Vediamo di ricostruire, molto brevemente e senza pretese di esaustività , la situazione dell’IVA sugli spettacoli nel nostro Paese, tema in se’ complesso. La legge di riferimento sull’IVA e’ il D.P.R. n. 633 del 1972, che alla Tabella C prevede le attività di spettacolo soggette ad IVA ordinaria del 20%, riassumibili cosi’: 1) spettacoli cinematografici; 2) spettacoli sportivi; 3) esecuzioni musicali; 4) spettacoli teatrali, concerti ed altro; 5) mostre, fiere ed esposizioni; 6) diffusione radiotelevisiva. Scorrendo invece la Tabella A parte terza (“Beni e servizi soggetti all’aliquota IVA del 10%“) leggiamo quali di queste attività siano soggette all’IVA agevolata del 10% (altrimenti ordinaria) al punto 119 “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali” ed al punto 123 “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti“.
Su questi ultimi e’ stato precisato che i “contratti di scrittura” del punto 119 vanno intesi concernenti tutti i tipi di spettacolo indicati al punto 123, come da interpretazione autentica (dunque vincolante e retroattiva, applicabile ai processi pendenti) resa nell’art. 1 comma 300 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006). Quindi anche ai contratti di scrittura per concerti vocali e strumentali (tra i quali, per inciso, secondo autorevoli letture non e’ possibile annoverare le prestazioni del Disc-Jockey, da considerarsi altro tipo di esecuzioni musicali e soggette a regime ordinario). La disposizione della Finanziaria 2007 ha fornito un’interpretazione difforme da quella della Risoluzione 83/E del 2004 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ultima cercava di restringere l’applicabilità dell’IVA agevolata al 10% ai soli “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista” giocando sul “punto e virgola” separatore che si trova nel testo per discernere gli ambiti di applicazione. Ha invece accolto quanto statuito a livello europeo, per la precisione con la sesta direttiva comunitaria in materia di IVA, la n. 77/388/CEE (per la determinazione della base imponibile uniforme europea) nonche’ da quanto affermato dalle Commissioni Tributarie di Parma e Firenze nel 2006 con diverse pronunce.
D’altra parte per contratti di scrittura “connessi” di cui al punto 119 si devono intendere, per la miglior interpretazione, sia quelli relativi alle prestazioni artistiche che alle prestazioni tecniche finalizzate “direttamente strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali” come individuati al punto 123 (si veda ad es. la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 138/E del 2001).
Tra le recenti pronunce oggetto di dibattito troviamo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 393 del 28 dicembre 2007, con la quale l’Agenzia si e’ pronunciata, in un rapporto tra produttore ed organizzatore, per un’interpretazione del seguente tenore: “sono invece escluse dall’ambito applicativo del n. 119) della Tabella A, Parte III le prestazioni di servizi rese da soggetti coinvolti nell’allestimento dello spettacolo, che siano preordinate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali (es. fornitura di service, pianoforti, palchi, affitto locali, ecc.)“, in quanto costituenti (secondo l’Agenzia nella pronuncia citata) generiche prestazioni di servizi. Motivando questo orientamento l’Agenzia espone una concezione ove il produttore e’ visto come un acquirente di servizi separati, mediante contratti separati presso diversi fornitori, da rivendere successivamente in un unico “pacchetto” all’organizzatore. Giustificandosi, pertanto, l’aliquota ordinaria.
Per alcuni esperti del settore le affermazioni dell’Agenzia sarebbero del tutto coerenti e in linea con il comma 300, poiche’ solo il rapporto produttore-artista rientrerebbe nell’alveo delle agevolazioni (in quanto scrittura artistica), mentre il rapporto produttore-organizzatore delineerebbe un normale contratto di servizi, esulante dalla ratio agevolatrice del solo artista. Cio’ perche’, in ossequio a questa lettura, il contratto di scrittura artistica potrebbe essere solamente un contratto d’opera, dunque diverso da quello stipulato tra produttore ed organizzatore. Per l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione citata, i contratti di scrittura artistica concernerebbero esclusivamente le prestazioni rese da soggetti che forniscono un apporto innovativo o interpretativo, a carattere professionale o personale. Su cio’ che debba considerarsi “innovativo o interpretativo” e’ aperta la piu’ ampia diatriba tra gli esperti del settore, irta di contrasti a causa anche di una lacuna legislativa che definisca meglio l’area di attività riconducibili.
Precisiamo che il ruolo del “produttore” nella prassi puo’ essere svolto anche da un’agenzia, un impresario e simili, mentre per “artista” si deve intendere, oltre all’artista interprete esecutore, anche l’eventuale compagnia teatrale o complesso orchestrale (costituito ad es. nelle cd. “unità agibili“): accade in sostanza che l’organizzatore, per evitare la complessa gestione degli adempimenti connessi all’evento, acquisti l’intero “prodotto artistico” già pronto a cura del produttore, in regola con le assunzioni e regolarizzazioni amministrative degli artisti coinvolti.
In punta di diritto, ci limitiamo ad accennare come quanto esposto dall’Agenzia delle Entrate nella pronuncia n. 393/07 sia leggibile in un’ottica piu’ ampia di quanto appaia in prima battuta, poiche’ se l’Agenzia esclude l’applicabilità al caso in esame del n. 119 nulla dice in contrario all’ipotesi di applicare, al medesimo caso, le categorie del n. 123, ottenendo l’agevolazione richiesta. Vista la complessità dell’argomento, rimandiamo comunque ulteriori approfondimenti in merito ad un futuro scritto ad hoc.
Da ultimo segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 9 gennaio 2008 e’ intervenuta riguardo ad un’altra tipologia di spettacolo, cioe’ le manifestazioni pirotecniche, anche accompagnate da musica preregistrata a sincrono con la pirotecnica (cd. “manifestazioni piromusicali“). In tale pronuncia l’Agenzia fa leva sulla distinzione tra prestazioni spettacolistiche e prestazioni artistiche, le prime concernenti il rapporto tra l’organizzatore degli spettacoli e gli spettatori (punto n. 123 della Tabella A parte terza), le seconde il rapporto tra gli artisti e l’organizzatore (punto n. 119 della stessa Tabella).
Ebbene, stante il realizzarsi dello spettacolo pirotecnico sincronizzato con una base musicale preregistrata, ne escluderebbe, secondo l’Agenzia, il carattere di “concerto vocale o strumentale” e comunque di prestazione spettacolistica, rifluendo nell’ambito di applicazione del regime IVA ordinario. A sostegno si adduce un duplice argomento: 1 la musica funge da mero accompagnamento preregistrata della manifestazione principale, quella pirotecnica, mancando completamente una qualsiasi esecuzione di musica “dal vivo” di alcun artista; 2 le attività piromusicali non sono espressamente previste dalla Legge sull’IVA ne’ sarebbero riconducili ad alcuna di quelle citate tra le attività a regime agevolato, in virtu’ della tassatività dell’elencazione di legge.
Puntualizzando, la pronuncia dell’Agenzia delle Entrate e’ intervenuta a proposito di un caso ove l’organizzatore della manifestazione piromusicale domandava l’applicazione del regime agevolato per i compensi dovuti all’impresa fornitrice delle prestazioni pirotecniche. Trovando infine sconfessata la propria posizione.
Si tenga nel dovuto conto quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate ma si ricordi che, fino ad interpretazione autentica o in ogni caso da parte organi giudiziari autorevoli come la Cassazione, la risoluzione n. 393 e la risoluzione n. 9/E restano solamente dei parere (sebbene anch’essi autorevoli e ponderati da esperti) non emanati in sede giudiziaria, adeguatamente opinabili di fronte alla magistratura ordinaria.
Si ringrazia per la collaborazione Michele Massimo Pontoriero, Segretario Generale del Sindacato SOS CLACS CISL.