Facciamo seguito alle considerazioni generali dello scorso articolo per andare ora ad esaminare nel dettaglio se esista, da un punto di vista strettamente giuridico, un qualche conflitto tra lo status di associato o mandante SIAE e l’utilizzo di licenze Creative Commons (CC).
In generale, appare chiaro che l’autore/compositore di opere musicali non possa accordare in licenza CC una sua opera, se abbia in precedenza ceduto o concesso tali diritti in esclusiva a un terzo, quale ad esempio un editore musicale, senza violare l’accordo stipulato con questo. Tuttavia, il nostro interesse riguarda il caso in cui l’autore/compositore affidi all’ente di gestione collettiva italiano la concessione di licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle proprie opere ed allo stesso tempo voglia diffonderle a mezzo di licenze CC.
Ne risultano diversi quesiti di particolare attualità ed interesse per gli autori/compositori di oggi:
1) un autore iscritto (o mandante) alla S.I.A.E. puo’ diffondere le proprie opere attraverso Internet utilizzando licenze CC per promuovere la propria attività ?
2) qualora termini il rapporto di mandato con la S.I.A.E., sarà possibile per l’autore ripubblicare in licenza CC quelle sue composizioni una volta facenti parte del repertorio amministrato dalla S.I.A.E.?
3) quali effetti ha l’iscrizione di un autore di opere musicali che fa uso di licenze CC alla S.I.A.E., rispetto al repertorio già diffuso in licenza CC?
Si tratta allora di capire se l’utilizzo di licenze CC da parte di un autore sia compatibile (e con che termini) con il mandato, precedente o successivo all’uso delle stesse, affidato dallo stesso alla S.I.A.E.
Si cercherà quindi di dare una risposta alle questioni sollevate alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento Generale della S.I.A.E., approvato dall’Assemblea nella riunione del 13 giugno 2007 ed in vigore dal 1 luglio dello stesso anno, che segue alla deliberazione dell’Assemblea della S.I.A.E. del 22 giugno 2006, recante importanti modifiche agli artt. 1-23 del regolamento generale della S.I.A.E., nonche’ con riferimento alle disposizioni della legge sul diritto d’autore (l.a.) e dello statuto della S.I.A.E.
Come e’ noto, l’art. 180, co. 1, l.a. riserva in via esclusiva alla S.I.A.E. l’attività di intermediazione, comunque attuata, per taluni diritti d’autore ivi elencati. Tra questi, nonostante un’infelice formulazione letterale della norma, sono certamente presenti i diritti patrimoniali necessari allo sfruttamento delle opere a mezzo di reti telematiche (c.d. diritti digitali), ovvero il diritto di riproduzione, messa a disposizione al pubblico e comunicazione al pubblico.
Si ricorda come l’adesione da parte degli autori alla S.I.A.E. non sia affatto obbligatoria o tassativamente prevista per legge.
Quanto agli autori che affidino alla S.I.A.E. la tutela dei propri diritti, vuoi con la qualifica di «associato», vuoi di «mandante non iscritto», il rapporto giuridico intercorrente con la società degli autori viene comunemente qualificato in termini di mandato generale «in esclusiva».
La S.I.A.E. agisce quindi in condizioni di «sostanziale monopolio» per quanto concerne l’intermediazione dei diritti online, ponendosi in concorrenza con quegli autori che, non iscritti o non mandanti, decidano di gestire autonomamente e direttamente i loro diritti.
La questione pero’ si complica alla luce della lettura dell’art. 180, co. 4, l.a., secondo cui l’esclusiva attribuita alla S.I.A.E. «non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge».
Si tratta di capire se tale norma vada interpretata secondo una lettura piu’ rigorosa, che consentirebbe ai titolari la gestione individuale dei diritti sulle opere ancorche’ affidate alla S.I.A.E., o se essa sia semplicemente confermativa della non obbligatorietà del sistema di intermediazione della S.I.A.E. Si sostiene che l’interpretazione corretta sia la meno rigorosa, in quanto compatibile con i principi della legislazione antimonopolistica e con l’imposizione di divieti di negoziazione individuale dei diritti destinati (volontariamente) dai titolari all’amministrazione accentrata. Anche preferendo l’altra interpretazione, la possibilità di esercizio diretto della negoziazione individuale parrebbe difatti assolutamente teorica e in contrasto con le norme regolamentari della S.I.A.E., fatto salvo quanto previsto per il concorrente diritto di collocamento dell’opera.
A fugare ogni dubbio, in ogni caso, il nuovo testo regolamentare specifica all’art. 10, co. 1, lett. a), che il rapporto associativo ha come effetto «il conferimento alla Società del mandato esclusivo sia per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 5 che per l’amministrazione dei diritti a compenso in Italia e all’estero, limitatamente alla competenza della Sezione alla quale l’opera e’ assegnata».
Lo stesso testo prevede inoltre all’art. 10, co. 1, lett. b), in capo all’autore come conseguenza dell’associazione alla S.I.A.E., «l’obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia o acquisti diritti»: in conseguenza di questo «obbligo di deposito» l’autore non puo’ in linea di principio sottrarre alcuna opera, ne’ temporalmente antecedente ne’ successiva alla propria iscrizione, dal sistema di amministrazione accentrata, salvo essa non sia destinata ad una pubblica utilizzazione. Gli stessi precetti si applicano in quanto compatibili anche al mandante non iscritto ai sensi dell’art. 23 del regolamento generale S.I.A.E.
Il regolamento esclude espressamente inoltre la possibilità per l’iscritto di percepire direttamente in tutto o in parte i compensi previsti dalla S.I.A.E. in corrispettivo delle utilizzazioni consentite, ovvero di rinunziarvi ovvero di ridurne l’ammontare. E’ altresi’ infine vietato «all’iscritto di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito» (art. 46 reg. gen. S.I.A.E.).
A rafforzare l’effettività di tali disposizioni, che sembrano chiaramente contrastanti con l’art. 180, co. 4, l.a., l’art. 2, co. 5, dello statuto della S.I.A.E. impone all’associato di rispettare gli obblighi previsti dalle norme dello statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali, a pena di sanzioni che vanno dalla semplice lettera di contestazione alla radiazione dalla società . Tale obbligo sembra da applicarsi anche ai mandanti non iscritti.
Merita certamente una particolare menzione l’inserimento nel testo regolamentare di una serie di disposizioni volte a rendere maggiormente flessibile il mandato conferito alla società di gestione collettiva da parte dei propri associati.
Tale intervento, introdotto dall’Assemblea della S.I.A.E., nella modifica del 22 giugno 2006, si e’ reso necessario per uniformarsi ai recenti orientamenti europei in materia di gestione collettiva dei diritti e in particolare per recepire le disposizioni della «Raccomandazione sulla gestione collettiva transfrontaliera dei diritti musicali».
Le novità maggiormente significative rispetto all’argomento esaminato, riguardano la durata del rapporto associativo, la possibilità per gli associati di sottrarre all’amministrazione collettiva i diritti online per tutte le proprie opere, previo ragionevole preavviso, la facoltà di limitare il mandato associativo a determinati territori e la facoltà di escludere dal mandato uno o piu’ dei diritti amministrati dell’ente collettivo. Tali innovazioni comportano la possibilità per gli associati di trasferire la gestione multiterritoriale di tali diritti a un altro gestore collettivo europeo, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza del gestore collettivo dei diritti medesimi o propria.
Nel dettaglio, l’art. 11 reg. gen. S.I.A.E. prevede la facoltà per l’associato di «escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere». Le categorie di utilizzazioni oggetto di tale disposizione sono distintamente quelle interattive e non interattive.
L’art. 10, co. 2, reg. gen. S.I.A.E. ha invece introdotto per l’associato la facoltà di limitare il mandato conferito alla S.I.A.E. a determinati territori. Lo stesso art. 10, co. 2, reg. gen. S.I.A.E. consente all’associato di limitare il conferimento di uno o piu’ dei diritti di utilizzazione economica gestiti collettivamente dalla S.I.A.E., ora specificati all’art. 5 del nuovo testo regolamentare.
L’associato puo’ esercitare tali facoltà compilando la modulistica predisposta dalla Società , all’atto dell’associazione o con un preavviso di almeno 90 giorni prima della scadenza di ogni periodo annuale di durata del rapporto associativo, con effetto dal periodo annuale successivo a quello di presentazione della richiesta ed inoltrando tale modulo a mezzo raccomandata alla S.I.A.E.
Tali disposizioni sembrano accogliere pienamente il parere della Commissione Europea, la quale aveva suggerito una revisione del mandato di associazione alle «collecting societies», allo scopo di offrire ai titolari un ragionevole grado di flessibilità quanto a durata e scopo del mandato, e di consentire ad essi, in linea di massima, di gestire individualmente alcuni dei loro diritti, sempre che tale facoltà non fosse vietata dalla normativa in vigore. L’iniziativa condotta attraverso l’introduzione di nuove disposizioni al regolamento generale della S.I.A.E., volta a eliminare alcuni obblighi eccessivamente restrittivi per gli associati, realizza una maggiore flessibilità nella gestione collettiva dei diritti necessari alla prestazione di servizi musicali online, e conduce a un nuovo assetto al sistema della gestione collettiva dei diritti d’autore italiano. Non si dimentichi tuttavia che anche la giurisprudenza comunitaria aveva già da tempo espresso un chiaro indirizzo in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore.
L’esame delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento generale della S.I.A.E., consente di dare una prima risposta ai quesiti precedentemente posti.
1) Quanto al primo quesito, un autore iscritto alla S.I.A.E. non potrebbe diffondere le proprie opere attraverso Internet utilizzando licenze CC, anche se cio’ avvenga a titolo gratuito o al fine di promuovere la propria attività , a pena delle sanzioni disciplinari previste. Ci si chiede quale sia il grado di tolleranza dell’ente in tal senso, ovvero quali siano tra quelle disponibili le sanzioni effettivamente comminate in violazione di tale divieto. Al momento non si rinvengono precedenti in proposito.
A corollario di quanto specificato, si ricorda inoltre come la «Società non assume alcuna responsabilità per il rispetto degli accordi intercorsi direttamente tra gli associati e gli utilizzatori» (art. 37 reg. gen. S.I.A.E.).
L’autore di opere musicali assegnate alla competenza della Sezione Musica della S.I.A.E., iscritto (o mandante senza vincolo associativo) all’ente di gestione collettiva italiano, potrà diffondere le proprie opere attraverso Internet utilizzando licenze CC per promuovere la propria attività, solamente limitando il proprio mandato alla S.I.A.E. a quei diritti che non sono già concessi attraverso le licenze CC, in quanto incompatibili. Stante il testo del nuovo art. 5 reg. gen. S.I.A.E., si tratterebbe quindi di mantenere con la S.I.A.E. un rapporto relativo ai soli «diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell’opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci ed immagini». L’esercizio della facoltà di esclusione dei diritti online non pare infatti per nulla sufficiente per rendere compatibile lo status di associato con l’utilizzo di tali licenze, in quanto, come si e’ già detto, le licenze CC concedono utilizzazioni che non si riferiscono esclusivamente allo sfruttamento digitale delle opere e che non si limitano agli usi perpetuati attraverso reti telematiche.
Permane pertanto una incompatibilità di fondo tra l’impiego di licenze CC e l’affidamento del repertorio dell’autore alla gestione collettiva.
2) Qualora invece termini il rapporto di mandato intercorrente tra l’associato e S.I.A.E., questi riacquisterà nuovamente il proprio potere dispositivo nella gestione dei diritti d’autore di cui all’art. 180 l.a.
Si tenga presente che il mandato, della durata di quattro anni per gli associati e tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio (art. 2, co. 4, statuto S.I.A.E.) e’, in linea di principio, irrevocabile. Tale indirizzo pare confermato dalla lettura dell’art. 11 dello statuto della S.I.A.E. del 1995, il quale sanciva che l’iscrizione alla Società impegnava l’iscritto per tutta la durata del mandato (allora cinque anni) e per il quale egli restava tuttavia vincolato per «l’intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Società, nell’interesse dell’iscritto stesso», fino alla dichiarazione di dimissione, e per tutta la durata del diritto se questo abbia una durata inferiore alla durata del mandato.
Il rapporto associativo tra l’autore e la S.I.A.E. tuttavia si puo’ sempre interrompere anzitempo per le cause tassativamente elencate nell’art. 2, co. 4, statuto della S.I.A.E. e cioe’: perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità italiana, o europea di quei Paesi che a condizione di reciprocità consentono le iscrizioni presso le società consorelle ai cittadini italiani; dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, queste intese come mancato rinnovo del mandato quadriennale e non come recesso anticipato; radiazione, come sanzione comminata all’iscritto a conseguenza di gravi violazioni di norme dello statuto; decesso dell’autore; decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi, cessazione della durata dei diritti affidati alla Società quando questa sia inferiore ai quattro anni, caso non riguardante le opere musicali.
Al fine di rendere maggiormente flessibile tali disposizione e’ intervenuta la recente modifica del regolamento generale, la quale, all’art. 9, confermando la durata del rapporto associativo statuita nell’art. 2, co. 4, dello statuto della S.I.A.E., concede all’associato la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del rapporto con un preavviso di almeno novanta giorni antecedenti alla scadenza di ogni periodo annuale di durata del rapporto associativo, con effetto dal periodo annuale successivo a quello di presentazione della richiesta. La risoluzione del rapporto contrattuale e’ tuttavia subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione. Fino alla formale cessazione del rapporto, che avverrà effetto alla scadenza del mandato o alla fine dell’anno in cui si e’ fatta richiesta di risolvere anticipatamente il rapporto associativo, l’associato resta vincolato alla S.I.A.E.
Nulla cambia tuttavia in termini di risultato: l’autore che voglia tornare a gestire individualmente tutti i propri diritti, avrà ogni anno la possibilità di terminare il rapporto con l’ente di gestione collettiva, senza dovere aspettare la scadenza naturale del mandato. Si rende quindi solo piu’ semplice e frequente l’interruzione del rapporto associativo, anche se comunque subordinato alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, dal momento dell’interruzione del rapporto, la S.I.A.E. cesserà di proteggere l’opera e di raccogliere e ripartire i proventi derivanti dalle utilizzazioni delle opere dell’autore nonche’ di accordare nuove licenze di utilizzazione delle stesse: l’autore potrà cosi’ certamente gestire individualmente i diritti d’autore afferenti alle proprie opere, anche concedendo l’utilizzazione di queste attraverso l’adozione di licenze CC.
Cio’ nonostante, qualora le opere «sulle quali l’iscritto stesso non abbia poteri di disposizione», dell’iscritto il cui rapporto di iscrizione sia cessato per un qualsiasi motivo, siano state create in comunione con altri soggetti, indicati nel bollettino di dichiarazione, che mantengano ancora lo status di associato, la S.I.A.E. continuerà a proteggere tali opere in comunione, per quanto di sua competenza, nell’interesse degli altri coautori, escludendo l’iscritto che abbia cessato il rapporto di mandato dalle operazioni di ripartizione dei proventi sulle opere stesse.
3) Piu’ complicato infine il caso in cui un compositore di opere musicali, che abbia concesso in licenza CC il proprio repertorio o parte di esso, voglia iscriversi alla S.I.A.E., in qualità di autore di opere musicali.
L’autore dovrebbe innanzitutto ottemperare all’obbligo di dichiarare anche le composizioni da esso composte precedentemente alla propria iscrizione e destinate alla pubblica utilizzazione, quali quelle già diffuse utilizzando licenze CC.
In secondo luogo, l’autore si troverebbe comunque in una situazione di sicura violazione delle norme del regolamento generale e dello statuto della S.I.A.E. anche qualora provveda alla dichiarazione delle proprie opere già diffuse utilizzando licenze CC, poiche’ tali opere sarebbero ancora oggetto di utilizzazioni online a titolo gratuito, perche’, qualora l’autore volesse cessare la distribuzione dell’opera, cio’ non comporterebbe recesso dalla licenza CC.
In piu’, in forza del mandato in esclusiva ricevuto, la S.I.A.E. e’ autorizzata dall’autore ad esigere i proventi relativi a talune utilizzazione del repertorio da essa tutelato, proprio da quei licenziatari CC, cui il titolare dei diritti aveva già precedentemente concesso tali utilizzazioni rinunciando ad ogni relativo compenso: questi sarebbero tuttavia tutelati in forza della valida licenza acquisita direttamente con l’autore.
L’associato si troverebbe quindi doppiamente perseguibile per violazione del rapporto contrattuale.
Il problema sarebbe superabile solo con una soppressione del vincolo di deposito per tutte le opere composte dall’iscritto: solo in tal caso, infatti, non si produrrebbe alcun conflitto tra l’associato e l’ente di gestione collettiva.
L’autore che volesse affidare le proprie opere alle gestione collettiva potrebbe omettere di dichiarare alla S.I.A.E. le opere già concesse in licenza CC, le quali verrebbero sottratte alla gestione dalla S.I.A.E., e depositare solamente le composizioni residue.
La totale incompatibilità di principio delle disposizioni regolamentari della S.I.A.E. con l’utilizzo di licenze CC da parte dei suoi iscritti, evidenziata dalle norme esaminate, limita fortemente l’autore nella disposizione per liberalità di alcune utilizzazioni delle proprie opere: le licenze Creative Commons sono, in tal senso solo uno dei casi possibili. Si citi ad esempio un autore che voglia comporre un’opera perche’ venga utilizzata a scopo esclusivamente non commerciale, oppure quale sottofondo musicale del sito web di un ente non avente scopo di lucro, o ancora come accompagnamento a delle immagini in un documentario illustrativo dell’attività di una ONG distribuito in DVD allo scopo di attirare finanziamenti e donazioni.
L’autore non puo’ ordinare alla S.I.A.E. di indirizzare i compensi derivanti da utilizzazioni che vorrebbe libere, anche per scopi solidaristici, direttamente ai soggetti verso cui la campagna benefica sarebbe rivolta, per contribuire economicamente a finanziare direttamente tali iniziative: la S.I.A.E., infatti, ha facoltà di corrispondere i proventi, o meglio una parte di essi, su incarico dell’iscritto solo ad associazioni di categoria, a titolo di quota associativa per l’iscritto stesso, quali le rappresentanze sindacali degli autori.
Si ricordi infine come la S.I.A.E. non possa «concedere permessi a titolo gratuito per l’utilizzazione delle opere» (art. 37 reg. gen. S.I.A.E.).
La linea adottata dall’Assemblea della S.I.A.E., coerente con l’evoluzione europea in tema di gestione dei diritti, sembra condurre ad una gestione dei diritti di tipo «misto» o «ibrido», ma non in termini assoluti, caso in cui gli autori sarebbero molti piu’ liberi di muoversi tra gestione individuale e collettiva per tutti i diritti relativi alle proprie opere, determinando autonomamente un appropriato bilanciamento tra gestione individuale e gestione collettiva, ma all’opposto, ad una gestione «a corrente alternata» per gli associati alla collecting society, con riferimento a talune categorie di diritti e ad alcune utilizzazioni. Nulla infatti cambia per il titolare dei diritti che abbraccia la gestione individuale. L’autore iscritto ad un ente di gestione collettiva, si riserverà invece alcune utilizzazioni autonomamente gestite, sottraendole completamente all’amministrazione centralizzata facendo, di volta in volta, scelte di campo spesso contrapposte e sconvenienti.
Si presenta quindi un piu’ stretto bivio per gli associati S.I.A.E., riguardante i singoli diritti, necessariamente alternativo: volendo riservarsi l’opportunità di concedere talune utilizzazioni gratuite per fruizioni online delle proprie opere, che vadano oltre allo specifico contenuto delle licenze predisposte dalla S.I.A.E., come per esempio la “APAE”, l’associato S.I.A.E. perderebbe ogni possibilità di sfruttare commercialmente lo stesso diritto sulle reti telematiche attraverso la gestione collettiva e si ritroverebbe a negoziare individualmente tale diritto con i negozi virtuali ed i distributori di musica digitale.
Quanto alle licenze CC ci sembra che queste siano in difetto rispetto alla possibilità di revocare la licenza o di concedere il contenuto solo per un termine temporaneo prestabilito, volendo anche rinnovabile, o per un determinato territorio. Si evidenzia inoltre l’attuale impossibilità a coordinare le licenze CC «Non-commercial» con la gestione collettiva: difficile immaginare come la S.I.A.E. potrebbe intervenire nella negoziazione e nella raccolta dei compensi per i propri iscritti quando l’utilizzazione non fosse da considerarsi gratuita, ma «prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato», limite assolutamente variabile e di difficile determinazione ex ante.
D’altra parte l’ente di gestione collettiva pare inadeguato ad amministrare i diritti patrimoniali d’autore per quanto concerne utilizzazioni gratuite, anche eventualmente attraverso semplici concessioni in forma cartacea da parte dei titolari, e non ha alcun interesse a comminare ai propri iscritti sanzioni in violazione di norme regolamentari o statutarie di bassissimo impatto economico e scarsa rilevanza rispetto alla gestione economica dell’ente, in quanto i costi amministrativi per tale gestione sono, in proporzione, troppo elevati. L’obbligo di deposito di tutto il repertorio, tra l’altro ancora relegato alla forma cartacea, il divieto assoluto di concessione di autorizzazioni gratuite direttamente effettuata dall’iscritto, anche per quanto riguarda le proprie opere ed a fini non commerciali, ed anche una gestione «a corrente alternata» dei diritti che imponga agli associati continue scelte di campo tra gestione individuale e collettiva, fanno palese una scarsa attitudine alla elasticità delle società di gestione collettiva.
Ci si chiede infine come sarebbe possibile coordinare con l’attività della S.I.A.E. l’espressa rinuncia del licenziatario CC alla raccolta dei compensi derivanti dalle utilizzazioni della propria opera musicale, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva, qualora tali usi vengano concessi a scopo commerciale. Se il ruolo delle società di gestione dei diritti d’autore e’ principalmente di amministrare, tutelare e promuovere gli interessi dei loro membri, tali interessi dovrebbero conseguentemente essere tutelati anche con riferimento alla gestione individuale dei diritti d’autore attuata attraverso licenze CC.
Non si esclude in un prossimo futuro un miglioramento di tali modifiche, che costituiscono comunque un notevole segnale di cambiamento; eppure ci pare che solo gli strumenti offerti dall’era digitale possano intervenire in modo significativo e portare a compimento una rivoluzione della gestione dei diritti d’autore.
Si segnala che e’ di questi giorni, tra l’altro, la notizia dell’avviamento di un progetto pilota per il riconoscimento delle licenze con alcuni diritti riservati (tra cui le Creative Commons), in collaborazione con Free Hardware Foundation Italia.