È sempre d’attualità, dal punto di vista previdenziale, il tema del computo delle giornate di prova da sommare a quelle di effettiva prestazione lavorativa nello spettacolo. Il perché è semplice: oggi manca una disciplina di questo risvolto, di importanza notevole se pensiamo ai metodi di calcolo delle giornate necessarie per maturare diritti di pensione Enpals.
Facciamo un esempio che aiuta a capire: se per es. sono scritturato come musicista per una serata live, poter conteggiare – oltre alla serata stessa – come giornate lavorative ulteriori quelle delle prove (necessarie per prepararsi all’esibizione) mi potrebbe aiutare notevolmente per il raggiungimento dei giorni minimi necessari per maturare la pensione. Ponendo il caso che io lavoratore debba maturare 120 giornate lavorative in un anno perché ricompreso nel I Gruppo Enpals di lavoratori (a tempo determinato che prestano attività diretta alla produzione e realizzazione di uno spettacolo), sarebbe sufficiente tenere solo 60 serate dal vivo per maturare i contributi, se accoppiate ognuna di esse da una giornata di prova. Come si vede, le soglie minime per la pensione Enpals diventano più facili da raggiungere, a sicuro beneficio del lavoratore.
Sul fondamento di principio della validità di una giornata di prova come giornata lavorativa non paiono sussistere dubbi. È chiaro a ogni musicista come le prove siano fondamentali per una esibizione dal vivo: bisogna affinarsi ed esercitarsi tecnicamente, trovare l’affiatamento con gli altri strumentisti, studiare i brani da eseguire, lavorare sull’interpretazione, fare il sound check, a volte intervenire sugli strumenti per adattarli alla situazione, ecc. Nella maggior parte dei casi, inoltre, una giornata di prove è ben poca cosa, richiedendosi un impegno di ampio respiro, di più giornate. Dunque la logica vuole che la prestazione di fronte al pubblico non sussisterebbe senza questa «allenamento a porte chiuse». Anche lo Statuto sociale degli artisti europei (risoluzione del Parlamento europeo n. 2006/2249 (INI)) riconosce le giornate di prova agli artt. 27 e 28. In particolare l’art. 28 prescrive che «i periodi di ripetizione [devono costituire] a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario tenere conto di tutti questi periodi di attività nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici». L’Europa ha sposato, in questo documento già trattato nella presente rubrica, una concezione delle giornate di prova (dette «di ripetizione») nel senso più ampio, come sarebbe giusto ed equo nei confronti della professione musicale.
Come applicare questo semplice principio ai rapporti di lavoro dello spettacolo in Italia? Ancor prima: è possibile applicarlo oggi? A questo punto giova una breve panoramica sulla «storia» delle giornate di prova, per poter capire meglio le risposte che daremo a queste domande. Ricordiamo che già in precedenti scritti apparsi in questa rubrica si è toccata fuggevolmente la materia, per trovare qui una sede, seppur succinta, più organica e arricchita di nuovi spunti.
La legge istitutiva dell’Enpals, ovvero il D.L.C.P.S. n. 708/1947, nulla affermava in merito. La legge si limitava a istituire un meccanismo per cui l’essere ricompresi nella lista (tassativa) di lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 era condizione sufficiente per la obbligatoria copertura previdenziale Enpals.
Solo nel 1997 (ben cinquanta anni dopo l’istituzione della previdenza dello spettacolo!) il D. Lgs. n. 182 all’art. 1, comma 15, periodo quarto (recepito dalla circolare Enpals n. 27 del 2007), prevedeva per la prima e unica volta che al punto quinto che «ai medesimi lavoratori [dello spettacolo di cui all’art. 3 D.L.C.P.S. n. 708/1947, appartenenti al I Gruppo] quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l’inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l’Enpals. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri». La portata «rivoluzionaria» della norma, alla luce di quanto detto, è palese: non solo era riconosciuto valore lavorativo alle prove ma veniva concessa persino la facoltà – da parte dei lavoratori – di computare nei contratti le stesse se svolte autonomamente per la preparazione dello spettacolo. Attenzione al tenore della norma: queste giornate di prova non dovevano essere pagate (salvo diverso accordo tra le parti, ovviamente), ciò nondimeno venivano assoggettate ai contributi previdenziali e soprattutto al computo dei giorni lavorativi ai fini previdenziali, rispettando il massimale annuo delle 120 giornate. Si badi bene un altro aspetto: il meccanismo in parola non era obbligatorio, bensì era facoltativo, a scelta del lavoratore. Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10774 del 2002, era intervenuta sulla materia e aveva specificato (con una sintassi incerta) «a) che le giornate di prova non organizzate autonomamente sono giornate di lavoro retribuite ed utili ai fini previdenziali; b) che le giornate non impegnate né in prove organizzate dall’impresario né in spettacoli non sono retribuite né utili ai fini previdenziali, così come le giornate di prova organizzate autonomamente e delle quali non si sia richiesto l’inserimento nei contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi ENPALS», richiamando l’applicazione del decreto del 1997.
Vediamone un esempio applicativo: un cantante che veniva ingaggiato per un concerto lirico da tenersi a teatro poteva prevedere nel contratto di ingaggio le giornate di prova da effettuare in teatro, con l’orchestra, ecc. In virtù della legge in parola, il contratto poteva prevedere anche le giornate di prove svolte a casa dal tenore, necessarie per la preparazione all’esibizione, ai fini del conteggio e del calcolo della previdenza, calcolata sulla retribuzione minima giornaliera (oggi di € 42,14) che non veniva effettivamente corrisposta al lavoratore. Rispettando i classici meccanismi previdenziali Enpals, sul minimale giornaliero l’organizzatore versava l’aliquota Enpals (oggi pari al 33%, di cui un terzo a carico del lavoratore, il resto a carico dell’organizzatore) su € 42,14, pari a circa € 13,9. Inoltre si aggiungeva una giornata lavorativa in più a quelle conteggiate a favore del lavoratore per raggiungere i 120 giorni annui. Se però il musicista aveva già raggiunto i 120 giorni, la giornata di prova autonoma non veniva conteggiata numericamente, però veniva assoggettata ai calcoli dell’aliquota al 33% per il versamento. Traduciamo: su due giornate di lavoro, (1) l’esibizione dal vivo, (2) la prova svolta autonomamente e inserita nel contratto di ingaggio, l’organizzatore pagava (al minimo) € 42,14 di retribuzione per la giornata (1), su cui si calcolava e versava la previdenza di € 13,9, conteggiando una giornata di previdenza a favore del lavoratore; per la giornata (2) non c’era alcuna retribuzione, si versava però sempre un’altra quota di previdenza di € 13,9 e si conteggiava un’altra giornata di previdenza.
Nel 2002 una sentenza, la n. 12824 della Cassazione, specificava ulteriormente che «per taluni soggetti a cui fa riferimento l’art. 3 del D.L.C.P.S. del 1947 l’appartenenza alla categoria vale di per sé a integrare l’obbligo assicurativo presso l’Enpals, senza necessità di ulteriori condizioni, perché lo svolgimento delle relative funzioni è volto immancabilmente a realizzare uno spettacolo: è il caso di tutti gli attori, dei cantanti, dei concertisti, dei registi, dei direttori d’orchestra, dei ballerini […]», pure se l’attività non si svolgesse alla presenza di pubblico, a parziale sostegno di quanto aveva ispirato la norma del 1997.
La Legge Finanziaria 2003 (la n. 289 del 2002) interveniva, improvvisamente e senza alcuna motivazione, ad abrogare quanto detto, eliminando i periodi terzo, quarto e quinto dal testo del decreto del 1997, senza null’altro aggiungere. È un vero «buco» legislativo quello che viene così a crearsi: si torna di colpo alla situazione antecedente al 1997. Nessun intervento normativo, fino alla data odierna, si è più riaffacciato in proposito.
Questa successione di situazioni diverse, dal punto di vista del lavoratore, apre interrogativi interessanti. Nel nostro Paese vige il principio (art. 11 delle preleggi al cod. civ.) per cui la legge non dispone che per il futuro, stante l’irretroattività delle norme. Solo in caso di espressa dizione della legge si potrà ottenere invece un effetto retroattivo, perciò verso le situazioni passate. In virtù di ciò, in base ad argomentazioni giuridiche a volte piuttosto complesse e che non affronteremo in questa sede, a volte si presentano dei cd. diritti quesiti. I diritti in parola sono dei diritti acquisiti da una certa categoria di soggetti, in virtù di una disposizione normativa successivamente mutata. L’effetto è dunque quello di far entrare nel patrimonio di un soggetto certi diritti, diritti che non vengono nuovamente valutati nella loro consistenza giuridica alla luce della nuova disposizione perché era già stata assodata nel momento in cui vennero compiuti: il soggetto non può essere privato da una nuova norma delle posizioni conseguite in base alla vigenza della precedente. Detto questo, tutt’altro che agevole è stabilire, caso per caso, se ci si trovi di fronte a diritti quesiti o no, con una serie di applicazioni e teorie piuttosto articolate, sviluppate soprattutto da parte della giurisprudenza chiamata a decidere in materia. Un esempio autorevole è la sentenza della Cassazione n. 907 del 1972, secondo la quale il principio di irretroattività delle legge non può essere applicato ai rapporti giuridici esauriti prima dell’entrata in vigore se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso. In sostanza viene affermato un concetto di diritto per il quale si è completata l’acquisizione nella sfera individuale, sebbene per qualche motivo non sia stato ancora materialmente attribuito.
Le applicazioni di quanto visto in materia previdenziale sono alquanto delicate, posto che per alcuni giuristi, in tale ambito, sarebbe una forzatura addirittura ricercare diritti quesiti, posto che bisogna bilanciare i principi costituzionali del settore (come l’art. 38 sulla solidarietà sociale) con le esigenze e contingenze economiche di Stato. Tuttavia molte sono le pronunce in materia previdenziale favorevoli ai diritti quesiti (come quella della Corte Costituzionale n. 428 del 1992) per cui le modifiche intervenute nella determinazione della retribuzione pensionabile non possono compromettere determinati livelli di trattamento pensionistico già autonomamente raggiunti dal singolo lavoratore in virtù della disciplina preesistente. Ancora, la Cassazione nella pronuncia n. 14073 del 2002 afferma che nella successione di leggi la nuova norma non può incidere negativamente sul fatto generatore della prestazione previdenziale, le cui condizioni di esistenza sono definitivamente regolate dalla norma precedente.
A nostro modesto avviso, limitandoci in questa sede a fornire null’altro che uno spunto di riflessione, si potrebbe legittimamente invocare il diritto quesito relativo a quanto introdotto dal decreto del 1997 poi abrogato, non da ultimo in virtù del silenzio della norma abrogatrice sulla retroattività o meno del nuovo corso. Vediamo un esempio: se un domani un musicista andasse in pensione, al momento di richiedere la verifica e il calcolo della propria posizione previdenziale, per il periodo intercorso tra il 1997 e il 2002, qualora avesse versato la previdenza sulle giornate di prova svolte autonomamente, rispettando i menzionati criteri della disposizione del 1997, potrebbe invocare il conteggio delle prove, in quanto diritti già acquisiti e maturati. Una sponda al ragionamento la possiamo trovare anche in un’altra autorevole pronuncia della Cassazione, a sezioni unite per giunta, la n. 2995 del 1968, per cui «sono diritti soggettivi perfetti sia il diritto alla pensione che, perfezionatosi al momento in cui si realizzano le condizioni prescritte dalla legge, acquista efficacia all’atto del provvedimento di liquidazione, sia il diritto sulla pensione, che, una volta liquidato, è un preciso diritto di credito a prestazione periodica»: diritti ormai intangibili – a rigore – da parte del legislatore, qualora si voglia rispettare il legittimo affidamento riposto dal lavoratore nella sicurezza delle leggi in vigore (come asserito anche dalla Corte Costituzionale con pronuncia n. 349 del 1985).
Detto ciò sullo stato delle leggi, esistono altri rimedi alle lacune delle stesse? Nulla impedisce che il lavoratore e il datore di lavoro si accordino contrattualmente per far figurare anche giornate di prova autonome come oggetto del loro rapporto (al pari di quelle svolte non autonomamente), però dovranno assoggettarle alla disciplina Enpals in tutto e per tutto pari alle alte giornate lavorative, retribuendole perlomeno al minimo. È intuitivo come più giornate di lavoro in contratto vengano percepite dal datore di lavoro come una fonte di maggiori spese e versamenti contributivi (sono a carico suo i due terzi del versamento previdenziale, oltre il pagamento del minimo retributivo), pertanto egli cercherà di ridurle al minimo. Più probabilmente si rifiuterà di inserire le prove nel computo complessivo, per meri motivi di risparmio economico, quando basterebbe «spalmare» la retribuzione prefissata per lo spettacolo in più giornate al minimo giornaliero (ad es., € 84,28 per due giornate: 42,14 x 2), comprensive delle prove. Purtroppo l’organizzatore non risulta facilmente accondiscendente a riconoscere prove che non si svolgano in locali sotto il suo controllo, spesso poi non è incline a riconoscere nemmeno quelle sotto il suo controllo…
A oggi possiamo limitarci a citare una recente circolare dell’Enpals, la n. 14 del 2007, intervenuta sui criteri di calcolo da applicare alla determinazione dei contributi pensionistici dovuti per contratti di durata. Una circolare emanata in ossequio all’orientamento ormai prevalente della Cassazione (espresso in varie sentenze, come ad es. la n. 20011 del 2005), per cui la base imponibile deve essere riferita alle effettive giornate di lavoro prestate. In proposito l’Enpals suggerisce degli indici per stabilire quali siano le giornate «effettive», tratti dal contratto individuale posto in essere, in particolare riguardo «alle modalità concrete di svolgimento dell’attività lavorativa»: la durata del rapporto, il numero effettivo di giornate (se non coincidenti con le giornate di durata del contratto), la retribuzione, l’orario di lavoro. Orbene, le giornate di prova autonomamente svolte potrebbero considerarsi effettive giornate di lavoro, ai sensi di quanto detto, essendo parte integrante e condizione necessaria per lo svolgimento finale della prestazione di spettacolo, sulla base delle ottime ragioni già esposte in precedenza. Ciononostante al momento nessuna norma si è più pronunciata in materia, lasciando il tutto alla libertà contrattuale delle parti che risente della diversa forza «convincitoria» di ognuno.
Da ultimo non possiamo che fuggevolmente citare che invece, nella situazione attuale, il meccanismo dei massimali di retribuzione giornaliera (aggiornato periodicamente, vedi l’ultima circolare Enpals n. 8 del 2008), distribuito per fasce, con il riconoscimento di giorni supplementari maturati in previdenza puramente figurativi e quindi non effettivi, «premia» chi riceve una retribuzione più elevata. Ci pare che invece il principio del riconoscimento del lavoro effettivo, come quello delle giornate di prova, sarebbe più meritevole di tutela.
L’auspicio, come purtroppo capita spesso parlando di previdenza dello spettacolo, è un intervento complessivo di riforma del settore, da parte politica, che recepisca la modernità delle esigenze e la realtà della professione del musicista, per non lasciare la musica in mano a una ristrettissima élite che di queste riforme può fare benissimo a meno.
Si ringraziano i Maestri Saverio Bambi e Alessandro Paliaga dell’A.L.I. (Associazione Artisti Lirici Italiani) per il prezioso contributo prestato (http:// www.artistiliricitaliani.org)