Nei precedenti appuntamenti di questa rubrica abbiamo potuto illustrare, per sommi capi, in cosa si sostanzia una tipica pensione di vecchiaia/anzianità erogata dall’Enpals. Tuttavia l’argomento è lungi dall’essere esaurito, visto che, come ogni Cassa di previdenza, l’Enpals è competente per rilasciare anche altre tipologie di contributo previdenziale, a vario titolo. Mettere ordine tra queste voci di pensione non può che giovare a chi, per diversi motivi, potrebbe maturare i requisiti per richiedere all’ente ulteriori versamenti pensionistici. Una breve ma completa panoramica, voce per voce, aiuterà a ritrovare quanto di maggior interesse.
1) La pensione supplementare. Si tratta di un’integrazione alla pensione di vecchiaia/invalidità (che d’ora in avanti chiameremo “pensione ordinaria”), spettante ai lavoratori che non raggiungono il diritto ad una pensione autonoma Enpals ma che sono già titolari di un altro trattamento pensionistico a carico di un fondo di previdenza diverso dall’Enpals. In sostanza, si possono far valere comunque i contributi (insufficienti) versati in Enpals, per avere una maggiorazione di un’altra pensione di cui, invece, si sono raggiunti i requisiti.
Alcuni soggetti non ne hanno diritto, come i titolari di una pensione a carico: 1) di Casse per i liberi professionisti (es. per gli architetti) o 2) dell’INPS (Fondo Lavoratori Dipendenti). In questi casi, infatti, la legge prevede la corresponsione di un unico trattamento pensionistico (da parte della Cassa o dell’INPS) a cui viene cumulata la contribuzione Enpals maturata.
Per richiederla è sufficiente la presentazione della domanda presso gli uffici Enpals, anche attraverso le procedure telematiche presenti sul sito dell’Enpals. Alla domanda sarà sufficiente allegare documenti come lo stato di famiglia (in veste di autocertificazione), il certificato della pensione ordinaria a carico di un fondo di previdenza diverso dall’Enpals, una dichiarazione del datore di lavoro relativa all’attività lavorativa prestata negli ultimi due anni prima della pensione, ecc. Altri documenti possono essere richiesti dall’Enpals, a seconda del tipo di pensione erogata primariamente.
2) La pensione di reversibilità. Un’ulteriore tipologia pensionistica è quella di reversibilità, ovvero la pensione mensile Enpals che viene destinata non già al lavoratore avente diritto, bensì al suo nucleo familiare in caso di decesso del lavoratore. Può essere diretta (qualora il lavoratore fosse già titolare di pensione) o indiretta (quando il lavoratore non percepiva già la pensione ma ne aveva maturato i requisiti). Risponde alla cd. “pensione superstiti”, cioè alla copertura dei bisogni della famiglia del lavoratore deceduto, che si trova privata della principale fonte di sostentamento.
A beneficiarne sono solo alcuni familiari, come dettato normativamente:
a) il coniuge, anche se separato o divorziato nei casi previsti dalla legge;
b) i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti), sempre che rientrino tra i seguenti: 1) minori di 18 anni; 2) studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa; 3) studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa; 4) inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto;
c) i nipoti, purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del lavoratore, anche se non formalmente affidati allo stesso;
d) i genitori (in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti), qualora: 1) abbiano compiuto almeno 65 anni di età; 2) non siano titolari di pensione diretta o indiretta; 3) fossero a carico del lavoratore al momento del decesso;
e) i fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori), purchè: 1) inabili al lavoro; 2) a carico del lavoratore defunto.
Fondamentale è che il parente (rientrante tra quelli appena visti) sia considerato “a carico”, cioè che versi in uno stato di bisogno determinato: 1) dalla non autosufficienza economica; 2) dal mantenimento abituale da parte del lavoratore, quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.
La domanda di pensione di reversibilità (spettante al familiare dal mese successivo al decesso del lavoratore) va presentata all’Enpals, ovviamente includendovi documenti come il certificato di morte del lavoratore, il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia al decesso, ecc. La pensione erogata viene suddivisa in quote diverse, a seconda del ruolo del familiare. Non si trascuri che il beneficiario che percepisce redditi in proprio si vedrà ridotta la pensione erogata, in misura proporzionale ai diversi redditi.
Che accade se il lavoratore deceduto non ha maturato i requisiti sufficienti per esigere una pensione Enpals? Ai superstiti spetta comunque una indennità una tantum. Nel sistema contributivo, l’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati. Nel sistema retributivo l’indennità è liquidata in proporzione all’entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente il decesso risulti versata almeno un’annualità di contributi.
3) L’assegno ordinario di invalidità. L’assegno ordinario mensile di invalidità non è una pensione e non è reversibile (cioè erogabile ad altri diversi dal lavoratore), mentre diviene una pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile del lavoratore (solo se ne sussistano i requisiti di legge alla cessazione dell’attività lavorativa). Viene erogato ai lavoratori le cui capacità di lavoro (circa le occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore) si siano ridotte in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Per avere diritto all’assegno bisogna rispondere contemporaneamente questi requisiti:
– il riconoscimento dello stato di invalidità;
– l’aver maturato almeno 5 anni di contribuzione (quindi il numero di contributi varia a seconda della categoria, ad es. al gruppo A corrispondono 600 contributi giornalieri, di cui almeno 360 versati nei 5 anni precedenti la domanda).
L’assegno, una volta concesso, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è riconosciuto per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile ad ulteriore domanda nonché a seguito di conferma dello stato invalidante. Dopo due conferme consecutive, l’assegno diventa definitivo. È sempre possibile la facoltà di revisione d’ufficio da parte dell’Ente oppure su richiesta dell’interessato.
Si consideri che l’assegno ordinario di invalidità è soggetto alla riduzione di una quota percentuale, qualora il lavoratore percepisca anche di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, secondo una misura prefissata in tabelle di legge.
Si segnala che l’assegno ordinario di invalidità, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia eventualmente attribuita per lo stesso evento dall’Inail.
Per ottenerlo è necessaria la domanda di assegno all’Enpals, allegandovi vari documenti tra cui lo stato di famiglia, la dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni, la documentazione sanitaria, ecc.
4) La pensione di inabilità. Simile a quanto appena detto, la pensione di inabilità è una pensione mensile Enpals erogata ai lavoratori affetti da un’infermità fisica o mentale che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, quindi una forma di invalidità più grave di quanto visto sopra.
Per avere diritto a tale forma pensionistica il lavoratore deve documentare il riconoscimento dello stato di inabilità succitato, oltre a quanto già detto sopra circa l’assegno ordinario di invalidità.
L’importo della pensione tiene conto della contribuzione mancante dalla data di decorrenza della prestazione al compimento dell’età pensionabile. Si badi che è possibile anche una revisione della pensione, non essendo definitiva. La pensione di inabilità, liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia eventualmente attribuita per lo stesso evento dall’Inail.
Trattandosi di pensione, è necessaria una domanda di pensione, allegandovi documenti come i già indicati sopra: lo stato di famiglia (autocertificazione), la dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni, la dichiarazione di cessazione di qualsiasi attività lavorativa, la documentazione sanitaria.
Si ricordi che, in considerazione della sua gravità, la pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione. Il lavoratore è quindi obbligato a non effettuare alcuna prestazione lavorativa.
5) La pensione d’invalidità specifica. Pensione mensile Enpals simile alla precedente, si distingue perché l’avente diritto deve essere riconosciuto invalido in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica professionale abituale e prevalente (ovvero quella che fornisce al lavoratore in misura più cospicua i mezzi necessari per il suo sostentamento) e deve aver compiuto i 30 anni di età.
Le categorie professionali Enpals che possono richiedere la pensione d’invalidità specifica sono espressamente individuate dalla legge e sono: attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori, disc-jockey, attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico, direttori d’orchestra e sostituti, figuranti e indossatori, artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, tersicorei e ballerini.
6) L’assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità. Tali prestazioni sono affini all’assegno ordinario di invalidità e alla pensione di inabilità, di cui rispettano i requisiti e le caratteristiche, salvo che lo stato di invalidità ovvero quello di inabilità devono essere imputabili a causa di servizio, tale per cui il lavoratore è inabile al servizio stesso.
7) Il supplemento di pensione. Il pensionato Enpals che, dopo essere andato in pensione, riprenda l’attività lavorativa, ottiene così un supplemento a quanto già corrispostogli mensilmente dall’Enpals.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni. Il supplemento di pensione può essere chiesto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Se si è compiuta l’età pensionabile, il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Nel caso il lavoratore sia beneficiario di una pensione liquidata con il cumulo della contribuzione Enpals e della contribuzione INPS, il supplemento di pensione viene corrisposto dall’istituto che eroga la pensione, anche se la contribuzione successiva al pensionamento è versata presso l’altro ente. L’importo del supplemento è portato in detrazione dell’eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo e sino a concorrenza dello stesso.