionale, quindi versante già altri contributi a fini previdenziali per diverse attività lavorative.
Molto importante che si prescriva ai datori di lavoro/committenti di acquisire dai lavoratori la “idonea” documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di legge, cioe’ l’inquadramento nelle categorie soggettive anzidette. Quando sia “idonea” la documentazione e’ pero’ difficile da stabilire: nel silenzio della legge si potrebbe dar credito anche ad un’autocertificazione (ad es. per quanto riguarda gli studenti) ex DPR 445/2000 accompagnata da fotocopia di un documento d’identità ? O sarà necessario un documento comprovante l’iscrizione ad un corso di studi? Visto il tenore della circolare e’ parere prudente far riferimento a validi documenti di iscrizione ai corsi di studi, come tesserini universitari, attestati di iscrizione e frequenza, documenti di identità per comprovare la minore età . Nel caso si ritenga “idonea” la semplice autocertificazione si potrà comunque essere costretti a produrre successivamente gli ulteriori documenti che attestino lo stato di fatto (questo e’ comune ovviamente a qualsiasi ipotesi di autocertificazione).
Sotto il profilo oggettivo la circolare si concentra sul tetto di franchigia dei 5.000 euro, aspetto delicato che l’Enpals risolve cosi’: “qualora si verifichi, nel corso dell’anno solare, il superamento di tale limite reddituale [relativo a quanto percepito per le sole esibizioni musicali dal vivo nei casi di legge], i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite di 5.000,00 euro, all’adempimento degli obblighi previsti dalle norme ordinarie”, nonche’ “che la denuncia contributiva mensile unificata dovrà essere trasmessa con le nuove procedure on-line, entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del limite reddituale di 5.000,00 euro annui. Analogamente, il versamento dei contributi dovrà essere effettuato, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica detto superamento, tramite gli appositi modelli di pagamento (modd. F24/I24)”.
Ebbene, pare di capire che sarà il lavoratore ad autocertificare al proprio datore di rientrare nella franchigia dei 5.000 euro, sempre a mezzo di un’autocertificazione ex DPR 445/2000, mentre sarà il datore di lavoro a doversi attivare, qualora sia informato dal lavoratore del superamento del tetto, per provvedere agli adempimenti relativi a quanto superi i 5.000 euro annui, dal 2008 espletabili in via informatica grazie alle nuove procedure telematiche attivate con le circolari n. 16 e 17 del 2007 (già trattate su queste colonne). Aggiungiamo che qualora l’artista sia un soggetto non singolo bensi’ faccia capo ad un complesso orchestrale o band, si dovrà procedere come segue: il tetto dei 5.000 euro annui dovrà non essere superato da ognuno dei componenti e non dal complesso in toto. Ad es. di fronte a 6.000 euro di compenso da ripartire equamente in due componenti, ognuno incassa 3.000 euro e quindi ognuno conta per se’, restando ben distante dai 5.000 euro, l’esenzione. Anche nel caso in cui il complesso si sia eventualmente costituito in unità agibile o come persona giuridica.
Piu’ oltre l’Enpals sottolinea che l’esenzione importa la disapplicazione dei seguenti precisi obblighi: 1 dell’iscrizione all’Enpals; 2 del versamento della contribuzione previdenziale; 3 del possesso del certificato di agibilità ; 4 della presentazione dei lavoratori occupati e loro variazioni; 5 del rilascio del certificato di agibilità . Da ultimo fissa nella data del 1° dicembre 2007 (entrata in vigore della nuova legge finanziaria) l’applicabilità della circolare n. 2 del 2008.
Ci limitiamo, in questa sede, ad aggiungere che l’esenzione succitata non e’ obbligatoria, pertanto l’artista/lavoratore che volesse invece, pur sussistendo tutti i requisiti d’esenzione, versare i contributi dovuti, perche’ magari ritiene di poter maturare la previdenza Enpals con una carriera artistica a cio’ orientata, potrebbe farlo, richiedendo al suo datore di lavoro / committente di procedere ai versamenti ed alle procedure ordinarie: ottemperare ai 5 punti appena visti, come se non si presentassero i presupposti d’esenzione. A cio’ il datore di lavoro potrà reagire pero’ negativamente, costituendo per lui un costo (la contribuzione) e un impegno (i vari adempimenti). Nel silenzio della norma e dell’ente sul punto, possiamo ritenere che il datore non sarà obbligato a quanto richiesto dal lavoratore, potendo legittimamente imporre il suo diritto all’esenzione. Un’ingiustizia, nei confronti della parte debole, che non si puo’ chiedere di superare sulla base dei rapporti di forza contrattuale: dovrebbe essere il legislatore a prevedere un meccanismo di tutela della parte che vuole fruire della copertura previdenziale.
Cio’ che desta ulteriori perplessità e’ infine l’assenza, ancora una volta, di una decisiva spiegazione: prima o poi dovrà esservi un intervento, o da parte dell’Enpals o da parte legislativa, che chiarisca, ai fini previdenziali, che cosa debba intendersi davvero per “esibizioni musicali dal vivo”, nelle varie declinazioni di spettacoli, intrattenimenti o celebrazioni di varia tipologia. Infatti la vaghezza attuale permette di far ricadere nel perimetro di esenzione anche le prestazioni rese da disc-jockey, qualora accompagnino magari solo con qualche vocalizzo un’attività di semplice selezione e mix di vari brani registrati. Ecco, e’ proprio in un’ambiguità come questa che la ratio dell’esenzione viene indebolita, permettendo a chi di fatto non e’ un vero musicista che si esibisce dal vivo (con tutto il rispetto per chi svolge l’attività di DJ, naturalmente), cioe’ che in prevalenza sta di fatto dando pubblica esecuzione a delle registrazioni piuttosto che ad eseguire musica in prima persona. A modesto avviso dello scrivente, la tutela dovrebbe direzionarsi verso la protezione di chi impiega maggior tempo ed impegno, mediante sedute in sala prove, esercizio e lezioni per migliorarsi, nonche’ tutte le fatiche del portare la propria strumentazione sul luogo e sul palco dove suonare. Sforzi maggiori da premiare maggiormente.