Il 9 luglio 2008 SCF Società Consortile Fonografici, che da otto anni operava in forma di società consortile, ha ufficialmente assunto la forma giuridica del Consorzio, assumendo la denominazione di SCF Consorzio Fonografici.
Prendendo in esame i cambiamenti avvenuti in concreto nella nuova formulazione dello Statuto e nei rapporti fra la società e i singoli mandanti, cerchiamo di capire meglio le ragioni di questa innovazione e le conseguenze che ne sono derivate.
SCF Consorzio Fonografici è la struttura che in Italia gestisce collettivamente i diritti connessi a compenso, ovvero quei diritti connessi al diritto d’autore che la legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore, da qui in avanti l.a.) protegge agli articoli 72 – 73 – 73 bis.
Nel linguaggio giuridico, si intende per produttore fonografico “la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni” (art. 78 l.a.) e la legge riconosce tutela giuridica a questa figura imprenditoriale sin dal momento in cui essa provvede ai costi di registrazione del “master“, ossia la matrice dell’opera musicale utilizzata poi per le successive duplicazioni o digitalizzazioni dell’opera.
Ai sensi dell’art. 73 l.a. il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, “hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi”. Inoltre, gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato, hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro (art. 73 bis l.a.). La legge quindi, riconosce questo importante diritto al produttore il quale avrà il compito di provvedere personalmente alla riscossione dei propri compensi, recandosi singolarmente dagli utilizzatori del suo repertorio o rivolgendosi ad una società di gestione collettiva per incassare la quota di sua spettanza.
A questo punto l’intervento di SCF risulta fondamentale, in quanto gioca un ruolo decisivo nell’attività di gestione dei diritti connessi e di raccolta e ripartizione dei compensi per l’utilizzazione dei fonogrammi a mezzo delle trasmissioni radiofoniche e televisive, della diffusione in luoghi come discoteche, sale da ballo; per le utilizzazioni della musica da sottofondo e d’ambiente nei negozi, supermercati, bar, ristoranti, studi professionali, palestre, eventi; per le utilizzazioni di musica e videoclip attraverso il web e le ultime tecnologie delle telecomunicazioni (webTv, web radio, mobile casting). L’utilità di aderire a una organizzazione dedita al coordinamento dell’attività delle società discografiche è quindi senza dubbio evidente. Il singolo produttore non può occuparsi da solo di negoziare tutte le utilizzazioni del proprio repertorio, mentre con l’aiuto di una società di gestione collettiva può inevitabilmente incrementare la diffusione delle proprie opere e la raccolta dei compensi ex artt. 73 e 73-bis, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge.
Nel dettaglio, SCF si occupa di negoziare i contratti con gli utilizzatori, di riscuotere e ripartire i compensi, di prestare servizi di carattere tecnico amministrativo utili per lo svolgimento dell’attività di gestione dei diritti, di tutelare gli interessi collettivi dei produttori e, nei limiti del mandato ricevuto, anche quelli individuali, rendendosi promotrice di azioni per la repressione della pirateria musicale, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.
SCF inoltre, gestisce i diritti digitali dei produttori, quali il diritto di simulcasting, che consiste nel ritrasmettere via Internet le trasmissioni radiofoniche e/o televisive, in contemporanea con la diffusione via etere; il diritto di webcasting, cioè di rendere possibile l’ascolto di musica via Internet secondo le diverse modalità interattive e non interattive, dalla messa a disposizione di registrazioni musicali su Internet per il solo ascolto (streaming) alla possibilità di riascoltare emissioni televisive o radiofoniche on demand; il diritto di downloading e ogni altro utilizzo di musica registrata attraverso reti TLC e in particolare di telefoni cellulari (mobilecasting).
SCF non si occupa dei diritti di sincronizzazione, che sono gestiti personalmente dai singoli produttori. Rientra invece nella sua competenza la distribuzione dei compensi per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi ai sensi dell’art. 71–septies l.a. (compenso per copia privata). Tale compenso viene raccolto per legge dalla SIAE, la quale provvede a ripartirne il 50% ai produttori di fonogrammi attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative (SCF, AFI, AUDIOCOOP).
Costituita nel febbraio del 2000, SCF assunse dapprima una forma societaria (società consortile per azioni) che vedeva la partecipazione di nove fra le maggiori case discografiche italiane: Universal Music Italia, Sony BMG, EMI Music Italy, RTI, Sugar, Warner, Time, Nar International, Edel Italia. Attualmente assistiamo a un mutamento di forma giuridica dell’ente, che da società di capitali ha oggi assunto la forma di Consorzio fra più imprese.
Il Consorzio è disciplinato dal codice civile agli articoli 2602 e ss. ed è considerato come quel contratto con il quale più imprenditori appartenenti tutti ad uno stesso ramo di attività (o di attività connesse) “istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Il Consorzio non svolge attività di impresa e non costituisce di per sé uno strumento diretto di lucro, quanto piuttosto uno strumento di cooperazione tra imprenditori che produce condizioni favorevoli per l’attività economica di ciascun consorziato; questa organizzazione comune è caratterizzata dallo scopo mutualistico in quanto è diretta ad assicurare all’impresa di ciascun partecipante migliori opportunità di profitto.
Nel caso in cui il Consorzio si costituisca in forma di società per azioni, assumerà la forma di una società consortile (disciplinata all’art. 2615 del codice civile), il cui oggetto primario sarà quello di svolgere una propria attività economica.
Analizziamo ora nel dettaglio i cambiamenti avvenuti.
Quando SCF aveva forma giuridica societaria, per diventare soci era necessario avere un repertorio originale pari ad almeno trenta album prodotti o alternativamente, l’aver pubblicato almeno tre album nuovi e originali in ciascuno nei due anni precedenti. Fondamentale era inoltre l’aver realizzato per due anni consecutivi un fatturato annuo di almeno 250.000,00 euro per la vendita dei supporti fonografici, essere iscritti alla Camera di Commercio e non avere riportato condanne penali.
Secondo l’attuale Statuto, per diventare consorziati è necessario essere produttori fonografici residenti all’interno dell’Unione Europea, ossia avere per primi realizzato la fissazione di una interpretazione musicale, oppure essere titolare di una licenza per l’Italia di uno più cataloghi fonografici e relative etichette, o ancora essere titolare dei diritti su uno o più Videogrammi e/o Video Musicali. Indispensabile ancora oggi l’iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. e al Repertorio economico Amministrativo (R.E.A.).
Chi desidera diventare consorziato è obbligato a formulare domanda al Consiglio di Amministrazione e, in caso di accettazione, versare una quota “una tantum” di euro 500,00 che andrà ad alimentare il fondo consortile. Questa quota, secondo quando sancito in Statuto, può subire aggiornamenti da parte del Consiglio di Amministrazione (CDA). Inoltre i consorziati sono obbligati a contribuire ai costi di funzionamento del Consorzio proporzionalmente ai proventi incassati tramite lo stesso, sulla base di un piano dei costi di funzionamento predisposto ogni anno dal CDA il quale, una volta approvato, impone ai consorziati di anticipare annualmente le suddette spese di funzionamento e di conguagliarle poi a fine anno, sulla base dei proventi riscossi da SCF. Le modalità di determinazione di queste quote sono quindi decise dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno, il quale approva anche il piano delle ripartizioni dei proventi riscossi per conto dei consorziati e provvede a ripartire i compensi su base trimestrale.
Il CDA è eletto dall’Assemblea dei consorziati ogni due anni. Di conseguenza appare evidente come un primo vantaggio dell’aderire a SCF in qualità di consorziati consista nell’acquisizione del diritto di intervento e di voto che si possiede in Assemblea. Quest’ultima decide su: a) nomina e revoca Consiglieri di Amministrazione; b) nomina e revoca Collegio Revisori dei Conti; c) approvazione conto economico e stato patrimoniale; d) ratifica del conto preventivo deliberato dal CDA; e) promozione, rinuncia o transazione dell’azione di responsabilità contro i consiglieri; f) modifiche allo Statuto; g) nomina dei Liquidatori.
Assunta la qualifica di consorziato, ogni soggetto possiederà una quota di partecipazione uguale agli altri e sarà inserito nella classe di appartenenza, sulla base del fatturato generato complessivamente nel triennio solare precedente (per fatturato si intende l’ammontare dei compensi complessivamente distribuiti da SCF ai consorziati in tale periodo).
Al momento i consorziati sono distinti in quattro classi che presentano ingenti differenze nel momento in cui si trovano di fronte alle votazioni:
– Classe A: include i consorziati il cui fatturato annuo sia inferiore a € 10.000,00. Essi hanno un limitato potere di rappresentanza in quanto, nell’Assemblea dei consorziati, ciascun appartenente a questa Classe ha diritto ad un solo voto.
– Classe B: include i consorziati il cui fatturato sia pari o superiore a € 10.000,00 ma inferiore a € 300.000,00. Essi hanno diritto a 8 voti ciascuno.
– Classe C: il fatturato di tali iscritti oscilla fra i 300.000,00 e i 500.000,00 euro e il potere di voto è di gran lunga superiore (80 voti a testa).
– Classe D: comprende coloro il cui fatturato eccede i 500.000,00 con diritto a 1000 voti ciascuno.
Ad un primo esame, risulta quindi assai limitato il potere decisorio in capo ai consorziati di classe A, che pare abbiano anche un ridotto potere rappresentativo nel momento in cui vanno a costituire le liste elettorali per la candidatura alla direzione: ogni lista infatti, in ragione della classe di appartenenza, deve rappresentare almeno 80 voti. Una soglia difficile da raggiungere da parte dei consorziati appartenenti alla prima categoria.
Altri diritti dei consorziati si rinvengono poi nello Statuto, nel momento in cui si concede ai membri la facoltà individuale di prendere visione ed estrarre copie del libro dei Consorziati, dei verbali delle assemblee, dei verbali del CDA.
I produttori fonografici non hanno però l’obbligo di aderire al Consorzio per poter usufruire della intermediazione di SCF, in quanto, alternativamente alla facoltà di diventare consorziati, i produttori possono conferire mandato a SCF per la gestione dei diritti connessi e per ottenere i medesimi servizi, analogamente a quanto avveniva in passato.
Si tratta di un mandato a titolo oneroso e il compenso dovuto è determinato in base a una percentuale proporzionale al fatturato percepito dal mandante tramite SCF. Secondo il vecchio contratto di mandato predisposto prima della trasformazione di SCF in Consorzio, non vi erano margini percentuali entro i quali il CDA poteva determinare le quote, ma nelle sue statuizioni l’organo direttivo aveva sempre predisposto una percentuale pari al 10-12% dei proventi maturati, a seconda degli anni e degli investimenti sostenuti dalla società. Con il nuovo mandato, tale percentuale è annualmente stabilita dal CDA e può variare fra un minimo del 15% del fatturato a un massimo del 25%. Il contributo viene corrisposto trimestralmente, dietro presentazione del rendiconto dell’attività compiuta nel periodo di riferimento. Ovviamente SCF può decidere di compensare i contributi dovuti con i compensi spettanti al mandante. Per l’anno in corso, secondo il piano dei costi di funzionamento del 2008, il CDA ha stabilito che la percentuale sui proventi incassati da corrispondere a SCF, sia da parte dei mandanti sia da parte dei consorziati, è pari del 23% del fatturato maturato; è però prevista una maggiorazione di due punti percentuali per coloro che aderiscono al mandato che verrà applicata al conguaglio annuale. Quindi al momento, i mandanti pagano il 25%, i consorziati contribuiscono con il 23% dei loro incassi.
Nel caso del mandato, SCF svolge l’incarico conferitole senza però acquisire poteri di rappresentanza e senza esclusiva. In particolare, essa svolge le medesime attività che compie nei confronti dei consorziati e gestisce gli stessi diritti, ovvero riscuote e ripartisce i compensi relativi alle utilizzazioni del repertorio.
L’incarico che il mandante conferisce a SCF è valevole anche per tutto il repertorio futuro, fatto salvo il diritto del mandante (come anche del consorziato), di escludere alcuni fonogrammi dalla suddetta gestione e di limitare anche i diritti gestiti da SCF. Per tali ipotesi, sono previsti due allegati relativi uno alle limitazioni di repertorio/territorio e l’altro alle esclusioni dei diritti, che il mandante può sottoscrivere direttamente all’atto del conferimento o in un momento successivo. Si tratta di un mandato conferito a tempo indeterminato salva la possibilità per entrambe le parti di revocarlo o di rinunciarvi in presenza di giusta causa. Di conseguenza, anche i contratti di utilizzazione conclusi da SCF con i terzi durante il periodo contrattuale, perderanno la loro efficacia dalla data in cui la revoca o la rinuncia avranno effetto.
Attualmente in Italia SCF è l’unica società che interviene nella intermediazione collettiva dei diritti a compenso spettanti ai produttori dei fonogrammi. In seguito ad una attenta disamina delle caratteristiche sopra elencate, occorre quindi che il discografico rifletta su quale sia l’effettivo e personale vantaggio dell’aderire a SCF in qualità di consorziato o di semplice mandante: è necessario che egli valuti la propria attività discografica e sulla base di questa effettui un’analisi preventiva delle future utilizzazioni e di quanto il relativo potere di rappresentanza andrà in futuro ad incidere sulle delibere del Consorzio.
Fin dal momento della sua costituzione, SCF ha subito registrato uno sviluppo esponenziale, come è stato testimoniato anche il 27 ottobre u.s. nel corso della presentazione del nuovo Consorzio presso le sedi della Triennale di Milano: oltre ai sempre più numerosi contratti di mandato (che sono oggi più di 250), si è assistito ad una crescita di produttività e di fatturato che hanno generato anche l’implementarsi delle risorse umane impiegate per la gestione dell’attività. SCF ha deciso quindi di assumere una nuova forma giuridica, che indubbiamente aderisce maggiormente a un principio di democraticità nella gestione e direzione dei vertici: esso infatti apre formalmente le porte anche ai piccoli e medi imprenditori della discografia italiana e internazionale nel momento in cui elimina le differenze fra soci e non soci e permette a tutti i consorziati di partecipare alla formazione dei nuovi organi sociali. Il presidente Gianluigi Chiodaroli, ha commentato: “oggi si apre una nuova e importante fase nella storia di SCF. Consorzio è sinonimo di unità: una forza che intendiamo sostenere e promuovere come spirito di coesione tra imprese di grandi dimensioni e imprese di piccole dimensioni. La forza di un’unità che deve poi ritornare a ciascuno dei consorziati, sotto forma di servizio, sempre più professionale, veloce, trasparente e di crescente soddisfazione”.