L’Enpals è di recente intervenuta con una circolare, la n. 12 del 15 luglio 2008, con la quale ha disposto un ulteriore rinvio dei termini fissati dalla circolare n. 5 del 2008 per regolarizzare i contributi previdenziali dovuti in relazione alle prestazioni in sala d’incisione dei cantanti, di cui abbiamo già discusso più volte in questa rubrica.
L’ultimo intervento è la seconda proroga dei termini fissati originariamente nella circolare n. 5, termini che prevedono il versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali Enpals dovuti fin dal 2004 (in forza dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del Lavoro istitutivo del contributo nel 2003) a oggi, nella misura convenzionale stabilita dalla tabella allegata prima al Decreto Ministeriale poi alla circolare n. 5.
L’emanazione della circolare, a causa delle incertezze applicative e della predetta regolarizzazione del pregresso, oltre che degli elevati importi contributivi previsti, ha causato numerose critiche e polemiche, tradotte anche in una serie di incontri tra rappresentanti della produzione discografica italiana e i vertici dell’Enpals. Nel tentativo, oltre che di definire i punti oscuri, soprattutto di arrivare ad una nuova circolare che statuisca in maniera meno gravosa gli adempimenti contributivi per i soggetti più deboli, quali le autoproduzioni e le piccole etichette indipendenti. A oggi l’Enpals pare non aver ancora accolto tali suggerimenti, nel frattempo tuttavia ha emanato due circolari con cui ha rinviato i termini originari (del 16 e 25 maggio 2008) per la messa in regola, motivati dal fatto che “le associazioni e le imprese del settore hanno rappresentato l’esigenza di un differimento dei termini previsti, per l’assolvimento degli adempimenti contributivi e informativi, nella circolare n. 5/2008, anche alla luce dell’esigenza di completare l’aggiornamento dei programmi che supportano i predetti adempimenti” – come recitava la circolare n. 9, la prima a disporre il rinvio. Rinvio che dettava la trasmissione delle denunce contributive mensili riguardati gli anni 2004/2007 e il periodo gennaio/maggio 2008 fino al 25 luglio 2008, mentre i connessi pagamenti andavano invece effettuati entro e non oltre il 16 luglio 2008.
La nuova circolare n. 12 dispone un nuovo termine per la trasmissione delle denunce contributive mensili riguardati gli anni 2004/2007 e il periodo gennaio/agosto 2008, prorogato al 25 ottobre 2008, i pagamenti da versarsi entro il 16 ottobre 2008. In questo caso la proroga è motivata dalle indicazioni ricevute “dal Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro della Salute e della Previdenza sociale, Sen. Pasquale Viespoli, allo scopo di consentire alle imprese il perfezionamento delle predette operazioni di adeguamento, anche alla luce degli oggettivi profili di novità contenuti nella normativa citata”.
La detta motivazione sottolinea l’interessamento alla materia, finalmente, da parte delle istituzioni ministeriali, dalle quali ci si aspetterebbe, più ancora che dall’Enpals e dalle relative circolari, un nuovo intervento, se non con un atto avente forza di legge, almeno in forma di Decreto Ministeriale. Allo scopo di sciogliere i numerosi nodi fatti presenti dai vari operatori del settore. Che un interesse istituzionale a risolvere la questione sussista, è confermato da recenti interrogazioni parlamentari. Alla seduta n. 25 del 30 giugno 2008 gli Onorevoli Grimoldi e Salvini (Lega Nord) hanno proposto un’interrogazione proprio al Ministro del Lavoro, diretta a far luce sulle ombre della citata circolare n. 5. Ci permettiamo di riconoscere che le questioni poste dall’interrogazione ricalcano pedissequamente molte delle osservazioni fatte a suo tempo in questa rubrica, in particolare nell’articolo “Enpals: riflessioni sull’applicazione della nuova circolare sulle registrazioni in studio dei cantanti”. Articolo a cui dunque rinviamo per l’approfondimento di quanto richiesto dai parlamentari citati.
Difatti tra i punti esposti nell’interrogazione viene fatto presente che:
“- […] nel tempo intercorso fra l’emanazione del decreto del 2003 e la circolare del 2008 non è stata data nessuna comunicazione ufficiale relativa al versamento dei contributi in questione, né sui criteri attuativi del decreto;
– […] alla musica registrata viene quindi applicato un criterio quantitativo di vendita per calcolare l’onere previdenziale, mentre per la musica dal vivo i contributi previdenziali non sono proporzionati al numero degli spettatori presenti;
– risulta poco chiara la connessione fra il successo delle vendite e i versamenti previdenziali di un artista e la sua copertura assicurativa;
– la prima soglia delle 30.000 copie vendute include, indistintamente nella stessa fascia, le piccole etichette indipendenti e le grandi case discografiche;
– le piccole e medie imprese della discografia nazionale e le piccole produzioni nazionali e regionali rischiano di scomparire per il gravoso contributo che devono versare all’Enpals per l’attività degli ultimi quattro anni;
– relativamente ai piccoli produttori e alle autoproduzioni, che spesso sono effettuate in luoghi privati, sorge il problema delle ispezioni e delle verifiche da parte dell’Enpals, che possono essere effettuate solo in luoghi diversi dalla privata dimora, come previsto dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
– il riferimento ai «supporti» venduti sembrerebbe includere solo i supporti fisici, escludendo quindi la distribuzione telematica, che riveste invece oggi un ruolo assai significativo;
– nella circolare non si fa alcun riferimento alle prestazioni gratuite da parte del cantante, rimanendo in dubbio la necessità di fornire un’autocertificazione, come avviene per le esibizioni dal vivo”.
In ultimo viene richiesto dai due parlamentari se “il Ministro non ritenga doveroso un intervento chiarificatore per far luce sui vari dubbi sollevati in premessa relativamente alla circolare Enpals n. 5 del 19 febbraio 2008, al fine di renderla inequivocabile ed applicabile; se il Ministro non ritenga necessario rivedere i criteri di soglia espressi nel decreto ministeriale 29 dicembre 2003, aggiornandoli alla situazione attuale, allo scopo di riequilibrare gli oneri per i piccoli produttori discografici, gli indipendenti ed i cantanti”.
La seconda interrogazione parlamentare è stata proposta dall’Onorevole Picierna (Pd), la quale ha fatto presente al Ministero del Lavoro il 3 luglio 2008 quanto segue:
“– il settore della produzione discografica non è caratterizzato esclusivamente dalla presenza di grandi etichette multinazionali, supportate da produttori pronti ad investire ingenti risorse per promuovere e distribuire un disco, ma nella gran parte dei casi è una realtà con piccole imprese indipendenti che affrontano gli oneri del proprio lavoro pagando di tasca propria, senza alcuna sovvenzione e con poche certezze di un rientro economico;
– […] il suddetto decreto determina una prima fascia contributiva, corrispondente ad una soglia di vendite che va da zero a trentamila copie. Tale soglia sembra non considerare che la vendita di 30 mila copie garantisce ad un cantante la top ten e che nessun cantante indipendente ha la fortuna di trovarsi nelle classifiche, ma, secondo la richiamata tabella Enpals, vendere da 0 a 30 mila obbliga a versare la stessa quota contributiva;
– qualora le case discografiche indipendenti dovessero adempiere ai pagamenti delle quote contributive nella misura prevista dal citato decreto, la conseguenza immediata sarebbe il collasso di un intero comparto, con inevitabili e certamente non auspicabili conseguenze occupazionali;
– da sempre, i contratti discografici si basano su pagamenti effettuati tramite royalties, riconosciute all’artista dalla casa discografica”.
Infine la richiesta dell’On. Picierna al Ministero è di sapere “quali iniziative si intenda assumere al fine di vedere le suddette determinazioni in materia di obblighi contributivi delle case discografiche, tenendo nella dovuta considerazione le reali condizioni che caratterizzano i diversi soggetti operanti nel settore, nonché per chiarire le ragioni per le quali la regola dei pagamenti effettuata tramite royalties debba essere cambiata improvvisamente”. Va precisato che quanto esposto dall’On. Picierna risulta impreciso: il pagamento delle royalty discografiche nulla centra con i contributi previdenziali. Difatti le royalty sono un compenso contrattuale a percentuale sulle vendite, dovuto dal produttore fonografico all’artista interprete ed esecutore quale corrispettivo per la cessione dei diritti spettanti per legge all’artista interprete esecutore sulla registrazione (diritto alla fissazione della prestazione, nonché alla riproduzione, comunicazione e messa disposizione del pubblico della stessa, ecc.). Altra e diversa cosa sono i contributi previdenziali Enpals, oneri dovuti per legge a costituzione del fondo pensionistico speciale per gli artisti dello spettacolo, in occasione di loro prestazioni lavorative. Altrimenti sarebbe come a dire che il lavoratore dipendente prende lo stipendio nella forma dei soli versamenti INPS… L’unico collegamento tra i due concetti sta nel parametro percentuale di calcolo, legato alla quantità di dischi venduti, novità assoluta – discutibile – per quanto riguarda le contribuzioni previdenziali. Nient’altro. La tesi sostenuta dall’On. Picierna è chiara: i piccoli produttori non si possono vedere vessati da un versamento previdenziale così oneroso a causa della prima fascia di contribuzione, che non distingue di fatto tra piccoli e grandi produttori. Tuttavia le migliori intenzioni non dovrebbero andare a scapito della precisione e chiarezza argomentativa, in un settore di per sé già molto complesso e parcellizzato.
Attendiamo dunque, come tutti i soggetti coinvolti dalla ormai “famigerata” circolare n.5, che il Ministero o l’Enpals intervengano innanzitutto con risposte adeguate alle dette interrogazioni, che alla data odierna ancora non risultano, ma soprattutto con disposizioni più pregnanti di un semplice rinvio. Così che si arrivi al nuovo termine di ottobre perlomeno con una rinnovata chiarezza. In un prossimo articolo di questa rubrica passeremo ad esaminare una recente e interessante sentenza della Cassazione, intervenuta proprio in materia di contribuzione previdenziale in sala di incisione per i cantanti.