Abbiamo già detto in altri articoli pubblicati sul nostro sito come sia fondamentale il ruolo svolto dalle società di gestione collettiva dei diritti d’autore (in Italia dalla SIAE), Abbiamo già detto in altri articoli pubblicati sul nostro sito come sia fondamentale il ruolo svolto dalle società di gestione collettiva dei diritti d’autore (in Italia dalla SIAE), che rendono così più semplice e remunerativa l’attività degli autori (della parte letteraria e di quella musicale). Abbiamo anche detto che il compenso in questione (il provento da diritto d’autore) non è da considerarsi una “tassa”, ma lo “stipendio” dovuto agli autori dei brani eseguiti per l’utilizzo delle loro opere, provento che la SIAE, a nome dei sui iscritti, richiede a chi faccia uso del repertorio musicale da essa rappresentato. In questa puntata, cercheremo di chiarire, nello spazio a nostra disposizione, il complesso meccanismo attraverso il quale è possibile calcolare l’ammontare di tale provento. Prenderemo come esempio, il caso in cui vi troviate ad eseguire i vostri brani in quello che chiameremo, con un termine tecnico, un “concerto”.
In breve, per capire quanto matura in proventi da diritto d’autore una esecuzione dal vivo di un brano musicale sono necessarie le seguenti informazioni:
1) la tipologia di utilizzo (o “classe”). La SIAE – Sezione Musica suddivide le utilizzazioni di opere musicali in varie tipologie di utilizzo. Per quanto riguarda la musicali dal vivo le tre principali sono: 1) il “ballo con musica dal vivo”; 2) il “concertino”, entrambe inquadrate nella Classe I, di cui parleremo il prossimo mese; 3) le “esecuzioni pubbliche non comprese nelle altre classi”, che costituiscono la Classe IV. In essa sono comprese tutte le pubbliche esecuzioni di musica, diverse dalle due precedenti, quali i concerti di musica di qualunque genere, ma anche altre tipologie di spettacoli come ad esempio le musiche di scena di spettacoli teatrali. Pur giudicando noi musicisti la nostra esibizione un “concerto”, ai fini della “ripartizione” non rientra invece nel concetto di “concerto” della Classe IV uno dei casi due precedenti, ove la musica ha funzione accessoria rispetto ad altra attività svolta nell’ambiente, quale l’intrattenimento danzante (il ballo) o la somministrazione di alimenti e bevande (il “concertino”). Ora vi chiederete: “Ma chi decide quando la nostra esibizione è da ritenersi un “concerto”?” La SIAE stessa, che, attraverso i suoi impiegati, valuta in base alla richiesta fatta (anticipatamente) dall’organizzatore dell’evento musicale (il gestore del locale per esempio), in quale classe debba essere inquadrata l’esibizione musicale dal vivo che voi vi appresterete a fare. Quindi se volete sapere come è stato inquadrata la vostra esibizione è sufficiente chiediate a chi “ha pagato la SIAE” che tipo di licenza è stata fatta per la vostra esibizione: nel dubbio potete sempre chiedere che vi venga mostrata la licenza stessa.
2) l’importo versato a pagamento della licenza per l’utilizzo dei brani della SIAE (ovvero quanto pagato dal gestore della SIAE, iva esclusa). I tariffari SIAE sono molto complessi e l’ammontare da versare cambia in base a diversi fattori. È quindi più comodo per voi chiedere direttamente all’organizzatore dell’evento musicale quanto ha pagato in SIAE per la vostra esibizione. Anche in questo caso potete sempre chiedere che vi venga mostrata la licenza stessa.
3) il criterio utilizzato per dividere l’incasso per tale classe. Per il nostro concerto il criterio, stabilito nell’ordinanza di ripartizione (il documento deciso dagli organi sociali SIAE che ogni anno stabilisce i criteri di ripartizione) prevede che la somma vada divisa equamente tra i brani eseguiti. Per i concerti sinfonici, da camera, operistici e jazz (per i quali viene fornito un apposito programma musicale) l’incasso è diviso in proporzione alla durata dell’esecuzione di ciascun brano.
4) l’esatta indicazione dei brani eseguiti. È necessario che chi compila il programma musicale SIAE della serata lo faccia con accuratezza perché il denaro versato alla SIAE per quella esecuzione andrà diviso tra i brani dichiarati. È fondamentale indicare chiaramente il titolo di ciascun brano e il cognome di uno degli autori dello stesso (e non il nome dell’artista o della band che ha portato alla fama il brano!!!). A questo punto sapremo già quanto ha maturato ciascun brano. Se poi il brano ha più autori, il provento dovuto a ciascuno di essi sarà calcolato in base a quanto dichiarato alla SIAE all’atto di deposito del brano (mod. 112) nella colonna DEM (diritti di pubblica esecuzione), espresso in 24esimi.
Tale incasso è chiaramente al lordo delle tasse, della provvigione (aggio) dovuta alla SIAE e di altre trattenute di cui parleremo in seguito, ma è già un’idea di quanto si può maturare…
Se eseguite i vostri brani nei vostri concerti, tenete un piccolo memorandum delle vostre esibizioni, col repertorio eseguito (e correttamente dichiarato!): sarà più facile verificare se i conti tornano o se manca qualcosa!
Andiamo ora a capire il criterio con il quale si ripartiscono i proventi da diritto d’autore nella classe del “concertino”. L’ordinanza di ripartizione della Sezione Musica della SIAE attualmente in vigore, che si applica per le utilizzazioni avvenute nel 2007, include nel “concertino” quelle esibizioni musicali dal vivo effettuate in pubblici esercizi (ovvero in locali pubblici non esercenti attività musicali), ove la musica insomma ha funzione accessoria rispetto ad altra attività svolta nell’ambiente, quale ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande. Il più comune evento del concertino con musica dal vivo è il classico “piano-bar”, ma vi ritroviamo anche veri e propri concerti strumentali, come ad esempio nei semplici “pub”.
Il criterio di ripartizione del “concertino” è suddiviso in due parti. Il 75% dei proventi maturati complessivamente in tutte le esecuzioni di “concertino” a livello nazionale in ciascun semestre dell’anno vengono divisi sulla base da quanto direttamente rilevato da “ispettori” SIAE, nel corso di almeno 500 controlli “in incognito” su base nazionale per ciascun semestre di competenza. Si noti che la singola registrazione diretta dell’evento può anche essere riferita a parte dell’evento stesso e non alla sua integralità, ma in ogni caso non può essere di durata non inferiore ai 60 minuti. Il 75% del totale dei proventi incassati per ciascun semestre viene così diviso tra le composizioni eseguite rilevate in tali controlli, attribuendo a ciascuna composizione tanti punti quante sono le relative esecuzioni (es: se nel campione un brano risulta eseguito 4 volte, riceverà 4 volte il compenso dovuto ad un brano eseguito una volta sola). La presenza dell’ispettore SIAE, dovrebbe fungere da garanzia che il 75% dei proventi derivanti dai “concertini” sia pagato agli autori di brani effettivamente eseguiti.
La restante quota del 25% viene ripartita tra le composizioni contenute in un campione del 20% dei programmi musicali consegnati, estratti a sorte con criteri di casualità statistica. Tra le composizioni così individuate, tale somma viene poi suddivisa con il criterio del “doppio punto”. Si attribuisce un punto a ciascuna composizione per ogni sua esecuzione (es: 4 esecuzioni del brano A=4 punti, 1 esecuzione del brano B=1 punto), conteggiando però 2 volte (maggiorazione di doppio punto) le composizioni con editore musicale (e quindi ad es: 4 esecuzioni del brano A senza editore=4 punti, 1 esecuzione del brano B con editore=2 punti). Si considerano come meritevoli del doppio punto le composizione per le quali all’editore musicale sono attributi almeno 8/24 dei diritti di esecuzione. Sono invece escluse dalla ripartizione le composizioni musicali eseguite per una durata inferiore ai 30 secondi o presenti in programmi musicali che presentano talune gravi irregolarità nella compilazione.
Come avrete potuto notare, il complicato criterio che abbiamo cercato di esporre sinteticamente impedisce di fatto di prevedere l’esatto ammontare di provento da diritto d’autore dovuto a ciascuna utilizzazione di un brano. Addirittura ne consegue che, nell’80% dei “concertini”, i proventi da diritto d’autore non verranno pagati agli autori dei brani eseguiti, ma finiranno ad altri autori. Tale criterio, introdotto in forma sperimentale dal 2006, proposto nel tentativo di ridurre l’alta percentuale di irregolarità compiute nella compilazione del programma musicale da coloro che si esibiscono in tali tipologie di eventi e cercare di ripartire i proventi in modo da evitare gravi comportamenti truffaldini, finisce di fatto per penalizzare la maggior parte degli autori (si pensi in particolare a coloro che esibiscano in “concertino” i loro brani, i quali potrebbero vedere non retribuita in diritto d’autore tale esecuzione) e rischia invece di privilegiare eccessivamente gli autori di brani molto diffusi, statisticamente più eseguiti. Gli organi sociali SIAE proprio in questi mesi stanno verificando quali risultati ha dato il criterio utilizzato sia rispetto alla lotta alla programmazione fasulla, sia rispetto alle conseguenze di tale criterio nelle tasche degli autori.
Auspicando a criteri che riconoscano anche ai piccoli il loro diritto a percepire il frutto del proprio lavoro, invitiamo nel frattempo tutti gli esecutori ad indicare correttamente nei programmi musicali solo i brani effettivamente eseguiti, sia per questioni di conformità alla legge, sia per rispetto del lavoro dei propri colleghi e di giustizia generale, che in ultimo, perché le sanzioni previste per chi “bara” sono assai aspre.