Negli ultimi articoli pubblicati su questo sito abbiamo illustrato le funzionalità e i vantaggi del nuovo borderò online per l’Organizzatore e per il Direttore dì Esecuzione; in questo articolo andremo invece a vedere la novità introdotte da SIAE sia per quanto riguarda le modalità di accertamento delle irregolarità che per le sanzioni alla falsa programmazione.
È sempre utile ricordare che il Programma Musicale (o borderò) è il documento (fino a luglio 2016 unicamente cartaceo) che la SIAE fornisce all’Organizzatore in seguito alla richiesta del permesso per l’evento affinché, una volta compilato dal Direttore d’Esecuzione (cioè l’artista che si è esibito) venga riconsegnato alla società con l’elenco di tutte le opere che sono state eseguite durante la serata. La finalità del PM è quella di effettuare una ripartizione dei proventi da diritto d’autore tra gli aventi diritto delle opere eseguite il più possibile vicina all’effettivo utilizzo delle stesse.
Posto che il PM cartaceo e le sue regole di compilazione continuano ad esistere, vogliamo qui concentrarci sulla nuova modalità di accertamento della compilazione irregolare, nell’ottica intrapresa da SIAE di digitalizzazione del processo di individuazione repertorio e rendicontazione. Infatti per contrastare il fenomeno dell’alterazione della programmazione, parallelamente al nuovo PM digitale è stato predisposto un processo di controllo automatico dei borderò denominato Programmi Puliti. Questo software, sfruttando innovativi strumenti di analisi, calcola la probabilità di presenza di falsa programmazione nei borderò cartacei e digitali, per ogni direttore dell’esecuzione, locale ed organizzatore con i quali SIAE interagisce. A fronte dei risultati ottenuti, vengono individuati i locali presso cui effettuare gli accertamenti riservati; gli esiti di tali accertamenti vengono infine confrontati con quanto dichiarato nel PM consegnato per valutare eventuali irregolarità nella compilazione.
La nuova modalità di gestione dei PM permette dunque di avere rispetto a quanto accadeva in passato, un riscontro immediato della falsa programmazione; sarà quindi più facile individuare chi sbaglia, ma anche molto più veloce accertare una semplice negligenza o inesattezza prima che abbia ripercussioni negative sulla ripartizione.
Tutto ciò premesso, andiamo ora a vedere quali sono le nuove sanzioni in caso di accertamento di compilazione irregolare partendo da quelle a carico dell’Organizzatore dell’evento. Il titolare del permesso infatti, oltre a dover riconsegnare il borderò a SIAE, è tenuto ad assicurarsi che il Direttore d’esecuzione l’abbia compilato correttamente, al fine di evitare le seguenti sanzioni:
- Per la mancata riconsegna: una penale pari al 30% del compenso per diritto d’autore relativo al PM non riconsegnato; la misura della penale non potrà essere comunque inferiore all’importo minimo di € 25,00
- Per ogni composizione eseguita e non indicata nel PM o per ogni composizione non eseguita ed indicata: una penale per un importo fino al 5% dell’intero compenso per diritto d’autore dovuto per l’evento con un minimo di € 1,50 per ogni singolo brano. Per qualsiasi altra infrazione riguardante compilazione e sottoscrizione del PM, l’Organizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 25,00
- Dichiarazioni irregolari: pagamento aggiuntivo di una penale stabilita nella misura del 30% del compenso per diritto d’autore dovuto e non corrisposto nel caso in cui l’Organizzatore abbia rilasciato dichiarazioni atte ad indurre gli Uffici SIAE a determinare il compenso per diritto d’autore in misura inferiore a quella dovuta
L’Organizzatore non è l’unico destinatario delle sanzioni; la corresponsione di queste somme a titolo di penale infatti, non esclude le sanzioni stabilite a carico del compilatore e del firmatario del PM irregolare, qualora si tratti di un associato/mandante SIAE.
Le sanzioni previste dal Regolamento Generale sono di diversi ordini:
- Annullamento dei PM irregolari: se vengono accertate irregolarità tra il 20% e il 40% vengono esclusi dalla ripartizione tutti i PM di tutte le esecuzioni dello stesso Direttore d’Esecuzione nel semestre in cui è stato effettuato l’accertamento e fino a 4 semestri successivi nel caso di recidiva con irregolarità oltre il 40%
- Sanzioni disciplinari: se in seguito allo svolgimento di un procedimento disciplinare interno si dovesse accertare un comportamento scorretto, le sanzioni previste vanno dalla semplice diffida, alla penale fino ad arrivare all’esclusione per le violazioni più gravi
- Eventuali conseguenze civili e/o penali: l’applicazione delle suddette sanzioni non esclude eventuali conseguenze in ambito civile o penale nel caso in cui il comportamento posto in essere dall’iscritto abbia procurato a se o a terzi un ingiusto profitto con altrui danno
È doveroso infine segnalare che il decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017 di attuazione della c.d. Direttiva Barnier ha assegnato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nuove funzioni di vigilanza e sanzionatorie; in virtù di questa previsione in tutti i casi sopra menzionati SIAE si riserva di procedere alla segnalazione all’AGCOM in quanto Organo competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative, da € 20.000 a € 100.000.
Concludiamo invitando i gestori dei locali e gli artisti ad utilizzare il portale e l’app mioBorderò al fine di ridurre al minimo i possibili errori nella compilazione del PM e a voler sempre agire al massimo della correttezza nello svolgimento del proprio lavoro.