Il seguente articolo è stato precedentemente pubblicato nella rubrica “Note Legali risponde” tenuta sul sito Plindo, in forma di domande specifiche degli utenti e nostre risposte. Lo ripubblichiamo qui integralmente, trovando questa forma utile per aiutare la comprensione dei nostri lettori.
Condivido sui miei social e il mio blog, il videoclip di un mio amico (iscritto alla SIAE) per aiutarlo a promuoversi. Posso farlo?
Anzitutto bisogna chiarire cosa vuol dire “condividere”: può trattarsi di un semplice link, oppure della riproduzione vera e propria del video (ad es. mediante “framing”, cioè incasellamento del video eseguibile dentro la propria pagina), con effetti ben diversi.
Nel caso di semplice link a un sito esterno, nessun problema se lo ponete nel vostro blog, perché sarete direttamente responsabili di quanto vi riproducete (salvo che non sia previsto diversamente, eventualmente, dal contratto stipulato con chi fornisce lo spazio web ove è ospitato il blog). Se invece si tratta di spazi su social network, bisogna leggere attentamente le condizioni di contratto e capire se e come potete inserire dei link nella vostra pagina. Ad es. le condizioni contrattuali attuali di Facebook paiono ammettere la pubblicazione di contenuti di terzi (non c’è una chiara disposizione in merito) che – come tutti i contenuti pubblicati – sono concessi in licenza a Facebook. Tuttavia vige il contrattuale divieto di pubblicare contenuti non autorizzati dal titolare: si dovrà avere il permesso (scritto) del titolare qualora Facebook richieda all’utente una prova dell’autorizzazione.
Nel caso di “framing” o altra tecnica che comprenda la riproduzione diretta del contenuto nella vostra pagina (detta in gergo “embedding”), vale di nuovo quanto detto sopra (in particolare, leggetevi le condizioni di utilizzo del sito che state linkando per capire se e come potete effettuare il framing: ad es. YouTube consente l’embedding ma solo dei suoi player). Però attenzione anche al diverso profilo dei diritti d’autore e connessi: se nel vostro blog incasellate un video, allora dovrete pagare i diritti d’autore tramite apposita licenza multimediale SIAE. Diversamente, se effettuate tale operazione sul sito di terzi, bisogna sapere se tale sito paga o meno la SIAE (tramite apposito accordo): per es. YouTube ha un accordo con SIAE, Facebook al momento no. Se il sito che ospita il contenuto non ha un accordo SIAE, dovreste essere voi a contattare la SIAE e chiedere come regolarizzare la situazione (all’ufficio multimediale, info.multimedia@siae.it) della vostra pagina.
Detto questo dei diritti d’autore, non confondiamoli con i diritti connessi (cioè quelli del produttore titolare del videoclip, per intenderci, nel nostro caso): dovrete sempre avere l’autorizzazione (scritta) per riprodurre il video, rilasciata dal titolare. Se il produttore è un vostro amico avrete pochi problemi, se invece si tratta di un terzo (per es. un’etichetta discografica) dovrete contattarlo e ottenere la licenza prima di utilizzare il video.