Il seguente articolo è stato precedentemente pubblicato nella rubrica “Note Legali risponde” tenuta sul sito Plindo, in forma di domande specifiche degli utenti e nostre risposte. Lo ripubblichiamo qui integralmente, trovando questa forma utile per aiutare la comprensione dei nostri lettori.
La SIAE mi tutela dal plagio di una mia opera?
La creazione di un’opera originale e creativa è condizione sufficiente, per legge (l. 633/1941), per poter ottenere le tutele e i diritti come autore della stessa. L’attività della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori, vedi http://www.siae.it) è facoltativa, essendo l’autore libero di iscriversi in SIAE (o analoga società estera) o meno, senza che gli spettino più o meno diritti per questo.
Tuttavia l’attività della SIAE fornisce un supporto professionale, a oggi insostituibile, per chi voglia garantirsi al meglio i diritti di legge, con attività impensabili da praticare in proprio (si pensi ad es. alla capacità di controllo capillare sul territorio circa le utilizzazioni in corso). Più precisamente, la SIAE svolge diversi compiti per gli autori/compositori suoi iscritti (associati o mandanti che siano), schematizzabili così:
1) fornisce una prova di data certa alle opere musicali depositate; utile per es. in caso di plagio per comprovare di aver composto un’opera prima di altri;
2) fornisce una intermediazione presso il pubblico, per conto dell’autore (mediante un mandato esclusivo), circa determinati sfruttamenti delle opere depositate, rilasciando agli utilizzatori le necessarie licenze (es. per la stampa in cd di un’incisione dell’opera, oppure per la sua esecuzione live) e incassandone i relativi compensi per diritti d’autore (che verranno poi ripartiti, secondo diversi criteri, agli autori).
Sia chiaro che se avvengono violazioni dei diritti d’autore, l’iscritto SIAE non potrà chiedere all’ente di svolgere azioni giudiziarie per conto suo, per es. in caso di plagio. In tal caso, l’autore dovrà agire autonomamente per tutelarsi, pur potendo utilizzare le prove fornite dai depositi effettuati. L’autore iscritto potrà, invece, chiedere alla SIAE di intervenire se qualcuno non ha rispettato le licenze rilasciate dall’ente, per es. se qualcuno ha suonato le opere dal vivo ma nessuno abbia richiesto la relativa licenza, né pagato i conseguenti diritti d’autore.