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Home Articoli

Enpals: con la nuova circolare n. 8/2008 abrogata la concessione del nulla osta di agibilità  per l’esercizio dell’attività  teatrale e musicale

19 Maggio 2008
in Articoli, Lavoro - Previdenza - Fisco
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E’ stata pubblicata la circolare Enpals n. 8 del 28 aprile 2008 avente oggetto: “Abrogazione del Decreto del Capo del Governo del 14 febbraio 1938, n. 153, recante norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla osta di agibilità  per l’esercizio dell’attività  teatrale“. Tale circolare, recependo il Decreto Legislativo 31 luglio 1999, n. 300, del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 e del D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, sancisce l’abrogazione del nulla osta per l’esercizio delle attività  teatrali (nonche’ musicali) da rilasciarsi a carico della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo, fino ad oggi richiesto in particolare per ottenere, da parte di complessi musicali, il riconoscimento di “unità  agibili” e potersi versare i contributi previdenziali da se’ oppure per esserne esentati.
Nel dettaglio la circolare prevede che “il superamento e l’abrogazione della normativa corporativa di cui al D.C.G. n. 153/1938. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2008 non sarà  piu’ rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività  Culturali il nulla osta di agibilità  per l’esercizio dell’attività  teatrale e, precisamente:
– il nulla osta di agibilità  per esercizio attività  teatrale e/o musicale per compagnia dilettantistica a tempo indeterminato;
– il nulla osta di agibilità  per esercizio di attività  compagnie teatrali e/o musicali professionistiche a tempo determinato;
– il nulla osta di agibilità  per attività  di numeri isolati di arte varia
“.
Vediamo di riepilogare brevemente la situazione precedente alla circolare, cosi’ da poterne capire chiaramente gli effetti.
Premettiamo che la situazione, da un punto di vista delle fonti normative, era peculiare: il Decreto risaliva al 1938 e non era mai stato recepito da successive fonti della Repubblica Italiana nata nel 1946, sebbene piu’ di un provvedimento vi facesse riferimento.

La Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo (e lo Sport) e’ organo del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, “svolge funzioni e compiti in maniera di attività  di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante, ed ai festival teatrali, nonche’ in materia di attività  sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva. Attraverso la gestione del Fondo Unico per lo Spettacolo [cosiddetto “FUS”] la Direzione eroga contributi finanziari per la promozione e lo sviluppo delle attività  dello Spettacolo dal Vivo” (cosi’ sul sito). Si compone di tre servizi, a seconda del settore di intervento, il cui primo e’ di nostro interesse essendo dedicato alle attività  liriche e musicali. Come anzidetto, oggi la Direzione riveste perlopiu’ la funzione di assegnare contributi finanziari del FUS, ma in precedenza era deputata oltretutto a rilasciare un nulla osta di agibilità  ministeriale alle cosiddette “unità  agibili”.

“Unità  agibili” erano, ai sensi di quanto ci interessa in questa sede, i complessi orchestrali (anche di musica “moderna”, sia leggera, sia pop, sia rock, sia jazz, ecc., non ci si faccia ingannare dalla terminologia non al passo con i tempi) che hanno ottenuto il riconoscimento di personalità  giuridica da parte del Ministero dei Beni e le Attività  Culturali. Riconoscimento che avveniva nel modo seguente: domanda alla Direzione da parte del capo del complesso orchestrale per ottenere il riconoscimento come “unità  agibile”, poi valutazione da parte della Direzione in caso si riscontrassero sufficienti garanzie di serietà , professionalità , solvibilità , previo parere favorevole (dunque vincolante) in merito da parte dell’Enpals, infine rilascio o meno del documento di nulla osta all’orchestra da parte della Direzione.
Questa procedura si giustificava perche’ il riconoscimento di “unità  agibile” consentiva di agire, da un punto di vista previdenziale:
1) l'”unità  agibile” riconosciuta richiedeva l’agibilità  Enpals e si versava dunque i contributi previdenziali Enpals da se’, se dovuti, senza necessità  di adempimenti ulteriori da parte di titolari o gestori di luoghi di spettacolo od organizzatori di manifestazioni dal vivo (come avviene oggi per i lavoratori autonomi esercenti attività  musicali);
2) nel caso di complesso di dilettanti non retribuiti, era soggetta ad esenzione dai contributi previdenziali Enpals.
Proprio alla luce di questi effetti si richiedeva un controllo preventivo da parte della Direzione, per verificare che l’attribuzione ad un complesso di tale autonomia fosse sorretta da garanzie di serietà , professionalità  e solvibilità , oltre che di regolarità  dal punto di vista previdenziale (da cui il parere dell’Enpals).

Il nulla osta di agibilità  ministeriale, ai sensi di quanto interessa in questa sede, si doveva richiedere per l’esercizio di attività  teatrale e/o musicale svolte mediante: 1) compagnia dilettantistica a tempo indeterminato, oppure 2) professionistiche a tempo determinato. La compagnia dilettantistica in particolare doveva depositare presso la Direzione la denuncia di inizio attività , comprensiva dell’indicazione del legale rappresentante, della data di inizio attività , l’elenco e le generalità  dei singoli componenti, il programma di attività , la sede e le attività  della compagnia, nonche’ la dichiarazione di tutti i componenti di non percepire alcun compenso per l’attività  musicale/teatrale.

La denuncia di inizio attività  andava effettuata mediante un modello, inviato alla Direzione a mezzo di raccomandata A/R, per il quale vigeva, in caso di mancata risposta, il silenzio-assenso (principio della pubblica amministrazione introdotto dalla l. 241/90) e consentiva di ottenere due effetti principali:
a) il riconoscimento dei propri iscritti nell’elenco degli artisti dilettanti istituito presso il Ministero;
b) l’esonero dall’osservanza delle norme vigenti in materia di legislazione di lavoro e di contribuzione previdenziale, qualora non riconoscessero ai loro soci compensi o rimborsi spese forfetari.
Il documento nulla osta di agibilità  ministeriale, una volta ottenuto, andava esibito a richiesta degli organi di controllo. In caso di silenzio-assenso, si poteva esibire l’autocertificazione dell’invio della raccomandata.

Il nulla osta di agibilità  ministeriale comunque non sostituiva l’iscrizione e l’agibilità  Enpals e causava diverse incertezze, visto che il modello di domanda era realizzato in maniera non ottimale: mancavano i riferimenti riguardante i requisiti dell’assenza di lucro e di compenso o rimborso forfetario delle spese ai lavoratori. Inoltre non vi era un effettivo controllo sull’attendibilità  delle dichiarazioni rese, controllo spettante a tutti gli organi dell’amministrazione anziche’ essere assegnato a chi dotato di competenza specifica. Da ultimo, il principio del silenzio-assenso, sebbene a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione e degli oneri a carico dei cittadini, di fatto lasciava piu’ di un dubbio sull’effettivo espletamento della procedura di controllo. Di fatto, si arrivava all’auto-attribuzione della qualifica di “unità  agibile” mediante un’autocertificazione. Tanto piu’ che, per quanto riguarda i complessi dilettantistici, l’esenzione contributiva previdenziale in costanza di agibilità  ministeriale giustificata dalla mancanza di compenso si sovrapponeva perfettamente con il caso di esenzione previsto al punto 5 della circolare Enpals n. 21/2002. Circolare tuttora vigente, ove si riconosce l’esenzione dal certificato di agibilità  Enpals per lo “svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei, e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario“, che parimenti devono attestare in forma di autocertificazione i detti presupposti.

Ora, con l’abrogazione del rilascio del nulla osta ministeriale, le cd. “unità  agibili” non esisteranno piu’ e nemmeno le procedure relative che abbiamo appena elencato.

Quelle “unità  agibili” che ancora esistono che cosa dovranno fare? La circolare in parola tace sul punto. Stante l’eliminazione di tutta la procedura (e, pare logico, anche del relativo registro presso il Ministero), sarà  consigliabile per le ex-unità  agibili rimettersi in regola con la normativa, sotto la qualifica di soggetti diversi. Dal punto di vista previdenziale ci sono varie scelte possibili: per esempio per poter continuare ad adempiere autonomamente agli obblighi previdenziali si potrà  richiedere all’Enpals, come singoli musicisti, la qualifica di “lavoratori autonomi esercenti attività  musicali”, oppure collettivamente strutturarsi in forma di associazione o cooperativa. Sarà  sufficiente seguire le usuali procedure di iscrizione all’Enpals, con un onere in meno dal punto di vista amministrativo. Oltre, pero’, al rispetto di tutta la vigente normativa previdenziale e lavoristica in materia, se non sussistono i presupposti per una esenzione previdenziale od una agibilità  Enpals a titolo gratuito.
In sostanza e’ avvenuta una semplificazione burocratica che ha preso atto di una pratica oramai desueta, stante il fatto che le richieste di nulla osta di agibilità  ministeriale erano ad oggi, di fatto, pari a zero, sorpassate dalle nuove forme di esenzione e dalle nuove categorie di lavoratori iscritti all’Enpals.
Da ultimo si noti l’efficacia retroattiva dell’abrogazione, che produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2008.

Si ringrazia per la gentile collaborazione Giovanni Bastianini, Ragioniere ed Economista d’Impresa.

Tags: contributienpalsprevidenzaunità agibili
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