L’Enpals e’ recentemente intervenuta, con circolare n. 5 del 19 febbraio 2008, a disciplinare il controverso aspetto delle contribuzioni previdenziali in merito a prestazioni rese in studio di registrazione da musicisti. E’ la prima volta che l’Enpals interviene in materia, tenuto conto che la possibilità di assoggettare a contribuzione previdenziale questo genere di prestazioni e’ da tempo oggetto di svariate e contrastanti interpretazioni, stante l’assenza di una definizione legislativa di cosa debba intendersi entro il concetto di “spettacolo”.
La legge istitutiva dell’Enpals, il Decreto Luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato (abbreviato di seguito in “DLCPS”) n. 708 del 1947 e successive modifiche, prevede all’art. 3 quali soggetti siano obbligati ad iscriversi all’ente, tra cui contiamo gli “artisti lirici” e i “cantanti di musica leggera”. Categorie verso la quale e’ intervenuto in seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29 dicembre 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004). Con il Decreto citato il Ministero, per la prima volta, riconosceva dei criteri tabellari (convenzionali) di determinazione dei contributi Enpals dovuti dai cantanti suddetti, specificamente riguardo a prestazioni artistiche rese in sala d’incisione. Dunque implicitamente ammetteva, almeno per la categoria dei cantanti, l’assoggettabilità delle prestazioni di studio agli obblighi previdenziali, cosa mai ammessa con chiarezza ed inequivocabilità da alcun altro ente od organo dello Stato fonte del diritto. Si tiene a precisare che qualora si sancisca l’applicabilità senza ben precisarne se sia obbligatoria o meno equivale a lasciare al potere contrattuale delle parti la decisione dell’applicazione o meno della contribuzione Enpals, con risultati ovvi nella prassi, tradizionalmente sfavorevole al musicista. Da cui l’importanza di un riconoscimento di obbligatorietà .
Risultato tutt’altro che trascurabile quello del D.M. del 2003, visto il silenzio di legge in materia, sfociato in pronunce giurisprudenziali altalenanti che sono andate dal negare (ad es. Trib. Milano 14 giugno 2002, Trib. di Roma del 21 marzo 2002 e soprattutto Cassazione n. 1585 del 2004, dunque successiva al D.M. succitato) ad ammettere (piu’ rare per la verità , per tutte v. Cass. n. 12824/2002, poi richiamata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza del 15 gennaio 2004) l’assoggettabilità a contributi previdenziali – obbligatori – delle prestazioni rese in sala d’incisione dagli artisti. Generalmente le motivazioni, secondo la prima opinione, fanno capo ad una nozione ristretta di “attività di spettacolo”, intesa necessariamente con il concorso del pubblico in rapporto immediato e diretto con l’artista. Mentre la seconda, ampliativa opinione fa leva sulla ratio, sugli interessi tutelati dall’ente previdenziale: l’applicazione del regime assicurativo al semplice requisito dell’appartenenza ad una delle categorie obbligatoriamente iscritte, qualora l’attività sia rivolta alla produzione di uno spettacolo. In caso contrario l’artista si ritroverebbe privo di assicurazione per attività di fatto identiche ma rese semplicemente in un contesto differente (la presenza o meno del pubblico), limitandone fortemente la tutela. Tutela speciale che invece e’ stata pensata proprio per ovviare alla discontinuità e particolarità del lavoro artistico. Tale secondo indirizzo e’ stato generalmente sostenuto dall’Enpals ed accolto nel messaggio Enpals n. 2 del 2002, ove il Direttore Generale disponeva l’estensione dell’obbligo assicurativo Enpals anche alle prestazioni rese in sala d’incisione, in ottemperanza alla sentenza.
Un intervento legislativo chiarificatore in materia e’ ancora atteso, ciononostante la circolare n. 5 in esame – fonte non legislativa, si badi bene – induca ottimismo, e vediamo di capire il perche’.
Oggetto della nuova circolare n. 5 risultano essere i “lavoratori appartenenti alla categoria dei cantanti in sala d’incisione. Precisazioni”, specificando in sommario che “con la presente circolare si forniscono, con specifico riferimento ai cantanti che svolgono prestazioni in sala d’incisione, le istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive e degli altri adempimenti informativi attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche accessibili dal portale dell’Ente”. Il riferimento alle procedure telematiche rimanda alle circolari Enpals nn. 16 e 17 del 2007, già esaminate in precedenti articoli di questa rubrica.
I punti piu’ importanti della circolare possono schematizzarsi come segue:
a) viene stabilito “l’obbligo contributivo, per la predetta categoria di lavoratori dello spettacolo, in armonia con i principi generali regolanti i rapporti di lavoro”, obbligo che “sorge con lo svolgimento della prestazione”;
b) la prestazione e’ da considerarsi svolta con la realizzazione del master, cioe’ “il momento finale di produzione del supporto fonografico, ossia il momento in cui risulta ultimata l’attività d’incisione”;
c) l’adempimento contributivo va effettuato “entro il 16 del mese successivo alla data della prestazione in sala d’incisione”;
d) le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all’Enpals vanno calcolate “in relazione al numero dei supporti fonografici venduti” (suddivisi in 5 fasce), nella misura risultante dalla tabella costituente parte integrante del D.M. del 2003; ad es., la vendita di 20.000 supporti configura l’ipotesi di fascia 1, dove la contribuzione Enpals (sulla base di un compenso convenzionale per brano di € 258,00) risulta essere di € 84,00;
e) viene evidenziato come la prestazione in sala di registrazione non sia soggetta all’obbligo (e solo a questo) di richiesta e possesso del certificato di agibilità , poiche’ non figura tra quelle che vi siano obbligatoriamente sottoposte ex art. 6 comma 2 del DLCPS n. 708/47;
f) con la pubblicazione del fonogramma sorgerà l’obbligo di effettuare conguagli in relazione al passaggio da una fascia all’altra, all’aumentare nel tempo delle vendite per tutti gli anni futuri in cui si registreranno vendite;
g) il suddetto eventuale conguaglio e’ da effettuarsi tramite il modello di pagamento unificato, entro il 16 del mese successivo a quello in cui vengono forniti dalla S.I.A.E. al produttore i dati relativi ai supporti fonografici;
h) nel caso in cui all’incisione del brano non faccia seguito, in nessun momento, la pubblicazione del relativo fonogramma, gli obblighi di legge si riterranno ottemperati, con il versamento della contribuzione sul compenso convenzionale indicato nella tabella di prima fascia;
i) l’onere contributivo e’, come sempre, a carico del datore di lavoro per il quale i predetti cantanti prestano la loro opera in sala di incisione;
j) qualora il datore di lavoro non coincida con l’impresa produttrice del fonogramma o alla quale lo sfruttamento dello stesso viene ceduto, sarà cura del datore di lavoro medesimo prevedere obblighi informativi, in capo all’impresa, idonei a consentire il rispetto degli adempimenti contributivi (con particolare riguardo al volume dell’andamento delle vendite e al codice ISRC assegnato al singolo brano);
k) la contribuzione versata sul compenso convenzionale (come indicato nella tabella allegata alla circolare n. 5) equipara il compenso per la produzione di un brano (stimata in tre ore) ad una giornata assicurativa.
Nel prosieguo della circolare vengono illustrati diversi aspetti prettamente amministrativi, soprattutto riguardo al contenuto dei campi da inserire nel nuovo form telematico dell’Enpals, da compilarsi on-line per tutti gli adempimenti informativi e contributivi (v. circolari nn. 16 e 17 del 2007 per i dettagli, oltre a quanto già comparso in questa rubrica nei mesi precedenti). Ricordando che la denuncia contributiva e’ da effettuarsi entro il 25 del mese successivo a quello di competenza, focalizziamo l’interesse sui due aspetti piu’ interessanti:
nel campo “CODICE QUALIFICA” deve essere indicato uno dei codici relativi alla categoria dei cantanti in sala d’incisione (‘011’ per gli artisti lirici, ‘012’ per i cantanti e ‘013’ per i coristi e vocalisti), chiarendo come tutti i cantanti, anche i semplici coristi, siano soggetti alla contribuzione;
nel campo “CODICE BRANO” va indicato il codice ISRC (codice standard di registrazione internazionale) assegnato al singolo brano; il codice viene rilasciato in Italia dalla FIMI (Federazione dell’Industria Musicale Italiana v. www.fimi.it/isrc.asp) ed e’ una stringa alfanumerica di identificazione del fonogramma specifico, costituito da 12 caratteri che indicano rispettivamente: il Paese del primo proprietario della registrazione; il primo proprietario della registrazione (che coincide con il produttore della stessa nel momento in cui l’ISRC viene assegnato); il codice dell’anno di registrazione; il codice di registrazione; viene fatto presente che il datore di lavoro dovrà annotare su di un apposito registro tutti i codici ISRC assegnati ai propri fonogrammi.
In ultimo la circolare precisa un risvolto decisivo: i datori di lavoro erano tenuti ad assolvere, in conformità con le disposizioni di cui al D.M. del 2003, gli obblighi contributivi in parola già dall’anno 2004, in base alle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto; le imprese tenute al predetto adempimento dovranno procedere al versamento dei contributi pregressi eventualmente ancora dovuti entro e non oltre il 16 maggio 2008; ne consegue che la circolare n. 5 si vuole configurare come mero atto di aggiornamento della procedura amministrativa.
Nel prossimo articolo di questa rubrica esporremo i risvolti applicativi e gli effetti di questa circolare, di portata superiore a quanto timidamente affermato nell’intestazione della stessa.