Come sappiamo, gli autori e i compositori che intendono iscriversi in SIAE possono scegliere di associarsi oppure di conferire mandato. Nel primo caso occorre compilare il modulo di domanda di associazione e versare la quota di € 152,00, mentre nel secondo caso occorre compilare un modulo di conferimento mandato e versare la quota di € 93,00 (vedi l’articolo “SIAE e gestione individuale del diritto per un autore iscritto o mandante”). Ciò non vale per gli autori under 30, che dal 1° Gennaio 2015 possono iscriversi in SIAE gratuitamente, versando solamente € 32 a titolo di imposta di bollo (vedi l’articolo “SIAE: iscrizione gratuita per gli under 30 dal 1 gennaio 2015”).
È bene precisare che tra associazione e conferimento mandato non vi è alcuna distinzione nella gestione dei diritti d’autore. In entrambi i casi, infatti, viene conferito mandato esclusivo alla SIAE per l’attività di intermediazione nella gestione dei diritti d’autore relativi all’intero repertorio degli iscritti.
In cosa si differenzia l’associazione dal mandato? La risposta è molto semplice: gli associati possono partecipare all’Assemblea della SIAE e votare per i propri rappresentanti negli organi sociali della società; inoltre, possono usufruire del Fondo di Solidarietà istituito dalla SIAE per sostenere gli autori in stato di bisogno: per età, condizioni di salute, condizioni economiche, sociali o familiari. I mandanti, invece, non hanno diritto di voto né attivo né passivo e non possono usufruire del Fondo di Solidarietà. D’altra parte, essi versano una quota annua di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista per gli associati, pari a € 50 anziché € 150 (ovviamente, gli autori under 30 non sono tenuti a versare alcuna quota annua).
Tale quota, in entrambi i casi, viene trattenuta dalla SIAE in occasione delle liquidazioni periodiche dei proventi per diritto d’autore. In poche parole, se durante l’anno i ricavi degli autori superano la somma prevista per la quota annuale, questa viene direttamente detratta dai proventi a loro spettanti senza alcun onere di versamento. Viceversa, qualora non vi siano proventi da liquidare o questi non siano sufficienti a coprire la quota annuale, spetta direttamente agli autori provvedere al saldo della quota, previo avviso di pagamento inviato dalla SIAE durante l’anno tramite e-mail e posta ordinaria.
Nonostante l’avviso di pagamento, molto spesso accade che gli autori non provvedano comunque al pagamento della quota annuale, a causa di semplici dimenticanze od omissioni volontarie. In tal caso è bene conoscere le conseguenze: il mancato versamento della quota comporta la cessazione dell’amministrazione delle opere e quindi del rapporto associativo con la SIAE. Ciò significa che la società non è più tenuta a svolgere alcuna attività di intermediazione per gli autori morosi, non riscuotendo né ripartendo più i proventi derivanti da diritto d’autore per le utilizzazioni delle loro opere. Ciò nonostante, la SIAE provvede comunque a dare avviso agli interessati dell’avvenuta cessazione dell’amministrazione delle opere, offrendo loro anche la possibilità di rimettersi in regola pagando sia la quota non corrisposta (senza costi aggiuntivi) sia la quota del nuovo anno. In questo modo l’autore ha la possibilità di ristabilire il rapporto associativo (o di mandato) con la SIAE senza soluzione di continuità e senza aggravio di spesa.
È bene ricordare che, a prescindere dalla cessazione dell’amministrazione delle opere da parte della SIAE, rimane salva la prova certa di paternità delle opere già depositate. Pertanto, in caso di contenzioso sulla paternità dell’opera, l’autore plagiato potrà comunque presentare in giudizio la prova del deposito SIAE.
Cosa accade, invece, se un autore non paga la quota associativa per più di un anno e desidera re-instaurare il rapporto associativo con la SIAE? In tale ipotesi, purtroppo, non è sufficiente versare le quote arretrate e quella dell’anno corrente, ma occorre corrispondere la morosità accumulata e iscriversi nuovamente in SIAE. Più precisamente, l’autore moroso dovrà: rivolgersi agli uffici SIAE di Roma per il computo della somma dovuta (calcolata in base alle quote non corrisposte e ai proventi accantonati), provvedere al saldo della somma indicata, depositare una nuova domanda di associazione o di conferimento mandato e pagare ex novo la quota di iscrizione. All’autore moroso verrà così fornito un nuovo numero di posizione SIAE, a cui farà riferimento l’intero repertorio già precedentemente depositato, senza necessità di ridepositarlo. Tuttavia, è necessario precisare che dopo cinque anni dal mancato pagamento della quota annuale, la morosità cade in prescrizione. Di conseguenza, l’autore non sarà tenuto a corrispondere la somma degli arretrati, ma dovrà semplicemente riscriversi in SIAE, versando la quota di iscrizione e ottenendo un nuovo numero di posizione.
In conclusione, è sempre bene provvedere al rinnovo della quota annuale SIAE per evitare di incorrere nel rischio di interruzione della tutela economica delle opere. Se, invece, è interesse dell’autore interrompere il rapporto associativo (o di mandato) con la SIAE, si ricorda che è sufficiente inviare al Servizio Associati e Mandanti, Urp e Fondo di Solidarietà una comunicazione scritta accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Le dimissioni avranno effetto dal 1 Gennaio dell’anno successivo e si dovrà versare la quota di rinnovo solo per l’anno corrente. Vi ricordiamo che Note Legali fornisce ai propri associati il servizio di deposito SIAE. Una volta affidato all’Associazione il deposito delle opere, consegneremo personalmente il materiale presso lo Sportello Autori SIAE di Bologna, inviando via e-mail conferma dell’avvenuto deposito e via posta la ricevuta con il numero di repertorio assegnato. In tal modo vi garantiamo un riscontro certo e immediato del deposito, evitando le lunghe code e la burocrazia! (Vedi “Come funziona il deposito SIAE”)