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Home Articoli

Gli adempimenti SIAE per stampare un CD

21 Maggio 2012
in Articoli, Music Business
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Una grande soddisfazione personale di ogni musicista è senz’altro quella di riuscire a materializzare i propri sforzi su di un supporto, cioè sul classico CD che, nonostante la dilagante crisi del settore e la diffusione del formato digitale, rappresenta ancora una tappa obbligata per tutti gli artisti. Stampare e pubblicare un CD in Italia vuole dire seguire la procedura prevista e fatta rispettare dalla SIAE in proposito, di fronte alla quale alcuni, preda della confusione, faticano ad orientarsi, non capendo bene cosa sia obbligatorio, cosa no, come si proceda, ecc.

Premettiamo che quanto segue va adempiuto presso uno sportello SIAE abilitato al servizio, quindi in una delle seguenti città: Milano, Torino, Venezia-Mestre, Verona, Bologna, Genova, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari.

Innanzitutto i famigerati «bollini SIAE»: questi sono dei contrassegni anticontraffazione (adottati quasi esclusivamente nel nostro Paese e non all’estero), stampati su di una speciale carta metallizata termoreagente, ove sono indicati: a) il titolo del CD; b) il nome del produttore fonografico; c) il tipo di supporto (CD, vinile, ecc.); d) il tipo di commercializzazione (uso vendita, uso promozionale gratuito o uso abbinamento editoriale); e) un numero generale progressivo SIAE; f) un altro numero progressivo, riferito al numero di copie di quell’opera in supporto (si noti che così diventa possibile sapere quante copie di un sopporto sono state stampate in regola).

Il bollino deve essere applicato a norma di legge «sul supporto» (art. 181-bis L. 22 aprile 1941, n. 633), di prassi sulla confezione (non sull’eventuale cellophane di rivestimento!) del supporto, in modo da essere visibile e non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto. Quindi attenzione: se una copia è priva di bollino, per qualsiasi ragione, si può presumere contraffatta e può essere molto difficile provare il contrario, rischiando le sanzioni di legge (anche penali), così come il sequestro dei supporti. Persino la lacerazione del bollino invalida gli effetti anticontraffazione, dunque si badi a non apporlo sul lato di apertura della confezione.

Il costo per singolo bollino è variabile: si va da 0,031 euro per l’uso vendita all’importo ridotto di 0,0181 euro per i supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale. I bollini vanno richiesti agli sportelli SIAE abilitati territorialmente al rilascio, tramite compilazione di un modulo rilasciato a sportello. I bollini vengono rilasciati, in genere, entro 10 giorni dalla richiesta. Il soggetto che deve richiederli è colui che provvederà alla stampa dei supporti (di solito è il produttore fonografico, spesso però la effettua uno stampatore o altro soggetto delegato dal produttore). Non è assoggettato a IVA il costo del bollino.

Circa le vicissitudini legali, a livello comunitario, che hanno coinvolto l’uso del bollino quale mezzo anticontraffazione, si può approfondire leggendo questo nostro articolo in merito: «Il bollino Siae: a che serve veramente?». Sia chiaro che oggigiorno il bollino anticontraffazione è legalmente obbligatorio, altresì quando le opere incise non siano di autori iscritti SIAE o ad analoga società di gestione collettiva straniera.

Da ultimo menzioniamo che il bollino deve essere apposto ugualmente su copie di supporti stampate all’estero e importate nel nostro Paese (sul bollino figurerà come «import fono»).

Il bollino non va confuso con un altro adempimento contestuale alla richiesta dei bollini, da rispettarsi se e solo se le opere stampate sul CD siano di autori tutelati SIAE (cioè iscritti SIAE o ad analoga società di gestione collettiva straniera in accordo con la SIAE): la compilazione della licenza dei diritti d’autore, ovvero il modello DRM2 della SIAE. Questo è un prestampato, scaricabile e stampabile anche dal sito della SIAE, in cui vanno inseriti vari dati identificativi del supporto: i dati del produttore fonografico (dati come la partita IVA o il numero di posizione SIAE sono solo eventuali), il titolo del supporto (con altri dati come il marchio/etichetta, numero di catalogo, eventuale ristampa), tipo di confezione (singola o multipla) e supporto, genere del repertorio (classica, pop/rock, non musicale), tipologia di distribuzione, il prezzo praticato (più avanti entreremo nel dettaglio), la segnalazione di eventuali tracce dal vivo o della riproduzione grafica di spartiti o testi, il fatto di stampare il proprio master o di terzi, il luogo di fabbricazione, il numero di supporti stampati.

Al modello DRM2 vanno allegati altri due elementi:

1) una label-copy (cioè un modello SIAE di identificazione del supporto, reperibile sul sito SIAE) ove indicare: a) i dati identificativi del supporto, ovverosia titolo complessivo, etichetta (cioè il produttore fonografico – non è necessario indicare una persona giuridica, è sufficiente il nome di chi risulta titolare del master, anche semplice persona fisica), artisti esecutori, anno di prima pubblicazione, data di uscita, tipo di supporto, numero di catalogo (è obbligatorio, per cui se non lo si è assegnato prima lo si dovrà «inventare» alla redazione del modello SIAE), codice a barre (eventuale), durata totale in minuti e secondi; b) l’elenco analitico delle opere musicali incise, con l’indicazione per ogni opera: del titolo, degli autori (nonché, eventualmente, degli editori), degli artisti esecutori (o del complesso di esecutori, come nel caso di una band), della durata, del codice ISRC (eventuale – vedi questo nostro articolo per maggiori informazioni: «I codici identificativi internazionali nella musica: ISWC, ISRC e altri»), del produttore nonché dell’anno di prima pubblicazione;

2) un esemplare a stampa (cartacea) della fascetta o inlay card o booklet del supporto o comunque del layout definitivo, comprensivo di: numero di catalogo del fonogramma, marchio (se esistente) del produttore fonografico, il titolo del fonogramma, l’anno di prima pubblicazione, nome del produttore titolare di ogni singola traccia (preceduto dal simbolo ?), il titolo di ogni singolo brano registrato con l’indicazione del nome degli autori (ed eventuali editori) nonché degli artisti esecutori – per maggiori dettagli in merito si veda quanto già segnalato in passato: «Il layout discografico: cosa si deve indicare e cosa si può indicare» -.

Alla presentazione a sportello SIAE del modello DMR2 compilato si dovrà versare la somma relativa in diritti d’autore. Quanto? Una percentuale per ogni copia, calcolata sul prezzo fissato al dettagliante (cosiddetto «PPD» – corrispondente allo 9,009%, effetto di accordi con le associazioni internazionali e nazionali, come FIMI e AFI, dei produttori fonografici). In alternativa, il calcolo può essere effettuato sul prezzo di vendita del CD (nel qual caso si pagherà il 7,4%) ma solo nel caso di supporti con prezzo al pubblico imposto o suggerito dal produttore.

In ogni caso, quanto versato in licenza di diritti d’autore non potrà essere inferiore a un minimo tabellare (ad es., per un album stampato in CD è oggi pari a 0,729 euro a copia, a uso vendita o promozionale che sia). Non si scordino altre due cose: a) che la SIAE chiederà anche il pagamento dell’IVA sul totale, al momento pari al 21% dell’imponibile; b) che la SIAE, in caso di uso vendita, applica degli abbattimenti, in genere dell’8% (a titolo di resi e invenduti), ragion per cui i calcoli di quanto dovuto a sportello SIAE si dovranno effettuare sul 92% del numero di supporti stampati.

Si tenga presente che quanto versato in diritti d’autore per la licenza DRM2 finirà in accredito degli autori delle opere registrate, come voce di compensi da DRM (diritti di riproduzione fonomeccanica). Ciò vuol dire che, in quanto autore iscritto SIAE, se richiedo la licenza DRM2 per opere esclusivamente mie fissate in un CD autoprodotto, dovrò richiedere la licenza DRM2 e versare quanto dovuto (può sembrare paradossale ma è logico: il diritto di concedere licenze è stato affidato dall’autore in esclusiva alla sola SIAE dal momento dell’iscrizione). Quei soldi versati mi torneranno indietro nel prossimo rendiconto semestrale SIAE (dedotte, ovviamente, le spese amministrative SIAE, dette «aggio»), in qualità di autore dei brani stampati. Come è logico, se figura anche un editore, questi riceverà dalla SIAE la propria quota di tali proventi (di norma, la metà del totale).

Ma se gli autori delle opere finite sul CD non sono iscritti SIAE che accade? Semplice: non si dovrà richiedere la licenza DRM2 alla SIAE, bensì si dovrà ottenere la licenza di riproduzione fonomeccanica direttamente in forma scritta dagli autori/editori. I quali potranno praticare le tariffe e le condizioni che più aggradano loro, rimanendo però valido quanto detto prima circa i bollini.

Cosa cambia se si tratta di supporti stampati all’estero e importati in Italia? Si dovrà avere prova scritta di pagamento dei diritti d’autore nel Paese estero (ad es. mediante la società di gestione collettiva di quel Paese). Diversamente, si dovrà seguire la procedura tramite modello DRM2 sopra vista, pagando così i diritti d’autore dovuti in Italia.

Ultima annotazione: qualora si intenda incidere opere inedite (non ancora pubblicate per la prima volta) oppure frammenti di altre opere (come ad es. i “medley“), si badi che il modello DRM2 della SIAE impone una durata minima dell’esecuzione (del singolo brano) non inferiore a un minuto e 45 secondi. Qualora si voglia, invece, suonare meno di tale durata per singolo brano, si dovrà allora consegnare a SIAE apposita autorizzazione scritta degli aventi diritto (editori e/o autori).

Tags: bollinocdcompensicontrassegnodiritti d'autorediscolicenzaprodottoproduttore discograficosiaestampasupporti
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