Una novità importante è giunta sul finire del 2014, con effetto dal primo gennaio 2015: è stato firmato in data 6 novembre 2014, tra le parti sociali più rappresentative delle cooperative (AGCI Culturalia, Federcultura Confcooperative, Legacoop settore cultura) e dei sindacati (SLC-CGIL, Fistel CISL, Uilcom UIL), il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo. Esito di una lunga trattativa ed elaborazione tra le parti coinvolte, comprova che oggi è possibile arrivare a traguardi significativi nel settore lavorativo dello spettacolo, pur abbandonato a sè stesso o quasi dal punto di vista legislativo (e non solo). Essendo un contratto collettivo nazionale (di seguito “CCNL”), ovvero uno strumento di tutela e disciplina omogenea del settore valido per tutto il territorio, consegue l’importante effetto di vincolare sia i firmatari (ad es. gli aderenti a Confcooperative), sia chiunque successivamente vi aderisca (anche implicitamente, mediante applicazione costante e uniforme delle clausole più rilevanti),sia – risvolto fondamentale – tutti coloro che lavorino nel settore cooperativistico di spettacolo (ma solamente sotto il profilo delle retribuzioni minime – effetto oramai pacifico in giurisprudenza quanto ai trattamenti economici fissati nei CCNL). Lo sforzo fatto configura finalmente – dopo decenni di omissioni e lacune – una contrattazione di settore, magari perfettibile ma rappresentativa di compromessi preferibili alla situazione precedente. Auspichiamo che la meta sia quella di una maggior professionalità e modernità, oltre che di miglior tutela dei lavoratori, in un ambito lavorativo sempre più frammentato, poco considerato e rispettato. Specie se osserviamo che nelle coop di spettacolo si applica, di solito, il CCNL dei Teatri Stabili, ovvero un contratto né aggiornato né pensato per il particolare status del lavoratore al di fuori del contesto teatrale. Il testo innovativo in parola è invece il primo CCNL pensato e definito per il settore delle coop di spettacolo, frutto di elaborazioni e trattative tra i sindacati e le coop che quotidianamente si confrontano con le varie problematiche, a dir poco straordinarie rispetto ai consueti ambiti lavorativi. Per di più il traguardo può rappresentare a sua volta un punto di partenza per ripensare le normative generali di settore oltre che per redigere altri CCNL di spettacolo, al di fuori dell’ambito cooperativistico.
Ci proponiamo qui di illustrare brevemente (a fronte di un documento complesso e dai tratti giuslavoristicamente articolati e tecnici, di ben 60 pagine complessive) i punti salienti e di maggior interesse del nuovo CCNL a una prima lettura, con alcune prime riflessioni. Punti tali, crediamo, da poter rendere più vantaggioso, utile e professionale lo sforzo lavorativo intrapreso dalle coop e dai loro lavoratori. Speriamo che le coop aderenti siano le più numerose possibili, con l’impegno di una migliore e più aggiornata tutela dei propri soci, oltre a poter fare massa critica sulla necessità di aggiornamenti e cambiamenti del settore. Non meno importante, si consideri che un CCNL come questo può derogare, a volte, ad aspetti altrimenti imperativi di legge, oppure integrare la disciplina di legge, in un’ottica di miglior equilibrio tra maggiori tutele e più ampie possibilità d’impiego per il lavoratore.
Cominciamo la nostra carrellata, punto per punto di seguito:
a) le attività lavorative a oggetto sono quelle dello spettacolo in genere, a fronte di una elencazione meramente esemplificativa del CCNL che comprende: gli artisti (anche di strada o afferenti a produzioni audiovisive e fonografiche in studio, pure multimediali), i profili tecnici-logistici-organizzativi del settore (con parametri ad hoc quanto a orari, riposi, retribuzione, ecc.), i docenti e formatori nelle stesse discipline (novità importante posto che, di norma, i docenti vengono sottoposti a un regime previdenziale INPS non di spettacolo e in base al CCNL, invece, si potrebbe adottare a giusto titolo la contribuzione exEnpals) nonchè chi svolge attività amministrative (analogamente alla didattica: troviamo specifici rinvii al normale orario settimanale, agli straordinari, ecc. come accade al personale amministrativo in aree diverse da quelle di spettacolo);
b) altro risvolto importante: la presenza di un CCNL applicabile anche agli artisti in studio di incisione rende di diritto non obbligatori, per gli artisti primari, i parametri tabellari contributivi exEnpals in vigore e contenuti nel D.M. del 29 aprile 2010, potendosi applicare i compensi a giornata indicati nel CCNL (ben più chiari e semplici di quelli oscuri e macchinosi del D.M., oltre che mai aggiornati…);
c) vengono descritti (art. 28 e 55 CCNL) gli inquadramenti professionali e le mansioni generiche dei lavoratori, su sette livelli (plurifunzionali, cioè troviamo diverse mansioni al medesimo livello, entro una vasta casistica di lavoratori): altro aspetto che da decenni non veniva attuato nel settore; idem per quanto concerne gli scatti di anzianità (art. 26 CCNL); è un contributo, oltretutto, al riconoscimento di una maggior professionalità dei lavoratori, ora inquadrati specificamente e chiaramente nero su bianco, con livelli professionali e relativo trattamento retributivo;
d) di particolare rilevanza, specie per i tecnici, è il bilanciamento del diritto all’orario massimo e al riposo minimo (art. 19 CCNL) con le esigenze del mercato attuale e le situazioni sovente continuative di spettacolo; il CCNL all’art. 23 introduce una flessibilità d’orario settimanale fino a 10 ore oltre il limite, a fronte di un recupero successivo entro 6 mesi oppure di una maggiorazione retributiva;
e) non di soli diritti si tratta ma anche di doveri: all’art. 42 CCNL rinveniamo le sanzioni disciplinari applicabili al lavoratore, in merito alla violazione di obblighi di fedeltà, diligenza, riservatezza, ecc., già previsti dal codice civile e qui meglio declinati alla realtà spettacolistica;
f) altra novità: vengono stabiliti percorsi formativi, inoltre sono ammessi contratti a tempo determinato di apprendistato stagionale (art. 41 CCNL) e di tirocinio formativo, con tutela della retribuzione minima (almeno del 70% per i primi mesi);
g) si conferma (art. 10 CCNL) la possibilità di usare la tipologia di contratto di lavoro a oggi più adatta al rapporto cooperativistico discontinuo, ovvero quella del lavoro intermittente (artt. 33 ss. D.Lgs. 276/2003), oggetto di periodiche restrizioni e limitazioni; in particolare, oltre a prevedere l’ammontare della eventuale indennità di disponibilità, si ammette la sua applicazione ai casi di didattica e altre attività non programmabili in anticipo (altrimenti oggetto di più onerosi contratti di lavoro subordinato come il part-time), come accade nella maggioranza dei casi agli artisti e lavoratori assimilati;
h) (art. 8 CCNL) si ammette la possibilità – in sede di contratto individuale, quindi da trattare caso per caso tra cooperativa e socio lavoratore – di poter richiedere un compenso “per riprese audio e video, il diritto d’immagine, le royalties e i diritti d’autore” nonché il diritto “alla citazione del nome del tecnico o artista sui supporti audio e video e su tutti i supporti materiali e digitali ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633”; infine il contratto individuale di assunzione dovrà regolamentare anche “tutti gli eventuali diritti relativi alle opere cinematografiche, audiovisive, sequenze di immagini, opere musicali ed artistiche in genere”, ovvero disciplinare i diritti connessi e d’immagine spettanti agli artisti (non agli autori/compositori musicali che, di base, non rientrano nelle categorie di lavoratori iscritti in cooperative); si manifesta un’attenzione che, se da un lato si limita a riprendere la normativa (chiunque può richiedere compensi per lo sfruttamento dei propri diritti qui citati, invece il diritto di menzione spetta per legge solo agli artisti primari), dall’altro comunque sottolinea la sussistenza di diritti fondamentali degli artisti (pensiamo all’importanza di essere citati nei supporti per poter aver diritto a compensi per copia privata e pubbliche esecuzioni, raccolti da enti di tutela e rappresentanza degli artisti come NuovoIMAIE); non dimentichiamo che la inclusione di tali diritti a livello di retribuzione complessiva (quindi comprensiva sia della prestazione lavorativa che delle licenze/cessioni dei diritti) può comportare, se se ne ravvisano i presupposti, anche sgravi contributivi exEnpals fino al 40%, secondo quanto da noi già esaminato in passato in merito all’art. 43 l. 289/2002;
i) altra particolarità di pregio, si disciplinano il telelavoro e il lavoro a distanza (rimandando all’Accordo Interconfederale sindacale del 9 giungo 2004), fattispecie in generale poco utilizzate fino ad oggi nel nostro Paese però di utile impiego nello spettacolo, viste le sue particolarità; l’art. 11 CCNL menziona tra le attività potenziali ad es. la “trascrizione di musiche, montaggio audio e video, progettazione di luci, scenografie e coreografie,ricerche bibliografiche, arrangiamenti e composizioni musicali, sceneggiature, programmazione disoftware musicali, illustrazioni, creazione di fumetti, lezioni di musica e teatro, piccolo artigianatoartistico, elementi scenografici e altre creazioni per produzioni teatrali, musicali e cinematografiche,web designing, inserimento dati su supporti informatici”, includendo attività non strettamente di spettacolo;
j) quanto ai compensi, vanno rinvenuti i minimi nelle tabelle contrattuali divise per inquadramento; si vuole tutelare maggiormente i lavoratori occasionali, dato che ai rapporti inferiori ai 12 mesi si applica una maggiorazione del 25,30% compensativa della mancanza di TFR, tredicesima e ferie non godute; in caso di orario giornaliero ridotto e di lavoro intermittente (art. 10 CCNL), si stabilisce un compenso non inferiore alla metà del compenso totale giornaliero dettato dal CCNL; per fare un esempio indicativo, per un artista al livello di base la retribuzione giornaliera non può essere inferiore a € 43,14, arrivando con la maggiorazione vista sopra a € 53,05; il CCNL menziona la possibilità di inserire in contratto individuale una maggiorazione della retribuzione in relazione all’utilizzo di attrezzature, strumenti musicali, abiti di scena o altre dotazioni proprie del lavoratore;
k) vengono ammessi rimborsi spese per trasferte al di fuori del Comune di sede lavorativa, che siano documentati da pezze giustificative (fatture, ricevute, scontrini, ecc.); in alternativa, al lavoratore possono spettare rimborsi forfettari (se concordati previamente con la cooperativa) che fungono da indennità di trasferta; inoltre, spetta comunque al lavoratore identificato come “trasfertista”, cioè tenuto per contratto a lavorare in luoghi variabili, una ulteriore indennità specifica;
l) non di poco conto, sempre a livello retributivo, quanto dettato per gli orari e in particolare per il lavoro notturno, quasi la normalità per i lavoratori dello spettacolo: è infatti imposta una maggiorazione del compenso, considerata la maggior tutela che la legge riserva ai lavoratori notturni; le norme sugli gli orari invece (artt. 57 ss. CCNL) ponderano le particolarità dei ballerini, dei professori di orchestra e dei maestri del coro;
m) è interessante l’art. 13 CCNL che disciplina i casi di interruzione o sospensione dell’attività di lavoro dovuta a cause tecniche (ad es. per “guasto all’apparecchiatura sonora e/o da ripresa, interruzione della erogazione dell’energia elettrica”) e in generale a cause di forza maggiore e calamità naturali; in tal caso, non si terrà conto nel conteggio della retribuzione delle interruzioni di durata fino a 2 ore, mentre le ore di lavoro perdute a causa di interruzioni dovute a motivi tecnici o di forza maggiore o calamità naturali, potranno dalla cooperativa essere recuperate nella stessa giornata, prolungando l’orario di lavoro;
n) viene previsto il diritto del lavoratore alla retribuzione piena anche in caso di malattia e infortunio (artt. 29 ss. CCNL);
o) vengono disciplinate nel dettaglio (agli artt. 3-5 CCNL) le attività sindacali dei lavoratori (assemblee, RSA/RSU, ecc.), i rapporti sindacali tra le parti sociali, il rinnovo e la negoziazione dei CCNL, ecc.
p) si dedica ampio spazio all’applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e non solo, (pensiamo anche al Decreto interministeriale Palchi e Fiere del 22 luglio 2014) ma soprattutto a Linee Guida e Buone Prassi applicabili al settore, per una tutela più precisa e mirata allo spettacolo (soprattutto verso le figure tecniche) rispetto a quanto stabilito da una normativa pensata per altri ambiti; si veda quanto previsto all’art. 6 CCNL in merito a tempistiche, emissioni di rumore, ecc.
Il testo completo del CCNL è disponibile qui.