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Home Articoli

Quali alternative alla SIAE?

24 Giugno 2013
in Articoli, Diritti d'autore, Music Business
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L’aumento della quota associativa annuale della SIAE, sta inducendo molti autori a pensare di interrompere il rapporto, in quanto i proventi raccolti sono inferiori alla quota annuale, o di iscriversi a società di gestione collettiva straniere. Tala scelta non va però fatta a cuor leggero: gli aspetti e le conseguenze sono numerosi, vanno contestualizzati a seconda delle esigenze.
Vediamone una breve panoramica, favorendo una riflessione più ampia e ragionata.

Anzitutto, la prima scelta potrebbe essere quella di iscriversi in SIAE non già come associato bensì come mandante SIAE sezione Musica.

In tale caso, le differenze e analogie rispetto al trattamento da associati sono le seguenti:

a) pari servizi quanto alla gestione delle opere musicali, con deposito delle opere, gestione delle licenze relative, incasso dei compensi generati, ecc.;
b) pari doveri (difatti il mandante è soggetto, nel caso, alle medesime sanzioni disciplinari);
c) iscrizione con procedura analoga a quella associativa (va sempre depositata almeno un’opera musicale contestualmente, ecc.);
d) una quota di iscrizione e annuale inferiore (pari, per il 2013, a un’istruttoria di mandato di € 162,66 e a una quota annuale di € 61);
e) assenza del diritto di elettorato attivo e passivo (dunque l’esclusione dalla vita associativa e politica dell’ente);
f) assenza del diritto ai contributi del Fondo di Solidarietà (recentemente riformato, con un nuovo regolamento del 28 febbraio 2013), tuttavia di difficile accesso in generale e limitato a casi particolari.

Precisiamo che se si è già iscritti in SIAE come associati, si dovrà procedere alla trasformazione della propria iscrizione in SIAE come mandante ex novo (pagando dunque la quota di iscrizione relativa, oltre a quella per il primo anno), visto che si è sottoposti a una disciplina interna difforme. Si potrà mantenere il medesimo numero di posizione SIAE che si aveva come associati, effettuando un trasferimento dalla posizione da associato a quella di mandante (versando diritti di bollo pari a € 32) compilando e spedendo alla sede SIAE di Roma la relativa modulistica; in ogni caso, il mutamento di rapporto avrà effetto solo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Pertanto, oggi si potrà lasciar scadere il rinnovo del rapporto associativo oppure recedere espressamente dal rapporto in qualità di associato SIAE, per poi iscriversi come mandante (l’ente assegnerà un nuovo numero di posizione all’iscritto). Oppure si potrà chiedere direttamente la trasformazione del rapporto di adesione in corso d’anno, versando quanto dovuto per tale mutamento.

Detto ciò, si può comunque pensare all’iscrizione presso un’analoga società di gestione collettiva estera, attirati magari da quote associative apparentemente più basse, servizi presentati in maniera più moderna, ecc. Oltretutto la maggior parte delle società di collecting sparse in tutto il mondo sono oggi in accordo tra loro (società cd. «consorelle»), per cui basta essere associati ad una per poter fruire della gestione delle opere anche negli altri Paesi. Si veda anche questo nostro precedente articolo circa il funzionamento delle società di collecting negli USA.

Detto questo, non sempre è meglio ciò che in prima battuta può apparire tale; invitiamo a soppesare tutti gli aspetti in gioco, tra i tanti in particolare quanto segue:

a) ogni società di gestione ha regole proprie, da approfondire nel dettaglio prima di associarsi (quali sono precisamente i diritti? e gli obblighi? quali sono tutte le tariffe? ecc.). Inoltre una società potrebbe restringere l’accesso in presenza di determinati requisiti (ad es. l’americana Harry Fox Agency ammette l’iscrizione ai soli editori, la connazionale SESAC accoglie iscritti solo su invito espresso, ecc.). Consigliamo comunque di rivolgersi a società europee, le quali garantiscono una certa uniformità di trattamento e regole – si pensi ad es. che negli Stati Uniti il mercato è totalmente liberalizzato, con tante società in concorrenza tra loro, mentre in Europa vi è solo una società in monopolio, legale o di fatto, presso ogni Paese;

b) si viene in ogni modo sottoposti alla normativa di un Paese estero, della quale si può sapere poco o nulla e in caso di necessità trovare un consulente (un avvocato, un commercialista, ecc.) in materia potrebbe essere impegnativo e molto costoso;

c) il rapporto con gli uffici si complica, vista la distanza fisica e le eventuali difficoltà linguistiche;

d) il rapporto associativo si complica, con evidenti difficoltà a partecipare alla vita sociale, anzitutto per la distanza geografica;

e) le tempistiche di raccolta dei compensi possono dilatarsi, oltre al fatto che i compensi subiranno una riduzione supplementare: se ad es. l’opera di autore iscritto all’estero viene sfruttata in Italia, la SIAE – che raccoglie i compensi nel territorio – invierà quanto raccolto alla società estera almeno con 6 mesi di intervallo, nonché trattenendo una propria provvigione del 3%, infine al ricevimento la società estera tratterrà la propria percentuale prima di pagare l’autore;

f) in ogni caso, per le utilizzazioni poste in essere in Italia sarà sempre e solo la SIAE a effettuare la raccolta dei compensi, secondo le solite regole di ripartizione, il che rende più complicato fare eventuali verifiche o contestazioni (che si dovranno rivolgere alla società straniera, la quale si rivolgerà poi a quella italiana e via di seguito);

g) è probabile che la società straniera richieda all’iscritto un conto corrente estero, con evidenti complicazioni operative, fiscali e relative spese;

h) è possibile che la società renda un numero limitato di servizi, obbligando a iscriversi a più società; ad es. negli Stati Uniti ci si deve iscrivere a quattro società diverse per poter ottenere servizi analoghi a quelli forniti dalla SIAE (ASCAP/BMI/SESAC per le pubbliche esecuzioni, Harry Fox Agency per la stampa di supporti, il Copyright Office di Washington per avere prova di data certa e paternità, SoundExchange per la gestione dei diritti online);

i) come iscritti a una società estera, non si partecipa alle ripartizioni «supplementari» (ovvero quelle non analitiche, che si effettuano sui compensi raccolti ma non distribuiti per vari motivi) che le società effettuano solo per i propri associati nazionali;

j) i costi (associativi, annuali, ecc.) possono essere inferiori o assenti, rispetto a quelli della SIAE; però si badi che un minore o assente costo può essere compensato dalla trattenuta di una percentuale più elevata;

k) è possibile che vengano offerti servizi diversi o ulteriori, nonché una maggiore efficienza o modernità in determinati settori (sempre, sia chiaro, per quanto svolto nel Paese di competenza, visto che in tutti gli altri territori provvederanno le relative società nazionali).

Da ultimo non si dimentichi che è possibile essere iscritti a più società di gestione collettiva, però si badi di richiedere sempre l’esclusiva limitata a territori o diritti determinati in ogni società. Per capire meglio facciamo un esempio: posso essere iscritto in SIAE, poi effettuare una limitazione di mandato (da associato o da mandante, nulla cambia) chiedendo di esonerare la SIAE da ogni competenza nel territorio tedesco, poi iscrivermi alla GEMA tedesca e limitare il mandato alla medesima per il solo territorio tedesco; ergo, per gli sfruttamenti mondali tranne la Germania, provvederà la SIAE, per gli sfruttamenti in territorio tedesco invece sarà competente la GEMA (che mi rendiconterà e pagherà direttamente, senza passare dalla SIAE).

Solo dopo una riflessione che tenga conto di quanto sopra si potrà decidere consapevolmente il da farsi e, dunque, tutelare la propria posizione con la miglior scelta possibile.

Per un autore con ambizioni pare imprescindibile avvalersi di una società di gestione collettiva: non è infatti realistico pensare oggi a un’alternativa efficace, gestendosi da soli, a meno che non si ragioni in un’ottica differente, mirata non tanto ai compensi e alle licenze quanto alla maggior diffusione possibile, adottando ad es. le licenze Creative Commons – su cui abbiamo già scritto in passato – di fatto non compatibili con l’iscrizione in società di gestione collettiva.

Questo articolo appare, in altra forma, sul numero di giugno 2014 del mensile Chitarre

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