La panoramica delle forme di contribuzione Enpals, iniziata nel precedente appuntamento di questa rubrica quanto ai contributi figurativi e d’ufficio, trova qui un corposo sviluppo, vista l’importanza delle prossime tipologie.
III) I contributi volontari. Molto di frequente capita ai lavoratori di confondere contribuzione volontaria e figurativa. In realtà, i contributi volontari hanno lo scopo di consentire al lavoratore che abbia interrotto la sua attività lavorativa (sia in modo temporaneo che permanente) di poter incrementare il numero di contributi diversamente versati, così da raggiungere la soglia necessaria per il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo (ricordiamo che l’ammontare della pensione è proporzionale alla misura dei contributi accreditati). Quindi la possibilità di una contribuzione volontaria è decisiva per il lavoratore, il quale in sua assenza potrebbe non raggiungere – magari per poco – il diritto a pensione, oppure potrebbe maturarlo ma solo per un importo minimo, senza poterlo migliorare. Invece, ottenendo l’autorizzazione alla contribuzione volontaria, egli può versare di tasca propria i contributi previdenziali non corrispondenti a giornate di lavoro svolte.
La legge non consente, ovviamente, di poter esercitare questa importante facoltà a piacere, bensì prescrive diversi requisiti che giustificano l’eccezione alla contribuzione effettiva ordinaria, riconducibili a interruzioni lavorative non imputabili al lavoratore. Si badi che la scelta di una contribuzione volontaria va sottoposta al vaglio dell’Enpals, il quale esamina la domanda dopodiché, se ne ravvisa la validità, concede l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari.
I periodi per i quali può essere richiesta sono:
1) quelli scoperti da contributi a seguito di cessazione (temporanea o permanente) dell’attività lavorativa;
2) quelli di congedo parentale nel caso di:
a) astensione facoltativa dal lavoro nei primi tre anni di vita del bambino;
b) permessi per allattamento;
c) periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia del bambino (di età compresa tra i tre e gli otto anni);
3) quelli di interruzione o sospensione dell’attività lavorativa previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, per la durata massima di tre anni.
Oltre a ciò, il lavoratore richiedente deve anche poter far valere:
1) tre anni di contributi effettivi ordinari, versati nei cinque anni precedenti la domanda;
2) oppure cinque anni di contributi effettivi ordinari, versati in qualsiasi epoca.
Se il lavoratore vanta contributi previdenziali sia presso l’Inps (Lavoratori Dipendenti) sia presso l’Enpals, può proseguire volontariamente in una sola delle due assicurazioni (in virtù della Convenzione Inps-Enpals del 1973, vedi sotto).
Quanto all’ammontare del contributo volontario, sarà l’Enpals a determinarlo, applicando un’aliquota contributiva prevista dalla legge, alla retribuzione percepita dal lavoratore nell’ultimo anno contributivo precedente alla domanda di autorizzazione. Come avviene per la contribuzione effettiva ordinaria, l’importo minimo della retribuzione sulla quale è calcolato il contributo non può essere inferiore alla retribuzione giornaliera minima imponibile (pari per il 2009 a euro 43,49). Nel settore dello spettacolo, l’aliquota in vigore per la prosecuzione autorizzata prima del 1996 è del 27,87%; se è autorizzata dopo il 1996, invece, corrisponde al 31,37%.
Come detto, l’assicurato deve presentare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in qualsiasi momento, presso gli Uffici centrali o periferici dell’Enpals, anche tramite Patronato, utilizzando un apposito modello.
Una volta ricevuta l’autorizzazione, il pagamento dei contributi volontari si effettua trimestralmente utilizzando i bollettini di conto corrente postale che l’Enpals invia direttamente al domicilio dell’assicurato.
IV) Contributi da riscatto. In questa tipologia figurano quei contributi che il lavoratore può versare volontariamente e direttamente al fine di ottenere il riconoscimento:
a) di periodi per i quali, nonostante vi sia stata attività lavorativa soggetta a Enpals, non vi siano stati i relativi versamenti contributivi, ormai prescritti perché trascorsi 10 anni (oppure 5 anni, a decorrere dal 1996) dal momento dell’omissione; intervenuta la prescrizione (per cui non si può effettuare alcun versamento, nemmeno volontario), l’assicurato può solo chiedere all’Enpals la costituzione di una rendita vitalizia, così da vedersi accreditato il periodo omesso, versando in proprio un importo pari all’ammontare di pensione non corrisposta a causa dell’omissione;
b) o di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria;
c) oppure ancora di periodi previsti in casi di legge.
I periodi di cui alla lettera c) si possono brevemente schematizzare così:
1) corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati: in tale caso, si possono riscattare gli anni (tutti o solo in parte) del corso legale di studi (escludendo dunque gli anni fuori corso);
2) attività lavorativa, nel campo dello spettacolo, svolta all’estero in Paesi non convenzionati (sotto il profilo della sicurezza sociale) con l’Italia (per i quali, dunque, non vale l’E101 o documento sostitutivo d’esenzione analogo): in questa ipotesi, potrebbero essere stati versati contributi previdenziale alla gestione previdenziale del Paese estero o potrebbe addirittura essere maturata una pensione presso di esso, indifferentemente;
3) lavoro impiegatizio svolto dal 1920 al 1950, all’epoca non soggetto all’obbligo assicurativo;
4) periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per assistenza e cure a familiari disabili;
5) congedi per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni;
6) congedi per formazione e studio, per un periodo massimo di 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa;
7) dal 1° gennaio 1997: per interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando siano previste dalla legge o da un contratto, per una durata massima di tre anni; in alternativa è possibile chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Il calcolo del periodo e dell’ammontare di contribuzione a titolo di riscatto è complesso, ci limitiamo qui ad accennare che molte sono le variabili che ne alterano la cifra: l’età del richiedente, la consistenza contributiva e delle retribuzioni percepite, ecc. Non si dimentichi che l’ammontare sarà tanto più elevato quanto più esteso sia il periodo di tempo da riscattare.
VII) I contributi da ricongiunzione. Quanto alla ricongiunzione, definiamo anzitutto cos’è: si tratta dell’unificazione delle posizioni previdenziali (intese sia dal punto di vista delle annualità maturate che dell’ammontare dei contributi versati) presenti contemporaneamente presso più Casse di gestione assicurativa, così da ottenere la liquidazione di una sola pensione da una sola delle Casse coinvolte.
Disciplinata dalla l. 7 febbraio 1979, n. 29, la ricongiunzione (necessariamente totale e mai parziale) nel sistema retributivo si effettua senza onere a carico del richiedente nel caso in cui venga richiesta per l’unificazione presso l’Inps (Lavoratori Dipendenti – ricordiamo che la Gestione Separata Inps rimane, al momento, non ricongiungibile né cumulabile né totalizzabile con tutte le altre Casse), mentre è onerosa qualora si proceda a unificare presso l’Enpals. Il requisito fondamentale è il versamento di almeno 8 anni di contributi per attività svolta nel settore spettacolistico.
La ricongiunzione può essere richiesta una sola volta, tranne che in due casi: a) qualora, successivamente alla prima ricongiunzione, il lavoratore ha maturato 10 anni di assicurazione, di cui almeno 5 di contribuzione effettiva; b) al momento del pensionamento presso la Cassa di gestione nella quale era stata ricongiunta per la prima volta la posizione assicurativa.
Nel sistema contributivo (come previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184), i lavoratori che:
a) siano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) che, inoltre, non hanno maturato in alcuna gestione il diritto alla pensione calcolata con il sistema contributivo;
dunque, possono cumulare gratuitamente i vari periodi di contribuzione per conseguire il diritto alla pensione, a condizione che con il cumulo si raggiungano i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione. La pensione è liquidata da ciascuna Cassa di gestione per la propria quota, calcolata secondo le proprie disposizioni normative di riferimento. Il lavoratore che non voglia avvalersi di tale facoltà, può in ogni caso fare ricorso alla ricongiunzione onerosa detta prima quanto al sistema retributivo.
VIII) La convenzione Inps-Enpals. Concludiamo la nostra panoramica illustrando gli estremi dei rapporti tra i due enti, risalenti agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e alla Convenzione stipulata il 3 dicembre del 1973.
a) Un unico trattamento previdenziale. L’assicurato che vanta contribuzione sia presso l’Inps (per il solo fondo dei Lavoratori Dipendenti), sia presso l’Enpals, ha diritto alla liquidazione di un’unica pensione, previo cumulo unico dei contributi versati presso tutte e due le Casse. La domanda di pensione può essere presentata all’uno o all’altro dei due enti ma deve comunque essere esaminata, in via preliminare, sempre dall’Enpals.
Al di fuori delle prestazioni previdenziali previste dalla legge (come in caso di invalidità specifica), se l’assicurato non raggiunge il diritto a pensione a carico dell’Enpals, l’Enpals determina la competenza secondo precisi criteri di rapporto tra la propria contribuzione Enpals e quella versata presso l’Inps. Qualora la competenza sia attribuita all’Enpals, ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità per il diritto alla pensione, i contributi settimanali versati all’Inps sono ragguagliati ai contributi giornalieri Enpals, moltiplicandoli per 6.
Se invece la competenza è attribuita all’Inps, ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità i contributi giornalieri Enpals sono ragguagliati ai contributi settimanali Inps dividendoli per 6.
Come già anticipato, il lavoratore che ha contribuzione versata all’Enpals ed è titolare di pensione a carico di una gestione speciale dell’Inps (diversa da quella dei lavoratori dipendenti, quale può essere la Gestione Separata), può tuttavia richiedere all’Enpals la liquidazione di una pensione supplementare, quindi di un’integrazione a quella maturata presso l’Inps.
b) Un’unica autorizzazione ai versamenti volontari. Il lavoratore che vanta contributi versati sia presso l’Inps (Lavoratori Dipendenti), sia presso l’Enpals, è autorizzato a proseguire volontariamente una sola delle due, a condizione che sia cessato o interrotto l’obbligo assicurativo presso entrambi gli enti. L’autorizzazione viene rilasciata sempre dall’Enpals, tranne se i requisiti contributivi necessari per il versamento volontario siano maturati solamente presso l’Inps. Si consideri che i detti requisiti contributivi si possono raggiungere anche cumulando i contributi versati effettivamente presso entrambi gli enti, ragguagliati secondo i criteri sopra visti.
Segnaliamo, al termine di questo percorso, che maggiori dettagli sono sempre richiedibili all’Enpals, sia attraverso il relativo sito (dal quale abbiamo tratto molte delle informazioni mostrate) che mediante il numero verde (800-462693), oltre che presso tutti gli sportelli di competenza dell’ente.