Al momento in cui scriviamo sul sito dell’INPS non troviamo riferimenti alle novità introdotte, in materia di previdenza dello spettacolo, dalla Legge di Bilancio 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) né dalla successiva l. 11 febbraio 2019, n. 12. È un peccato perché sul web e altrove si sono diffuse le (ormai usuali) voci incontrollate su una presunta abrogazione degli adempimenti previdenziali, in specie dell’obbligo di richiedere l’agibilità prima e versare i contributi pensionistici poi, nel settore dello spettacolo anche musicale. Nulla di più infondato!
Anzitutto rimandiamo chi legge a un nostro precedente articolo, tra i tanti sul tema, dove abbiamo delineato per sommi capi gli adempimenti dovuti per chi lavora nello spettacolo sotto il profilo previdenziale. In estrema sintesi, gli adempimenti sono tre:
i) il preventivo certificato di agibilità da richiedere online sul sito INPS;
ii) la denuncia mensile dei contributi dovuti nel mese trascorso, da effettuare online sul sito INPS;
iii) il pagamento dei contributi previdenziali così dovuti, effettuato tramite F24. “Rispolverato” così quello che sarebbe il normale e usuale procedere, tocca qui precisare cosa sia cambiato con le innovazioni legislative citate sopra: se davvero vi siano state abrogazioni, di cosa e in quale misura. Certamente possiamo già anticipare che non vi è stato un “liberi tutti”, si faccia attenzione a quelli che sono tuttora degli obblighi con relative pene in caso di loro violazione.
Partiamo dalla citata Legge di Bilancio del 2018, con cui si era mutato l’art. 6 del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708 (norma di disciplina generale della previdenza nello spettacolo), specificando che per i lavoratori dello spettacolo non era dovuta l’agibilità qualora i datori di lavoro fossero “le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi”, in merito a determinate categorie di lavoratori dipendenti subordinati (dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 del DLCPS), e sempre che tali lavoratori fossero “utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento” [es. locazione] per i quali le medesime imprese effettuavano regolari versamenti contributivi presso l’INPS. Ciò per i dipendenti, pertanto in casi davvero limitati nel settore musicale.
Si specificava nondimeno che anche per la più frequente fattispecie dei lavoratori autonomi dello spettacolo (da non confondere con i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, su cui si veda questo nostro precedente articolo) in rapporto con tali imprese non vi fosse obbligo di agibilità, sempre che avessero un contratto di prestazione d’opera di durata superiore a trenta giorni e fossero contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità poteva essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicale, salvo l’obbligo di custodia dello stesso a carico del committente. Infine si aggiornava la sanzione amministrativa applicabile in caso di violazione, pari a 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
Ebbene, con la recente l. 11 febbraio 2019, n. 12 (di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni), si è intervenuto di nuovo sull’art. 6 DLCPS, cambiandolo come segue: le imprese summenzionate sono tenute, tutte, a richiedere il certificato di agibilità solo nel caso di lavoratori autonomi. Qualora questi fossero, inoltre, lavoratori autonomi esercenti attività musicali, si ribadisce (ma è già così, si tratta di specifica ultronea) che l’agibilità dovrà essere richiesta dal lavoratore ma custodita e conservata dal committente. Viene confermata la sanzione da 129 euro già vista sopra. Si badi, tuttavia, che l’esonero dall’agibilità per i lavoratori dipendenti è possibile solo se la prestazione di lavoro viene resa nei locali del datore di lavoro (di proprietà o in locazione), non presso terzi.
Alla luce di quanto sopra, si configura oggi un obbligo di agibilità solo per i lavoratori autonomi e subordinati dislocati al di fuori dell’azienda, dunque, senza più limiti di durata della prestazione. L’innovazione può essere rilevante ad es. per le cooperative di spettacolo che, instaurando un rapporto di subordinazione con i propri lavoratori, non sono più tenute all’adempimento burocratico dell’agibilità per i propri dipendenti, solo per prestazioni rese nei predetti locali (diremmo residuali, nella pratica).
Nulla di nuovo, infine, quanto all’obbligo di versare i contributi previdenziali né quanto all’obbligo di denuncia mensile per le prestazioni rese, identici per tutti i rapporti di lavoro.