Il seguente articolo è stato precedentemente pubblicato nella rubrica “Note Legali risponde” tenuta sul sito Plindo, in forma di domande specifiche degli utenti e nostre risposte. Lo ripubblichiamo qui integralmente, trovando questa forma utile per aiutare la comprensione dei nostri lettori.
Non sono iscritto alla SIAE (o altro “ente”). Posso “vendere” privatamente il mio brano ad una radio (contrattando un prezzo) permettendole di trasmetterlo tutte le volte che vuole?
Nel settore musicale, la gestione dei diritti d’autore su una canzone può essere attuata sia in forma individuale e diretta (“faccio da me”), sia in forma collettiva, tramite un mandato a una Società di Gestione Collettiva (come SIAE, per esempio).
Ora, il diritto relativo alla diffusione di un’opera musicale in radio si chiama “diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 l.d.a.) , un diritto che, normalmente, gli autori trovano più conveniente gestire attraverso la SIAE (o altra analoga società).
Se tu preferisci gestirti da solo, hai certamente il diritto di potere contrattare il valore di uno o più passaggi radiofonici, per un determinato periodo di tempo con una radio, così come puoi trattare, separatamente, la possibilità che la radio faccia delle copie di archivio (diritto di riproduzione, anch’esso normalmente gestito più comodamente da una SGC).
È ovvio, tuttavia, che la tua possibilità di strappare un buon prezzo dipende dalla forza contrattuale che puoi esprimere. Se sei un giovane autore e ha interesse a passare in radio per farti conoscere, sarà più facile che la radio ti dica “o gratis o niente, c’è la fila fuori!”.
Attraverso una società di gestione collettiva, come SIAE, questo invece non può avvenire, perché, forte della rappresentanza di centinaia di migliaia di autori potrà imporre un prezzo più alto rispetto a quello che tu puoi strappare oggi.
Diverso discorso viene fatto per l’uso della registrazione musicale, se di tua proprietà. Nel campo dei diritti connessi al diritto d’autore, il diritto di comunicare al pubblico è un diritto a compenso (artt. 73 e 73-bis l.d.a.) , ovvero la radio non deve richiedere un preventivo consenso per trasmettere la traccia, ma dovrà poi un compenso al produttore fonografico della stessa. Questo diritto viene normalmente gestito dai produttori tramite SCF (una SGC dei produttori fonografici), per maggiore comodità (hai presente trattare con migliaia di radio il valore dell’uso della tua musica?) ma è necessario essere imprese per potervi iscrivere.
Chiaramente, se invece la radio vuole farne delle copie per archivio, dovrà ottenere una preventiva autorizzazione da parte del produttore fonografico (o da SCF se da questa rappresentato).