Abbiamo già visto in altri articoli sul nostro sito quali sono i meccanismi attraverso i quali gli autori ed i compositori di un brano musicale incassano i proventi derivanti dall’utilizzazione delle loro opere, normalmente attraverso la SIAE. Proverò dunque in questa pagina a dare risposta ad una domanda che sento fare spesso ai musicisti:
Ma perché devo compilare correttamente il programma musicale della SIAE?
Credo che la risposta a tale domanda debba precedere l’illustrazione tecnica delle modalità di corretta compilazione e delle relative sanzioni.
Mi si permetta pertanto di incentrare questo articolo su considerazioni di carattere culturale più che tecniche, anche in considerazione del fatto che molti artisti sostengono di non sapere chi sia il reale autore dei brani che vanno eseguendo.
Il lavoro dell’artista interprete esecutore si basa su un concetto davvero semplice: presentare al pubblico opere dell’ingegno, ovvero diffondere il lavoro dell’autore e del compositore di musica, spesso aggiungendovi la propria personalissima impronta artistica. In campo musicale, in particolare nella musica leggera, capita spesso che il fondamento del successo di un artista sia proprio un ottimo repertorio, piuttosto che la propria abilità di interprete o di “animale da palco”. La verità è che l’attività musicale trova fondamento e origine nella creazione e nell’utilizzazione di opere musicali. Una cover band, ad esempio, si guadagna il cachet di una serata eseguendo opere dell’ingegno.
È dunque legittimo chiedersi: come può un gruppo di musicisti eseguire opere di cui non conosce l’autore o il contesto culturale o la storia? Credo che la risposta a tale domanda si trovi, oltre che in un grave e generale gap culturale, principalmente in una differenza: la differenza tra “essere musicisti”, condizione (di natali o destino) che scaturisce dall’amore per la musica, e il “fare i musicisti”, condizione di gioco o professione spesso basata esclusivamente su altri fondamenti più prosaici, quali il successo personale, il puro svago, o un sano egocentrismo nell’apparire.
Chi ha cultura della musica e del lavoro del musicista quando sceglie un repertorio si serve con coscienza e competenza delle opere altrui e riesce pertanto a comprendere quanto sia giusto retribuire quegli autori grazie alle cui opere – belle, notorie o semplicemente di personale gradimento – egli stesso si guadagna il salario di una sera di concerto e valorizza il suo sapere interpretare. È una forma di rispetto e di gratitudine per il lavoro di un “collega” e di rispetto a quell’arte di cui il “Musicista” si sente servitore. Tra l’altro credo che se i musicisti non sono guidati da una tale passione per la musica e ciò che vi gira intorno e non sono i primi a farsi portatori della cultura musicale al pubblico, non vedo scenari rosei per chi lavora nella musica o chi ambisce a lavorarci: temo che la nostra società continuerà nella tendenza di considerare la musica come un facile bene di consumo senza alcun valore così come persone prive di dignità e riconoscimento coloro che ad essa lavorano. Riconoscere il lavoro dell’autore non è solo dovuto per questioni economiche, quindi, ma anche morali e culturali. Mi si consenta di approfittare di questo spazio per continuare in questo mio ragionamento: non sarebbe coerente dunque omaggiare l’autore citandolo anche nella presentazione al pubblico del brano? Quante volte abbiamo sentito una band dire: “Adesso facciamo un brano di…” citando l’interprete o il gruppo musicale che lo ha portato al successo piuttosto che il vero autore del brano? In fondo non è un po’ come affermare, in prospettiva, che la Divina Commedia è di Roberto Benigni? Non sarebbe forse più appropriato annunciare: “E adesso un brano di/composto da…e portato al successo da…o conosciuto da molti nell’interpretazione di…”. Questa semplice attenzione (che di principio, invero, sarebbe un atto pressoché dovuto, anche giuridicamente) forse non creerebbe nel pubblico maggiore attenzione e cultura musicale? Non favorirebbe la passione per la musica e per il lavoro degli autori e dei musicisti creando un circolo virtuoso attorno ad essi? Recentemente ho avuto la sensazione che certi artisti siano diventati così egocentrici da dimenticarsi che essi sono un tramite tra l’autore ed il pubblico, e che è grazie ai brani che interpretano che hanno l’opportunità di fare apprezzare la loro abilità ed ottenere l’amore della collettività. Ho percepito nettamente l’imbarazzo di alcuni artisti nell’ammettere che il brano da loro interpretato non fosse stato scritto da loro stessi e la loro convinzione che ammettere ciò avrebbe addirittura svilito o danneggiato la loro immagine. Ho addirittura pensato che l’omissione di questo dato avrebbe contribuito nel silenzio a diffondere la convinzione che il brano fosse loro. A cosa devono davvero la propria carriera i più amati interpreti, solo alle loro doti vocali o strumentali o anche alla creatività degli autori? A voi gli esempi più calzanti. Autori ed artisti si devono gratitudine vicendevole: gli uni compongono il bel brano, gli altri lo interpretano nel miglior modo possibile portandolo al successo del pubblico…oggi però mi pare che la tendenza generale sia guardare di più all’artista come personaggio dello star system o dello show business, che non al brano ed al suo creatore e quindi, di conseguenza, alla cultura musicale espressa. Mi sembra che si punti al successo ed al denaro, piuttosto che al riconoscimento del lavoro altrui, anche tra musicisti: da questo forse l’idea di non compilare correttamente il programma addirittura appropriandosi indebitamente del compenso dovuto ad altri. Per un artista che si esibisca in pubblico, compilare correttamente il programma musicale della SIAE significa dare agli autori dei brani eseguiti (una sorta di “fornitori” dell’artista) il giusto riconoscimento economico e di gratitudine per il loro contributo creativo, giacchè, come abbiamo detto nelle nostre precedenti puntate, è proprio tramite quei dati che il compenso pagato dall’organizzatore dell’evento viene destinato agli autori. Ma significa anche “essere Musicisti”.
Come si compila il programma musicale?
Nei nostri articoli pubblicati su questo sito abbiamo cercato di fare capire ai nostri lettori come il diritto d’autore rappresenti la remunerazione per il lavoro intellettuale dell’autore, spiegando quali sono i meccanismi attraverso i quali gli autori ed i compositori di un brano musicale incassano i proventi derivanti dalla pubblica esecuzione delle loro opere attraverso la SIAE. Abbiamo anche detto quanto sia importante e giusto che gli artisti riconoscano il lavoro creativo dell’autore: questo sia da un punto di vista morale conoscendo chi ha composto i brani che andranno ad eseguire nel proprio repertorio concertistico, o ancor meglio menzionando l’autore nella presentazione del brano al pubblico, ma anche da un punto di vista economico, attraverso la corretta e fedele compilazione del programma musicale della SIAE, fondamentale per la corretta ripartizione dei diritti agli autori, compositori ed editori delle opere utilizzate. In questa puntata procederemo all’illustrazione tecnica delle modalità di corretta compilazione del programma musicale e delle sanzioni previste per chi non lo compila correttamente.
Il programma musicale è quel documento che viene consegnato all’organizzatore della manifestazione musicale (il gestore del locale o l’organizzatore dell’evento), alla sottoscrizione del contratto che egli deve fare con la SIAE per l’utilizzazione di opere musicali del repertorio della SIAE (c.d. Permesso spettacoli e intrattenimenti), e serve, come ci siamo detti, per specificare alla SIAE quali siano le opere musicali che devono dividersi il compenso complessivamente corrisposto in diritto d’autore per la pubblica esecuzione delle opere musicali.
La Sezione Musica utilizza tre modelli di programma musicale: 107/OR (rosso) per le esecuzioni dal vivo, con ballo, di complessi orchestrali o singoli esecutori, concertini, pianobar, concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili; 107/SM (verde) per le esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke boxe, radio, riproduttori fonografici o digitali con o senza amplificazione ecc.); 107/C (blu) per i concerti di musica classica, jazz, di danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali. L’utilizzo di un modello in luogo di un altro dipende dalle dichiarazioni fatte dall’organizzatore allo sportello all’atto di richiesta della licenza: è l’impiegato SIAE che, in base a quanto richiesto provvede ad attribuire la giusta tariffa all’utilizzazione, a inquadrarla in una delle classi di utilizzo e a consegnare il corretto programma.
Il Programma Musicale deve essere compilato e firmato dal titolare del Permesso SIAE, dal direttore delle esecuzioni (il direttore del complesso, capo orchestra, o, più comunemente uno dei membri scelto dalla band) e da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato all’esecuzione (nell’apposito spazio nel retro del programma), i quali così attestano la fedele compilazione del medesimo per i loro colleghi autori.
Il titolare del Permesso deve, prima della manifestazione, compilare e firmare la dichiarazione del quadro B del Programma Musicale e consegnarlo, nel numero di esemplari necessario, a chi dirige l’esecuzione musicale per la compilazione delle parti riservate agli esecutori.
Se alla manifestazione intervengono più esecutori (ad es: varie band che si alternano sul palco nella medesima serata), il titolare del permesso dovrà consegnare a ciascun direttore delle singole esecuzioni (cioè a ciascun gruppo musicale o artista singolo che si esibisca) un programma musicale separato. Laddove il titolare abbia un unico programma per più artisti (potrebbe succedere), è chiaro che il direttore dell’esecuzione e gli autori iscritti SIAE indicati sul programma si assumeranno la responsabilità di quanto contenuto in esso: bene è quindi essere certi che tutti gli artisti comunichino correttamente i titoli dei brani eseguiti e il nome del compositore.
Il direttore delle esecuzioni musicali deve compilare, prima o immediatamente dopo l’esecuzione, il programma di tutti i brani effettivamente eseguiti in ordine cronologico, indicandone il titolo esatto, il nome o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori (non il nome dell’artista o della band che ha portato al successo il brano!) e, ove richiesto dal modello (es.: jazz) il minutaggio relativo alle esecuzioni ed il nome dell’editore.
Per i brani musicali di Pubblico Dominio elaborati, dovrà essere indicato il nome dell’elaboratore seguito da quello del compositore originale.
Una stessa opera eseguita più volte (bis) deve essere indicata una sola volta sul Programma Musicale, con la sola eccezione delle musiche di scena per spettacoli teatrali.
Ogni rigo del quadro D del Programma Musicale che non venga utilizzato deve essere barrato con un tratto di penna.
I vari quadri del Programma Musicale devono essere compilati in modo completo con inchiostro nero o blu, a stampatello, avendo cura di segnare una sola lettera in ciascuna casella.
Sul Programma Musicale devono essere riportate tutte le opere eseguite, anche se di pubblico dominio e anche se di durata inferiore ai 30 secondi (in caso, di esecuzioni di brani di durata inferiore ai 30 secondi, va barrato il quadratino a inizio riga alla sinistra di ciascun brano).
Quali sanzioni per chi sbaglia?
Il titolare del permesso è tenuto ad assicurarsi che tali operazioni vengano eseguite correttamente per non incorrere egli stesso nelle sanzioni e deve consegnare il programma musicale compilato con le opere effettivamente eseguite alla SIAE entro il giorno successivo allo spettacolo musicale.
Nel caso in cui venga accertata l’irregolarità del programma in esito a accertamenti ispettivi, le sanzioni previste sono di quattro tipi:
1) Penali contrattuali nei confronti dell’intestatario del Permesso: per ogni composizione eseguita e non indicata nel programma o per ogni composizione non eseguita ed indicata, l’intestatario del Permesso è tenuto al pagamento di una penale da un minimo di 1,50 € ad un massimo di € 5,00, mentre per qualsiasi infrazione riguardante la compilazione, la esposizione, la firma o la consegna del programma, sarà invece sanzionabile di una penale di € 26,00;
2) Vi sono poi delle gravi sanzioni disciplinari nei confronti del compilatore del programma musicale che sia anche un associato SIAE o all’associato che abbia partecipato all’esecuzione (il quale, si diceva, dovrebbe fare da garante nei confronti dei suoi colleghi…) per il proprio “comportamento scorretto”, che possono andare da una salata multa fino addirittura alla radiazione dalla SIAE stessa: non c’è infatti comportamento più grave di quello commesso da un autore che si appropria indebitamente dello stipendio dei proprio colleghi;
3) Se un programma musicale, in seguito a controlli della SIAE, risulti irregolare per oltre il 20%, oltre alla sanzione comminata all’organizzatore dell’evento e al musicista direttore dell’esecuzione, se associato alla SIAE, scatta anche immediatamente l’esclusione dalla ripartizione per un intero semestre di tutti i programmi sottoscritti da quell’esecutore e dai componenti di quel gruppo musicale. L’esclusione dalla ripartizione si estende poi a due semestri consecutivi, in caso di recidiva: questo sulla presunzione che se qualcuno “bara”, cioè è privo del rispetto del lavoro altrui, può barare sempre;
4) Infine ricordiamo che l’applicazione di tali sanzioni non esclude l’eventuale azione civile o penale da parte della SIAE o degli aventi diritto, oltre ovviamente alla risoluzione del permesso di spettacolo. Gli incassi relativi ai programmi irregolari sono ripartiti alle opere che sono risultate effettivamente eseguite in base agli accertamenti ispettivi. La falsificazione del programma musicale può configurare addirittura ipotesi di reato.
Invitiamo pertanto tutti gli addetti ai lavori a voler promuovere, in ogni modo possibile, la massima correttezza nella compilazione dei programmi SIAE: ne vale della dignità del proprio lavoro!