Nonostante i molti dubbi che possono venire sulle questioni legali relative all’incisione di una cover, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di una procedura quanto mai semplice.
Chiariamoci: cosa intendiamo esattamente per “cover”? Si tratta di prendere un’opera musicale composta da altri (indipendentemente dal fatto che sia stata incisa o meno in passato e da chi: non ci interessa qui il profilo produttivo/artistico), suonare e incidere ex novo una nostra versione.
Il tutto – attenzione – senza mutare sensibilmente melodia, testo o struttura del pezzo originario (così come composto dall’autore). Invece, se si interviene in maniera sostanziale su melodia (ad es. aggiungendo una nuova melodia o modificando la linea esistente ben oltre la normale interpretazione resa dal cantante), testo (ad es. traducendolo in un’altra lingua o aggiungendo un testo nuovo) o struttura (ad es. stravolgendo la sequenza delle varie parti, eliminandone alcune) non si tratterà di semplice cover bensì di una elaborazione: dovremo ottenere il permesso preventivo degli aventi diritto (ovvero dell’editore musicale o in sua assenza degli autori/compositori, da contattare direttamente).
Precisato quanto sopra, il resto è minimo adempimento e non dovremo fare nulla di diverso da quanto facciamo con le registrazioni di nostre opere. Quindi in fase di stampa di supporti o sfruttamenti in digitale, l’utilizzatore (il produttore che procede alla stampa o il music provider) dovrà provvedere a versare quanto richiesto dalla SIAE quanto a compensi per diritti d’autore delle opere incise, tramite le licenze usuali. Certo, se gli autori e i compositori della cover non avessero conferito mandato a nessuna società di gestione collettiva del mondo (come la SIAE) dovremo allora richiedere direttamente il permesso scritto agli aventi diritto, ma si tratta di un’ipotesi non frequente.
Infine, se volessimo realizzare un videoclip della registrazione fonografica, il discorso muterebbe: poiché il c.d. diritto di sincronizzazione, ovvero l’abbinamento di opere musicali a immagini in movimento (parte del diritto di elaborazione), è gestito direttamente dagli aventi diritto (ovvero dell’editore musicale o in sua assenza degli autori/compositori) e non invece dalle società di gestione collettiva, sarà necessario richiedere e ottenere una preventiva autorizzazione direttamente agli aventi diritto. Se il videoclip invece documenta la semplice esecuzione musicale del brano stesso (es. ripresa live dei musicisti o dello strumentista per un video didattico), allora, secondo la dottrina giuridica prevalente, tale abbinamento di musica e immagini non realizza una sincronizzazione e non sarà necessaria alcuna preventiva richiesta per tale sfruttamento.