La «rivoluzione digitale» sta comportando, grazie ai costi ridotti e maggiore facilità di realizzazione, un grande aumento di autoproduzioni, sia quanto ai fonogrammi (master realizzati addirittura nella propria cameretta, con l’ausilio di PC e poco più) che per quanto concerne i videogrammi (cioè gli audiovisivi, realizzati oggi anche con il semplice telefonino o con videocamere amatoriali). Non solo, è altrettanto copiosa l’unione di tali opere, per realizzare videoclip, documentari, film e filmati di vario tipo aventi un sottofondo musicale. Nulla di più consueto, specie su Internet, ma pochi si avvedono delle complicazioni giuridiche.
Anzitutto, si deve considerare che i contenuti che si vanno ad abbinare (in gergo tecnico si usa universalmente per tale operazione l’espressione «sincronizzazione», anche se pare non si rinvenga in alcuna legge) sono – ognuno – di proprietà, titolarità di qualche soggetto: nel caso del fonogramma, si tratta del produttore fonografico (sostanzialmente, colui che ha sostenuto le spese di realizzazione del master o che ne ha acquisito tutti i diritti; in particolare, dovrà aver acquisito i diritti connessi sulle registrazioni delle esecuzioni di ogni singolo musicista); quanto al videogramma, si tratta del produttore audiovisivo (simile al precedente e che dovrà aver acquisito i diritti spettanti a tutti gli attori o figuranti, al regista, al soggettista, allo sceneggiatore e – se la musica è stata appositamente composta – all’autore della colonna sonora).
Quali precisamente siano i diritti in gioco nelle sincronizzazioni, ai sensi della legge del diritto d’autore (l. 22 aprile del 1941, n. 633), è difficile dirlo con esattezza visto che diverse sono le correnti di pensiero (vi è chi cita i diritti di elaborazione, riproduzione, ecc.). Ai nostri fini l’importante è comprendere che si tratta di abbinare opere dell’ingegno di tipo diverso (fonografia e opere musicali a riprese video, cinematografiche, ecc.) realizzandone una nuova: il videogramma. Pertanto è necessario che chi realizza quest’ultima (il produttore audiovisivo) abbia ottenuto il permesso dai titolari di quelle originarie, visto che risulterà poi unico titolare (di prassi) del videogramma finale.
Detto ciò dei soggetti in gioco, è forse d’aiuto osservare la sincronizzazione dal punto di vista del produttore audiovisivo (nella prassi capita che sia proprio lui a dover acquisire i fonogrammi per i propri video, piuttosto che il contrario). Partiamo quindi dall’ipotesi di un video oramai ultimato, a cui manca solo la sincronizzazione di musiche. La prima operazione, anzitutto, è quella di identificare con certezza chi siano gli aventi diritto: a) dell’opera musicale eseguita nel fonogramma; b) del fonogramma da sincronizzare.
Per individuare chi sia a) si dovrà leggere nei supporti (o nella distribuzione digitale) chi sia indicato come titolare, mediante ad es. la dicitura «(P)2012 XY Records», sperando che vi sia anche l’indicazione dei recapiti e contatti dell’etichetta. In alternativa, si potrebbe risalire al produttore cercando chi sia il titolare del codice ISRC attribuito ai fonogrammi.
Se l’indicazione dell’autore/editore dovesse mancare, non resterà che cercarlo tramite le banche dati delle opere musicali rinvenibili online (ad es. come quella della SIAE che contiene anche le opere straniere di autori associati a collecting estere in accordo con la SIAE). In ogni caso, la verifica su tali banche dati sarà fondamentale perché frequentemente l’opera avrà un editore musicale (come tale, indicato nelle banche dati delle collecting) e sarà quello il soggetto da contattare per le sincronizzazioni (avendo l’autore ceduto i suoi diritti tutti all’editore, tramite contratto di edizione musicale).
Per determinare invece chi sia b), nel fonogramma stesso (ivi compresa la versione in digitale) l’autore dovrebbe essere sempre correttamente indicato (è un obbligo di legge), assieme al titolo dell’opera musicale incisa. D’altro canto non vi si troverà sempre – non essendo un obbligo normativo, bensì solo un uso in settori come il jazz – l’indicazione dell’editore.
Rinvenuti gli aventi diritto, li si dovrà contattare personalmente (o tramite un proprio consulente specializzato in tali operazioni, come un avvocato) e richiedere due distinte licenze di sincronizzazione:
1) di abbinamento dell’opera musicale al video; quindi concessa dall’editore musicale (o dall’autore, se privo di editore – in caso di più autori/compositori, si dovrà avere il consenso di tutti);
2) di abbinamento del fonogramma al video; quindi concessa dal produttore fonografico.
Appare quindi evidente che senza l’autorizzazione a utilizzare l’opera musicale non ha senso richiedere alcuna utilizzazione per l’uso del fonogramma.
Ottenuta l’autorizzazione a utilizzare l’opera musicale, è possibile così rivolgersi a produttori fonografici diversi per ottenere una qualunque versione del brano o addirittura è possibile registrare in proprio una nuova versione dell’opera musicale: tale fatto è molto comune quando il produttore fonografico della versione alla quale si è interessati avanza richieste troppo onerose.
Le suddette licenze prevedono pertanto un diverso oggetto ma hanno alcuni contenuti simili:
– un corrispettivo per la licenza (non esistono tariffari o altri parametri, vi è libera contrattazione di mercato); sovente la licenza potrà essere gratuita, in virtù ad es. di un ritorno di visibilità e notorietà;
– il diritto o meno a poter effettuare sincronizzazioni delle stesse opere/fonogrammi anche per terzi (esclusività o meno della licenza);
– come e quali utilizzi separati delle varie opere dell’ingegno sono possibili (ad es. in caso di colonna sonora di un film, chi ha il diritto di realizzare e commercializzare una soundtrack dello stesso? a quali condizioni?);
– la durata sarà per forza quella di sfruttamento del videogramma, salvo casi particolari (ad es. spot televisivi) in cui fissare una durata è opportuno e necessario;
– non guasta, eventualmente, un diritto del licenziante a visionare e approvare il filmato definitivo.
In ogni caso, all’editore/autore dell’opera sincronizzata arriveranno compensi di diritto d’autore tramite SIAE o altra collecting quando verrà utilizzato il video (ad es. in caso di proiezione televisiva) solo in casi limitati (riferiti all’attuale ripartizione in vigore presso SIAE): se si tratta di un film (fiction o documentario che sia), allora la SIAE riscuoterà compensi per l’autore a ogni passaggio o sfruttamento (ad es. proiezione in sale, passaggi televisivi nelle principali emittenti nazionali e in siti Internet, stampa su DVD, ecc.). Se si tratta, diversamente, di uno spot pubblicitario (cioè di promozione di un prodotto/servizio/evento/personaggio determinato), allora SIAE raccoglierà compensi solo in caso di proiezione al pubblico in sale cinematografiche. Infine, se si tratta di un videoclip non pubblicitario (ad es. in caso di un videoclip musicale, ove la funzione è di promuovere musica e video stessi), vale quanto detto circa il film.
Si capisce di conseguenza quanto sia importante per l’editore/autore riscuotere un compenso subito dal produttore del video, alla concessione della licenza, piuttosto che basarsi esclusivamente sui compensi da diritto d’autore (potrebbero non maturare mai!).
Ci sono casi in cui tutto quanto detto non vale, cioè quando il produttore del videogramma può realizzarlo senza dover chiedere le licenze di sincronizzazione? La questione è complessa: certamente non si dovrà chiedere il permesso per fonogrammi o opere musicali non più soggette a diritti d’autore (decorsi 50 anni dalla pubblicazione/realizzazione del fonogramma, 70 anni dal decesso dell’ultimo autore dell’opera musicale). In un altro caso, se si tratta di videoclip costituito da riprese dal vivo dell’esecuzione musicale: l’opinione prevalente non considera realizzata una vera e propria sincronizzazione, pertanto non si dovrebbe aver bisogno della licenza da parte dei titolari dei diritti d’autore, pur restando fermo l’obbligo di licenza SIAE per ogni singolo sfruttamento del video. Ad es. potrò mettere sul web un videoclip di una mia esecuzione live un brano altrui, senza dover chiedere licenza di sincronizzazione all’autore/editore della musica; sarà il titolare del sito web ove sia utilizzato il video, invece, a dover fare licenza SIAE o comunque versare i diritti d’autore spettanti per lo streaming/downloading, come ad es. provvede a fare YouTube.
Quanto alle licenza sui diritti d’autore, segnaliamo che la SIAE ha recentemente sviluppato un servizio di diritti di sincronizzazione: una lista di produttori/editori, anche di medio-alto livello (nella attuale lista troviamo, per menzionarne alcuni, Beat Records, Dipiù, EMI, Universal Music Publishing Ricordi, ecc.), ha conferito infatti mandato alla SIAE per concedere licenze di sincronizzazione al pubblico (i dettagli sul servizio sono reperibili qui). Così la SIAE fornisce comunque un servizio di cd. «production music», ovvero di fornitura licenze di sincronizzazione (sia delle opere musicali che del master, al completo) da un catalogo di musiche appositamente destinate a tal scopo, secondo tariffe predeterminate. Attenzione: l’uso previsto delle musiche deve comunque essere limitato a prodotti audiovisivi su supporto o multimediali (es. CD-ROM) a scopo di distribuzione al pubblico per l’uso privato, aziendale, promozionale o istituzionale. In particolare, il servizio è indicato soprattutto a fotografi, agenzie e altri professionisti che realizzano video per clienti terzi e che necessitano rapidamente di sincronizzazioni di musiche al proprio girato.
Da quanto sopra, risulta fondamentale informarsi e ottenere le licenze di sincronizzazione ancor prima di aver effettuato la stessa sincronizzazione. Altrimenti si corre il rischio di impiegare tempo e risorse in un’operazione che – troppo tardi – si scopre di non poter giuridicamente realizzare. Difatti, in assenza delle licenze suddette (parimenti nel caso in cui non si sia riusciti a rintracciare gli aventi diritto, nonostante i tentativi messi in atto) se si pubblica e sfrutta il video sincronizzato, il produttore fonografico e/o l’editore o autore potranno agire legalmente in sede civile (per richiedere il risarcimento dei danni, oltre che il ritiro del video dal commercio) e in sede penale.
Cosa accade se invertiamo le parti, ovvero se ci poniamo dalla parte del titolare del fonogramma che voglia realizzarne un videoclip usando, in tutto o in parte, immagini audiovisive di terzi? Dovremo rifare a contrario il ragionamento fin qui esposto (diamo per assodato che si dovrà ottenere anzitutto licenza di sincronizzazione dall’editore/autore): si contatterà il produttore audiovisivo (indicato, di norma, nei titoli di testa e di coda del video, oltre che nei supporti ove sia riprodotto, mediante una dicitura come «una produzione XY ©2012») che potrà rilasciare o meno licenza di sincronizzazione del video, a propria discrezione.
Di fronte a tutto ciò, alcuni potrebbero optare (per semplificare e risparmiare) per opere o fonogrammi soggetti a licenze Creative Commons (licenze su cui spesso abbiamo scritto in passato e a cui rimandiamo per approfondimenti), pensando di «risolvere» facilmente il tutto… Attenzione, non è affatto detto, la licenza specifica applicata all’opera potrebbe rendere impossibile la sincronizzazione, qualora ad es. sia vietata la creazione di opere derivate (quale sarebbe l’audiovisivo finale) oppure ne sia vietato l’uso commerciale (evidente per chi vuol fare lucro con l’audiovisivo). Quindi si valuti attentamente se la licenza Creative Commons abbinata all’opera in parola sia davvero utile per effettuare le sincronizzazioni, senza incompatibilità quanto ai diritti.