1. Campionare o comunque riutilizzare registrazioni altrui è lecito oppure no?
Se per “campionare” intendiamo prendere una registrazione di altri per realizzare un’opera derivata, cioè la nostra registrazione, allora è assolutamente vietato dalla legge. Difatti chi realizza una registrazione, mettendoci il lavoro e i soldi necessari, ne è il produttore fonografico. E ha vari diritti esclusivi sulla propria registrazione, tra cui quello di quello di riproduzione in copie e di elaborazione: due diritti che vengono violati se includo una registrazione altrui nella mia. Inoltre molti trascurano che fare uso di campioni comporta l’uso di due cose diverse: I) da una parte, di una registrazione fonografica; II) dall’altra, se inclusa nel campione, di un’opera musicale (cioè del testo e/o della melodia) suonata nella registrazione. Pensateci: vi farebbe piacere che un artista che detestate prendesse la vostra musica, usandola come più gli piace per farci soldi senza chiedervi nulla e darvi nulla? Credo proprio di no: la logica del diritto d’autore è proprio quella di tutelare i titolari, affinché abbiano un certo controllo delle proprie creazioni. Entro i limiti di legge, ovviamente (comunque sia, dopo un termine di legge – 70 anni dalla morte dell’autore – i diritti patrimoniali sulle opere musicali non ci saranno più e tutti potranno usarle liberamente e gratuitamente). Quindi per essere in regola si dovrà ottenere un doppio permesso: a) dall’editore musicale dell’opera (o direttamente dagli autori, se non c’è l’editore), quanto alla musica; b) dal produttore fonografico, quanto alla registrazione (reperibile nei crediti del disco alla voce “P”). Avere uno solo dei due permessi non consentirà di utilizzare ciò che non è stato autorizzato. E il rispetto dei diritti spettanti a tutti coloro che sono coinvolti è fondamentale: si dia rispetto per avere rispetto. Anche per consentire la sufficiente professionalità a chi lavora e investe nel settore.
Quanto sopra vale anche nel caso di registrazioni altrui non di tipo musicale, incluse parti audio di audiovisivi, ad es. spezzoni di film, programmi televisivi, pubblicità, ecc. Tutti i diritti di tali registrazioni spetteranno a determinati aventi diritto (ad es. produttori del film, emittente radiotelevisiva, ecc.) e non si possono liberamente utilizzare, si dovrà sempre chiedere l’autorizzazione a tali titolari.
Si badi infine che il master che vogliamo realizzare potrebbe essere sia quello musicale fonografico che di altro tipo, ad es. podcast, audiolibro, programma radiofonico, ecc., per cui valgono le medesime regole qui discusse.
2. Che cosa rischio se ne faccio uso lo stesso?
Sia responsabilità civili che penali. In sede civile, in particolare, si può rischiare una causa con richiesta di risarcimento danni, oltre a poter subire il ritiro del prodotto dal commercio (a spese del violatore). In sede penale vi sono come minimo sanzioni amministrative pecuniarie, oltre a possibili sanzioni detentive nei casi più gravi. Come visto sopra alla domanda 1, nel caso di un sample avremo violazioni verso ben due categorie di soggetti: gli editori/autori e i produttori fonografici, a cui dovremo ripagare i danni e che potranno sporgere querela.
3. Come posso allora campionare lecitamente registrazioni altrui?
Abbiamo due strade possibili per farlo in tutta legalità e tranquillità: a) ottenere il permesso, scritto, dai titolari dei diritti (contattandoli direttamente e trattando se, come e a quanto fare uso del campione; oppure può essere il caso delle librerie di campioni che vengono rilasciate al pubblico con licenze che permettono il sampling); b) usare solo materiale in pubblico dominio (ovvero: sono decorsi oltre 70 anni dalla prima pubblicazione della registrazione, per quanto riguarda il libero uso della registrazione; sono decorsi oltre 70 dalla morte dell’autore o dall’ultimo dei coautori, se sono più d’uno).
4. Ho visto siti come Jamendo che offrono gratuitamente anche musica in licenza Creative Commons (“CC”): dunque di questi posso farci quel che voglio, anche sample?
No. Attenzione perché molti pensano che le licenze CC permettano libertà assoluta, ma non è così. Vi sono diverse licenze CC, bisogna leggere con attenzione quale è stata applicata dal titolare alla propria opera. In molti casi il titolare avrà permesso il libero utilizzo non commerciale: cioè se voi volete usare la musica altrui come campioni, ne fate un uso commerciale (anche se non ci guadagnate nulla in concreto!) e quindi vietato. Si deve poi rispettare una serie di possibili altre condizioni, ad es. il dover sottoporre alla medesime condizioni di licenza CC il proprio remix! Insomma, la scelta di musica in CC non va fatta con leggerezza… È vero comunque che siti come Jamendo offrono spazi con licenze a uso commerciale, però vi possono essere altri limiti (ad es. sulle opere derivate, permesse o meno): insomma, vanno comunque lette con attenzione le condizioni di contratto.
5. Non ci sono casi previsti dalla legge per cui diventa lecito campionare materiale altrui senza il permesso?
Sì ma sono casi molto limitati e difficili da definire chiaramente, per cui è meglio non rischiare. Ad es. si potrebbe effettuare un campione e farne un uso che risulti “satirico” o “parodistico” verso la musica o il testo o verso l’artista/autore originario, tuttavia nel concreto si fa una valutazione caso per caso da parte del giudice in causa. Diventa molto difficile avere certezze a priori.
6. Se “storpio”, cioè rielaboro pesantemente i campioni, (ad es. con filtri), non essendo riconoscibili, sono a posto?
No. Qualcuno potrebbe sempre riconoscere il campione, pur distorto, e farvi causa. Oltretutto nella migliore delle ipotesi si potrà passarla liscia quanto alla riproduzione della registrazione, ma resta scoperto il profilo dei diritti d’autore (vedi la domanda 1): tutti capiranno comunque che melodia o testo avete utilizzato, pur distorto al massimo… E non pensate sia così difficile capire se è stato campionato qualcosa: spesso basta una spettrografia per ottenere un confronto sufficiente tra due registrazioni e “tanare” il colpevole.
7. Se tutto questo è vero, perché in giro si vedono tanti artisti, anche di alto livello, che campionano materiale altrui fregandosene della legge?
Dipende. C’è chi in realtà ha preso accordi con i titolari, anche se la cosa non è molto reclamizzata. Altri invece hanno effettivamente violato i diritti altrui e il titolare ha lasciato correre, forse perché ritiene la cosa più una promozione che una violazione. Altri ancora sono in finiti in causa, magari perdendola e dovendo pagare i danni (alcuni nomi eccellenti finiti in causa? Jay Z, 50 cent, Kanye West, MC Hammer, Michael Jackson, Rihanna, persino Madonna…). Si ricordi che qualsiasi eventuale tolleranza non comporta mai la rinuncia al diritto, per cui il titolare può sempre “svegliarsi” d’improvviso con voglia di giustizia. Ricordiamoci che cosa accadde con il caso Napster (http://it.wikipedia.org/wiki/Napster): tutti felici e contenti di scaricare illecitamente per anni, poi qualcuno ha detto basta e sappiamo come è andata a finire…
8. Come funziona la SIAE per l’hip-hop e musica simile, cioè cosa devo fare una volta che ho registrato il mio disco?
Una volta registrato, nulla. Dipende da cosa si farà in seguito: si dovranno pagare i diritti d’autore dovuti tramite la SIAE, rispettando le procedure esistenti, a seconda del tipo di utilizzazione. Ad es. se si stampano cd, chi stampa deve andare in SIAE a farsi dare la relativa licenza pagando i diritti d’autore (oltre ai bollini anticontraffazione). Se si distribuiscono i campioni via Internet tramite portali già esistenti (ad es. iTunes), allora sarà il portale finale che pagherà i diritti d’autore alla SIAE (se ha un accordo con la SIAE, ovviamente, come deve capitare per forza se il portale è italiano; altrimenti, nel caso di portali esteri, è possibile che il portale paghi direttamente a voi i diritti d’autore, un bel problema perché non potrete versarli agli aventi diritto tramite procedure SIAE e avrete un’appropriazione indebita).
9. Nel deposito delle opere in SIAE, le partiture servono o siccome l’hip-hop è musica elettronica non occorrono?
Le partiture servono. I casi di “musica elettronica” previsti dalla SIAE sono quelli di musiche non trascrivibili in notazione standard, con variazioni di pitch rispetto al sistema temperato delle 12 note. Per capirci: i Daft Punk vanno trascritti, la musica sperimentale accademica con rumori e suoni di origine elettronica no. Solo nel secondo caso potremo allegare un cd nel deposito SIAE, invece della partitura.
10. Se suono live usando basi o campioni altrui, oppure come DJ, che devo fare per essere in regola?
Bisogna fare le seguenti cose: 1) ottenere il permesso dal produttore fonografico per suonare le basi in pubblico, quindi contattando il produttore direttamente oppure – se vi è iscritto – chiedendo apposita licenza a SCF – sarà il DJ/performer a occuparsene; 2) ottenere da SIAE la licenza per la pubblica esecuzione, cioè per suonare in pubblico le opere musicali fissate nelle registrazioni (sarà il gestore del locale a chiedere tale permesso, mentre il DJ/performer compilerà solo il relativo borderò: ); 3) se si usano dal vivo supporti o file digitali delle basi non originali (cioè senza bollino anticontraffazione i supporti, senza licenza e fattura di acquisto i file) e dunque copie (ovviamente, di originali lecitamente acquistati!), vuol dire che si impiega una cosiddetta “copia lavoro/tecnica”, per cui il DJ/performer dovrà ottenere la relativa licenza sia dalla SIAE che da SCF (sempre che il produttore sia un iscritto SCF, altrimenti si dovrà ottenere il permesso direttamente dal produttore). Non è poco ma con un po’ di pazienza si può fare tutto in regola. Diversamente, si rischiano sanzioni e cause legali, come visto sopra, piuttosto pesanti, in particolare da parte di SIAE e SCF.