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Home Articoli

La disciplina giuridica degli spartiti musicali: il divieto assoluto di effettuare fotocopie e di prestito (di Stefania Baldazzi)

13 Ottobre 2008
in Articoli, Diritti d'autore
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Il diritto d’autore protegge “le opere dell’ingegno di carattere creativo”, secondo quanto affermato nel codice civile e nella legge sul diritto d’autore (l.a.) in cui si legge: “in particolare sono comprese nella protezione le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”. È evidente come la legge intenda proteggere ogni forma di espressione musicale che risponda ai requisiti di creatività e originalità richiesti, specificando che le opere attinenti la materia musicale, ma di carattere letterario o didattico, come i trattati di musica, le opere di critica musicale ed altri simili, non rientrano in questa categoria. Lo spartito musicale consiste nella trascrizione dell’opera musicale in forma grafica ed è quindi anch’esso tutelato secondo la disciplina del diritto d’autore.
Il 9 aprile 2003 è stata recepita in Italia la Direttiva 2001/29/CE, disegnata per armonizzare gli esistenti sistemi normativi alla luce delle nuove esigenze dell’industria dell’informazione e dell’intrattenimento. Questa Direttiva ha introdotto ex novo il divieto di riproduzione degli esemplari a stampa degli spartiti e delle partiture musicali.
Nella precedente legislazione non risultava infatti alcun riferimento al divieto in questione: una prima riforma, intervenuta nel 2000, aveva consentito la fotocopia delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, purché fatta nel limite massimo del 15% di ciascun volume ed effettuata solo “per uso personale”, ossia per propri scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale o per trarre altre copie da distribuire ad altri, a pagamento o anche gratuitamente, stabilendo che i responsabili dei centri o punti di riproduzione corrispondessero un compenso agli autori e agli editori in cambio della libertà di fotocopiare; in questa legge di riforma però, non era prevista alcuna esplicita esclusione per gli spartiti musicali. Sempre secondo la normativa richiamata, la fotocopia di opere protette poteva essere anche effettuata all’interno delle biblioteche pubbliche limitatamente, però, alle opere presenti nelle biblioteche stesse e nei limiti del 15% (limite che non si applica se le opere presenti nella biblioteca sono rare o, comunque, fuori commercio) ed era consentita la libera fotocopiatura per i servizi delle biblioteche pubbliche.
Nel caso dei Conservatori e delle scuole private di musica, e con riferimento agli spartiti musicali conservati nelle biblioteche a questi annesse, la norma in esame veniva applicata in senso estensivo, presumendo la possibilità di fotocopiare partiture e parti musicali in più esemplari e per necessità interne all’istituto, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla summenzionata riforma. Tale applicazione era da considerarsi discutibile, poiché estendere l’eccezione di reprografia allo spartito musicale di un’opera, significava poterne fotocopiare solo alcune parti nei limiti del 15%, con la conseguenza che l’esecutore avrebbe potuto eseguire solo alcune parti del brano, vanificando l’intero significato musicale espresso in quella composizione. Diverso forse, supponiamo in via interpretativa, il solo caso di una pubblicazione che raccoglie più composizioni in un unico volume: in tal caso la fotocopia di alcune opere per intero avrebbe potuto sempre rientrare nelle limitazioni ammesse dalla legge.
Con l’intervento della Direttiva citata, invece, è stato esplicitamente previsto il divieto di riprodurre spartiti e partiture musicali, ed è stata vietata anche la riproduzione entro il limite del 15% ammesso per le opere dell’ingegno di carattere letterario. Tale norma, di carattere assoluto, non prevede alcun tipo di eccezione.

Gli spartiti musicali trovano inoltre esplicita menzione nella legge sul diritto d’autore all’articolo 69, che disciplina il prestito di volumi effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, intendendo per volumi gli “esemplari a stampa delle opere”. In questo articolo è espressamente vietato il prestito di spartiti musicali, contrariamente a quanto affermato con riferimento al prestito di opere letterarie, che è ammesso per il solo uso personale. Anche in tale caso, la norma non prevede eccezioni.
Per armonizzare le leggi dei paesi europei in materia, è stata emanata la Direttiva 92/100/CE concernente “il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale” in considerazione del fatto che “negli Stati membri si rilevavano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore con particolare riferimento al diritto di noleggio e di prestito”, in relazione anche al fatto che “il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d’autore stanno acquistando un’importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti ed i produttori di fonogrammi e di pellicola, e che si registra un pericoloso aumento della pirateria in tale materia”. Leggendo con attenzione la Direttiva nel testo originale, si può notare il fatto che in essa non compaiano riferimenti alla musica a stampa e al suo prestito, argomento che è invece specificamente inserito nella legge italiana che ha recepito tale Direttiva nel nostro paese. Non è semplice individuare per quale ragione sia stato introdotto nella legislazione italiana un concetto assente nella normativa comunitaria, ma è importante metter in evidenza quali siano gli effetti pratici di tale norma, soprattutto in relazione all’attività didattica e allo studio musicale.
Purtroppo la modifica all’articolo 69, analizzata dal punto di vista di musicisti e bibliotecari, comporta una discriminazione della musica a stampa che si ripercuote negativamente sul diritto allo studio della musica, sulla diffusione delle opere di autori contemporanei, sulle attività musicali in genere riguardanti tanto il repertorio musicale contemporaneo quanto quello classico in revisioni moderne, repertori che rappresentano un mercato limitato che dovrebbe essere incentivato e non depresso da norme eccessivamente restrittive. Infatti, escludendo dal prestito i testi tutelati dal diritto d’autore, si ammette solo il prestito di edizioni cadute in pubblico dominio, per cui accade che vengano studiati testi e partiture vecchie, non revisionate, e che non vengano conosciute le edizioni critiche e scientifiche e le scelte editoriali più recenti che riflettono maggiormente il gusto e lo stato degli studi attuali: in tal modo, non viene incentivato un rinnovamento della didattica musicale, che continua ad adottare testi editi molti anni fa. Il fatto che la musica classica a stampa sia esclusa dal prestito, comporta la conseguenza che essa possa solamente essere consultata in loco.
La maggior parte degli utenti di una biblioteca musicale, è rappresentata da esecutori o strumentisti che, necessitando di ampliare la conoscenza del repertorio esistente, hanno bisogno di provare sul proprio strumento molti pezzi, per poter scegliere i brani da eseguire in pubblico o nel contesto di una prova d’esame o in un concorso: uno dei motivi per i quali il musicista vuole ricorrere al prestito della musica in biblioteca, è proprio il bisogno di leggere un ampio repertorio al fine di scegliere il brano che si adatterà meglio ai propri gusti, alle proprie qualità esecutive, tecniche e interpretative. Un altro motivo per il quale i musicisti necessiterebbero di poter usufruire del prestito è il fatto che molto repertorio è edito in pubblicazioni non più in commercio ed è oggi reperibile solo nelle biblioteche. Un ulteriore problema è il danno arrecato a certi soggetti operanti nel campo musicale, quali soprattutto i compositori di musica contemporanea per i quali una scarsa circolazione delle proprie musiche, significa minore possibilità di esecuzione e quindi minori introiti; anche revisori e curatori delle edizioni critiche sono danneggiati, in quanto non vedono studiata e diffusa la loro produzione.
Questo divieto di prestito risulta inasprito dalla severa regolamentazione delle fotoriproduzioni, che come abbiamo sottolineato in precedenza, sono assolutamente vietate per le opere musicali a stampa.
In sostanza, per il legislatore, non esiste una fruizione diretta privata, personale o di studio, della partitura musicale in parallelo con quella privata di un qualsiasi volume letterario, in quanto l’interprete per essere tale a tutti gli effetti deve pagare i diritti d’autore e quindi pagarsi anche le partiture. I due divieti sono evidentemente correlati ed evidenziano però un fenomeno di discriminazione verso la cultura musicale in generale, soprattutto nei confronti di chi studia musica rispetto a coloro che si dedicano alle altre discipline, come appunto quelle letterarie.
Poter fotocopiare alcune pagine dei propri spartiti, nei limiti del 15% previsto per le opere letterarie, sarebbe utile allo studente di musica in vari casi, come ad esempio durante un’esecuzione, per evitare di ricorrere all’aiuto di terzi nel momento in cui deve voltare pagina, o di dover distogliere le mani dal proprio strumento alterando il corso dell’esecuzione (nel caso si tratti ovviamente di brani di poche pagine, distribuibili sul leggio contemporaneamente), o per fare l’analisi teorica di un brano musicale, attività frequente nei corsi di Armonia che spesso è effettuata con l’uso della matita per indicare segni o scritte di riferimento: l’unica soluzione che emerge dal quadro legislativo in queste situazioni, sembra essere quella prevista all’art. 65 l.a., ossia la possibilità di riprodurre l’opera, o una sua parte, esclusivamente a mano.
Di fatto al giorno d’oggi i Conservatori, gli istituti di musica pareggiati e le circa mille scuole private di musica presenti in Italia (fonte ASK Bocconi Rapporto Economia della Musica in Italia, 2005), eludono pacificamente questa normativa e, per le esigenze didattiche sopra indicate, effettuano abitualmente prestito di libri musicali e spartiti conservati all’interno dei propri archivi, utilizzano per scopo didattico, fotoriproduzioni dei medesimi, in alcuni casi rispettando le limitazioni del 15% (che però abbiamo visto non essere per legge applicabili a questo genere di opere), in altri casi permettendo la fotocopiatura integrale degli spartiti ai propri studenti, anche attraverso le macchine fotocopiatrici presenti nella stessa struttura didattica.
Il problema del prestito e delle riproduzioni di spartiti musicali, dal punto di vista di musicisti e bibliotecari che vedono le loro attività discriminate dall’attuale legislazione, è stato affrontato da una importante associazione italiana, la IAML Italia (Associazione Italiana Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione Musicali) che ha, in diverse occasioni, avanzato proposte per modificare l’attuale assetto normativo, prima fra tutte quella di raccogliere liberatorie rilasciate dagli autori, che consentano il prestito della propria musica conservata presso le biblioteche; successivamente quella di promuovere all’interno dei Conservatori, una maggiore informazione in merito all’esclusione della musica dal prestito. Inoltre nel 2002, ha proposto due emendamenti al progetto di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 29/2001/CE, suggerendo la soppressione delle parole “eccettuati gli spartiti e le partiture musicali” dal testo dell’art. 69 l.a. e proponendo di sopprimere le parole “fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali” dal testo dell’art. 68 l.a., considerando i due divieti come una discriminazione del diritto allo studio e delle attività musicali dal vivo, rispetto ad altre forme di cultura e spettacolo letterario e teatrale e rispetto allo stesso ascolto di musica registrata (per la quale sono ammessi il prestito e le riproduzioni per uso personale); aggiungendo inoltre che tale discriminazione non trova riscontro nelle Direttive europee.
La Direttiva 29/2001/CE infatti si propone di promuovere la cultura e l’apprendimento, proteggendo le opere, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell’interesse del pubblico a fini educativi e d’insegnamento al tempo stesso sostiene che debba essere garantito un giusto equilibrio fra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari, nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.
Appare spesso difficile raggiungere un equilibrio tra problemi di diritto d’autore e questioni di diritto allo studio e alla libera circolazione della cultura: è evidente come, in tale caso, il diritto economicamente più forte stia prevalendo sull’altro.
In considerazione di ciò, un suggerimento e una possibile soluzione a questo problema, potrebbe configurarsi qualora le accademie e le biblioteche musicali, insieme alla Siae o direttamente con gli editori musicali, si attivassero per trovare un accordo finalizzato a consentire a docenti e a studenti, la libera fotocopiatura e il prestito di materiale musicale a stampa, limitatamente alle finalità di studio e di didattica tipiche della vita del musicista.
A tale accordo sarebbe tuttavia opportuno affiancare un forte impegno da parte delle strutture didattiche pubbliche e private a divulgare ai musicisti una forte cultura della legalità e del rispetto del lavoro dei creatori di contenuti e di opere, oggi, purtroppo, assai carente.

Tags: diritti d'autoredivietofotocopieopere musicaliprestitospartiti
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