Qualche mese fa abbiamo esaminato le tappe fondamentali per diventare editori musicali; consideriamo ora l’attività del produttore discografico e gli adempimenti necessari alla costituzione di una etichetta discografica.
Occorre premettere che il produttore discografico è innanzitutto un imprenditore la cui attività principale consiste nel produrre e vendere supporti contenenti suoni o musica. L’art 78 della legge sul diritto d’autore (legge 20 aprile 1941, n. 633 – di seguito l.d.a.) lo definisce come «la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o rappresentazioni di suoni». Egli è in diretto rapporto con quei soggetti del diritto d’autore definiti agli articoli 80 e ss. l.d.a. come artisti interpreti ed esecutori, i quali eseguono i brani e li incidono sui supporti oggetto di duplicazione e commercializzazione da parte del produttore fonografico: costui, avendo investito economicamente per la realizzazione del prodotto finito in sala di registrazione (master), diviene così proprietario dello stesso.
Il primo passo per avviare qualsiasi attività di impresa è ovviamente quello di costituirsi nella forma giuridica più opportuna, in base alle risorse finanziarie del soggetto, all’ammontare dell’investimento economico prefigurato, alle esigenze del mercato. È opportuno avvalersi di professionisti competenti in materia, quali commercialisti e avvocati, per la scelta della forma giuridica più idonea al singolo caso.
Le alternative possibili e maggiormente impiegate in questo settore sono: le ditte individuali, generalmente utilizzate dai piccoli imprenditori; le società di persone, come società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in nome collettivo (s.n.c.), utilizzate quando gli imprenditori sono più di uno e decidono di «conferire beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili» (art. 2247 c.c.), rispondendo solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali in via sussidiaria (ovvero solo dopo che i creditori si siano soddisfatti sul patrimonio della società); le società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), per le quali sono necessari un investimento economico minimo di partenza e la sottoscrizione notarile dello statuto e dell’atto costitutivo, mentre la responsabilità è limitata al capitale della società senza ripercussioni sul patrimonio dei singoli soci.
Non mancano inoltre etichette discografiche costituite in forma di associazione culturale senza scopo di lucro che, per svolgere attività commerciale, si avvalgono del regime fiscale previsto dalla legge del 16 dicembre 1991, n. 398. Si tratta di un regime agevolato istituito per le associazioni sportive dilettantistiche, oggi diffusamente utilizzato anche da molte associazioni culturali. Non risulta però una forma giuridica adeguata per svolgere attività discografica in quanto si presume che tale attività sia diretta prevalentemente alla divisione di utili, fine del tutto estraneo alla normativa in tema associazionistico. Da considerare anche il fatto che i prodotti acquisiti in repertorio dal produttore costituitosi in forma di associazione senza scopo di lucro, risulterebbero di proprietà dell’associazione stessa la quale, con la sua struttura aperta e democratica, permetterebbe a qualunque socio di raggiungere i vertici direttivi e decidere quindi le sorti delle produzioni.
Dal punto di vista fiscale, le etichette discografiche costituite in forma societaria devono provvedere all’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente territorialmente e alla comunicazione di inizio attività presso l’Agenzia delle Entrate con conseguente attribuzione di un codice fiscale e di un numero di partita IVA in base all’attività svolta. Secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007 (pubblicate sul sito dell’ISTAT) il codice attività relativo alle edizione di registrazioni sonore, edizione di dischi, Cd, Dvd e nastri con registrazioni musicali e altre registrazioni sonore, è il 59.20.10.
Per quanto attiene agli aspetti strettamente giuridici, nel caso di costituzione in forma societaria o associativa, occorre predisporre uno statuto che rispecchi le caratteristiche previste per la forma giuridica prescelta: tale documento dovrà contemplare la possibilità per l’impresa di svolgere attività di pubblicazione e vendita di fonogrammi e supporti, attraverso tutti i canali possibili, comprese le forme di commercio elettronico e la possibilità di effettuare il downloading digitale.
Qualora il produttore desideri vendere i suoi prodotti tramite commercio elettronico (Internet), il decreto Bersani (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114) ha disposto che il soggetto interessato comunichi formalmente l’inizio dell’attività presso il Comune – sportello Imprese – in cui è ubicata la sede legale della sua attività professionale, tramite un apposito modello di dichiarazione approvato ai sensi del decreto (modello 6bis). Decorsi 30 giorni da tale comunicazione, il produttore potrà iniziare la sua attività di vendita al dettaglio di supporti, nelle forme previste dalla normativa sul commercio elettronico (per il downloading digitale questo adempimento non è richiesto).
Una ulteriore autorizzazione deve essere richiesta al Questore: si tratta dell’autorizzazione a operare nel campo della fonografia e videoteca ai sensi dell’art. 75 bis T.U.L.P.S. (testo unico sulla legge di pubblica sicurezza, Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773) introdotto dall’art. 8, comma 2, della legge del 18 agosto 2000, n. 248, che viene concessa dietro presentazione di comunicazione formale nella quale il rappresentante legale dell’impresa discografica dichiara «di non essere stato in precedenza condannato per pirateria o per diffusione di opere pedopornografiche». L’art.75-bis stabilisce infatti che «chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro». In tale comunicazione devono essere indicate informazioni relative all’attività svolta quali le generalità complete del richiedente, il tipo di attività che l’interessato intende svolgere e il luogo ove la stessa verrà esercitata.
Nell’ipotesi in cui il discografico voglia distribuire i suoi prodotti fuori dallo Stato Italiano e all’interno dell’Unione Europea, egli deve altresì compilare il modello Intrastat presso l’Agenzia delle Dogane, in conformità alle disposizioni normative in materia di cessioni e acquisti intracomunitari di beni: con la liberalizzazione del mercato comunitario infatti, è stato introdotto questo sistema informatico unico europeo attraverso il quale tutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati a elencare gli acquisti e le cessioni di beni mobili (quindi anche di CD e ogni altro supporto contenente fonogrammi) effettuati nei confronti di fornitori e di clienti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea. Maggiori dettagli al riguardo sono reperibili presso il sito dell’agenzia delle dogane (http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat).
Terminati tutti gli adempimenti formali, è finalmente possibile dedicarsi agli aspetti più piacevoli dell’attività del discografico, ovverosia procedere alla scelta del repertorio e all’acquisizione dello stesso mediante contratti discografici, contratti di licenza fonografica o cessioni di master già prodotti. L’intervento di un avvocato esperto nella materia del diritto d’autore, che segua gli aspetti legali e contrattuali dell’attività e che sappia indirizzare al meglio il produttore, è sicuramente un aspetto molto importante in questa fase di avviamento.
Prima di procedere alla duplicazione del master, è importante assicurarsi di aver ottenuto tutte le licenze di diritto d’autore per la riproduzione dei brani e di avere richiesto in SIAE i bollini (contrassegni) da apporre sulle copie dei supporti.
Nel caso in cui i brani prodotti siano amministrati dalla SIAE, la licenza sarà rilasciata dall’ente stesso, previa compilazione del modello DRM2 e pagamento dei diritti d’autore che la SIAE distribuirà poi agli autori interessati. Nel caso di brani non depositati in SIAE, sarà l’autore in persona a dover rilasciare tale licenza al produttore. L’adempimento successivo, prima di poter effettuare qualsiasi duplicazione, consiste nell’acquisto dei bollini e nella vidimazione dei CD. Il contrassegno SIAE è obbligatorio per legge (art. 181-bis l.d.a.) ed ha una funzione di autenticazione e garanzia poiché consente di distinguere fra prodotti originali e contraffatti: per approfondimenti in materia, si veda l’articolo di Andrea Marco Ricci dal titolo «Il Bollino Siae: a che serve veramente? », reperibile sul sito https://www.notelegali.it.
Una volta realizzato o acquisito il prodotto finale, occorrerà procedere a duplicazione e confezionamento, avvalendosi di uno stampatore di fiducia che si occuperà di riprodurre i supporti e curerà la grafica e quant’altro necessario alla realizzazione del prodotto finale. Un elenco di tutti gli stampatori attivi in Italia è facilmente rinvenibile nell’annuario dell’Industria musicale e dello Spettacolo CHI&DOVE, supplemento annuale alla rivista «M&D Musica & Dischi».
Sui supporti realizzati è inoltre consigliabile apporre un codice a barre internazionalmente valido e attribuire a ciascun brano registrato un codice di catalogo ISRC (International Standard Recording Code), non obbligatorio per legge, ma sicuramente utile per classificare a livello internazionale i propri prodotti. Sul punto si vedano gli approfondimenti curati da Andrea Michinelli in questa rubrica.
In seguito all’introduzione della nuova legge sul Deposito Legale in Italia (legge 15 aprile 2004, n. 106), in vigore dal 2 settembre 2004, il produttore ha il compito di adempiere anche tutte le formalità relative al deposito legale di una copia dei «documenti sonori e video prodotti totalmente o parzialmente in Italia o offerti in vendita o distribuiti su licenza per il mercato italiano e comunque non diffusi in ambito privato», entro 60 giorni successivi alla prima distribuzione del supporto: secondo tali disposizioni di legge, il deposito deve avvenire in duplice copia, una delle quali va consegnata all’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi per l’archiviazione nazionale; l’altra è conservata presso l’Istituto individuato per ciascuna regione in base alla residenza del produttore interessato.
Da non dimenticare inoltre, la presenza sul territorio Italiano di importanti associazioni di categoria che rappresentano le imprese produttrici e distributrici del settore discografico, svolgendo attività di monitoraggio dei procedimenti legislativi nazionali e internazionali in materia, formulando proposte di legge e mantenendo i contatti con le Istituzioni, effettuando attività di studio e ricerca dati, organizzando convegni e seminari in materia e stipulando convenzioni per agevolare le attività delle aziende. La maggiore di queste associazioni è indubbiamente FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), aderente a Confindustria e all’internazionale IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), la quale riunisce le major discografiche e oltre 2500 nomi fra i più famosi al mondo. Altrettanto importanti, anche se circoscritte al settore delle indies, sono PMI (Produttori Musicali Indipendenti), AFI (Associazione Fonografici Italiani) e AUDIOCOOP, impegnate a far conoscere la realtà elle etichette indipendenti e a promuovere l’attività dei propri aderenti anche a livello politico istituzionale.
Infine, per quanto concerne la gestione dei diritti connessi a compenso ai sensi degli artt. 72 – 73 – 73-bis l.d.a. e all’attività di intermediazione svolta da SCF (Società Consortile Fonografici) per agevolare i produttori ad essa aderenti nella riscossione di tali compensi, si rimanda a quanto già scritto in questa rubrica. Si ricorda inoltre che, probabilmente, anche SIAE avvierà tale attività ponendosi in una posizione decisiva nell’attività di gestione dei diritti connessi e di raccolta e ripartizione dei compensi per l’utilizzazione dei fonogrammi a mezzo delle trasmissioni radiofoniche e televisive, della diffusione in luoghi come discoteche, sale da ballo; per le utilizzazioni della musica da sottofondo e d’ambiente nei negozi, supermercati, bar, ristoranti, studi professionali, palestre, eventi; per le utilizzazioni di musica e videoclip attraverso il web e le ultime tecnologie delle telecomunicazioni (webTv, web radio, mobile casting).