Di recente, non certo esaltati dalla stampa, alcuni interventi normativi hanno introdotto novità interessanti e positive nel settore dello spettacolo, soprattutto nell’ambito musicale. Salutiamo con piacere un rinnovato interesse politico, in un settore altrimenti dimenticato e sempre bisognoso di profonde riforme. È certo un piccolo passo, ma comunque è un passo: con i tempi che corrono, non è scontato vedere una politica che ricorda le necessità peculiari del settore, con alcune novità di potenziale interesse per i professionisti della musica. Rimandiamo il lettore al proprio consulente del lavoro e/o fiscalista per una comprensione dettagliata e, soprattutto, «pratica» di quanto qui esposto, limitandoci a schematizzare le novità di legge per una miglior comprensione.
A) Molto discusso in ogni sua fase, il primo provvedimento è il Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 76/2013), convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 99 («Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»). Il provvedimento cerca di correggere alcuni eccessi della Riforma Fornero (Legge 28 giugno 2012, n. 92) che non giovavano per nulla al mercato del settore.
Di seguito vediamone alcuni punti, di maggiore interesse per lo spettacolo:
1) Lavoro intermittente (disciplinato agli artt. 33-40 D.Lgs. 276/2003): per la fattispecie di lavoro a chiamata, il Decreto Lavoro limita le giornate di lavoro annue possibili a 400 nell’arco di tre anni (dal 28 giugno 2013); tuttavia il limite non riguarda i settori di turismo, pubblici esercizi, spettacolo, ove si potranno superare le 400 giornate; il legislatore si è pertanto reso conto delle esigenze peculiari del settore spettacolo, ove il contratto intermittente – pensiamo alla discontinuità e alle incertezze del lavoro artistico – si è rivelato adatto a garantire un rapporto di lavoro in regola ma non troppo oneroso né vincolante per il datore di lavoro.
2) Associazione in partecipazione (disciplinato agli artt. 2549-2554 c.c.): rapporto con cui le parti condividono, in varia misura, spese e ricavi di una determinata attività/prodotto, aveva subito a opera della Riforma Fornero una serie di forti limitazioni, volte a prevenire gli abusi della prassi (ovvero il mascheramento di rapporti subordinati dietro a formali associazioni in partecipazione).
Una delle principali era il numero massimo di associati per la medesima attività lavorativa, pari a tre persone, tranne che nei rapporti di parentela. Ebbene, il Decreto in parola ha ammorbidito tale limite, non più applicabile a: I) imprese a scopo mutualistico per gli associati individuati attraverso l’elezione dall’assemblea ed i cui contratti siano stati certificati; II) ai rapporti fra produttori ed artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. Pertanto nel settore di produzione audiovisiva si potrà adottare il contratto di associazione in partecipazione senza alcuna preoccupazione quanto al numero di prestatori di lavoro, fermo restando il rispetto degli altri requisiti fissati dal codice civile (come rivisto dalla Riforma Fornero).
3) Lavoro accessorio (disciplinato agli artt. 70-74 D.Lgs. 276/2003): questa fattispecie di lavoro occasionale e compensata con l’uso dei voucher (sorta di «buoni» rilasciati dall’INPS che permettono di mettere in regola facilmente il rapporto di lavoro, previdenzialmente e fiscalmente) era vittima di ambiguità a causa del difficile inquadramento delle prestazioni ammissibili. Orbene, il nuovo Decreto elimina il presupposto dell’occasionalità e pone un mero limite economico:
a) 5.000 euro annui complessivi (rivalutati ogni anno dall’ISTAT) per il prestatore, riferiti a tutti i committenti per cui presti lavoro accessorio nell’anno;
b) 2.000 euro annui complessivi (rivalutati ogni anno dall’ISTAT) per il prestatore da ogni singolo datore di lavoro; il datore sarà invece libero di avere molteplici lavoratori accessori, per importi complessivi anche superiori ai 2.000 euro annui.
Rispettando tali parametri (per i quali è consigliabile che il lavoratore rilasci un’autocertificazione al datore), qualsivoglia attività lavorativa può usufruire della disciplina del lavoro accessorio. In prospettiva, si potranno così regolarizzare in voucher molteplici prestazioni di lavoro dello spettacolo, contrassegnate da occasionalità e discontinuità, idonee alla tipologia in parola. Oltretutto, il sistema dei voucher si rivela davvero pratico nel rispetto degli adempimenti di legge, ricordando però che il voucher: I) non dà diritto a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari; II) non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione; III) è esente da imposizione fiscale; IV) previdenzialmente, include un contributo alla Gestione Separata INPS, uno all’INAIL e una percentuale del 5% a favore del concessionario INPS per il servizio voucher.
B) Il secondo disposto da vagliare è il Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 (intitolato «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», detto anche Decreto Valore Cultura), entrato in vigore il 27 agosto scorso e convertito in legge in data 3 ottobre 2013, è intervenuto sotto diversi aspetti.
1) È stato modificato l’art. 15 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) che ora recita al secondo comma (evidenziamo in neretto la novità): «Non sono considerate pubbliche l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:
a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero;
b) all’interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse»; l’effetto è che per le fattispecie di pubblica esecuzione qui indicate non risulta dovuto il pagamento del diritto d’autore (tramite SIAE o direttamente all’avente diritto, se non iscritto in alcuna società di collecting) nel territorio italiano; ad es. l’esecuzione di un concerto, senza scopo di lucro, all’interno di una biblioteca, oppure la semplice lettura in pubblico di testi di canzoni, che avvenga a favore del solo pubblico della stessa per divulgare la conoscenza dell’opera, non sarà soggetto al pagamento degli altrimenti previsti diritti d’autore.
2) È sancito un credito d’imposta per il rilancio dei produttori fonografici: «nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili», alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (esistenti almeno dal 1° gennaio 2012) «è riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali», fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta 2014-2016. Forse non sarà facile capire quando il tetto delle risorse disponibili sia stato superato e quindi non si potrà più avervi accesso, lo si scoprirà quando si presenteranno i documenti fiscali per il credito e questi verranno respinti per non esservi più risorse disponibili; ciò consiglia di consultarsi, una volta di più, con il proprio consulente per meglio agire ed evitare passi falsi. In ogni caso, il credito d’imposta è un credito del contribuente verso l’Erario, utilizzato per compensare debiti da imposte dovute allo stesso Erario. Nel nostro caso, spendendo in maniera documentata una data somma per le finalità di legge, potrò rivendicare un credito pari al 30% della somma spesa.
Più nel dettaglio, circa il credito:
a) è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti (artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti);
b) le imprese interessate hanno l’obbligo di spendere un importo corrispondente all’80% del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti; quindi la misura non copre, pare di intendere, solo il produttore e gli artisti direttamente coinvolti bensì indirettamente anche tutti i tecnici in gioco, ad es. fonici, mixeristi, ecc., meglio se mediante contratti di formazione e apprendistato; tali soggetti rendono infatti prestazioni a favore del produttore fonografico che le potrà indicare quali voci di costo (ovviamente documentate per iscritto e fiscalmente in regola) da includere nel beneficio;
c) la soglia massima dei 200.000 euro per richiedente rispetta i limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis») ammessi dalla Comunità Europea alle imprese solo nei casi indicati senza alcuna necessità di notifica comunitaria; gli aiuti sono altrimenti vietati dalla liberalizzazione generale del mercato europeo, ben poco tollerante al riguardo;
d) le imprese non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi; sembra perciò escludere che le imprese richiedenti ricadano tra quelle disciplinate dal Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione); quindi non si dovrà trattare di emittenti radio-televisive.
Rispettati i presupposti ora visti, come funziona il credito d’imposta? Fiscalmente: I) non concorrerà alla formazione del reddito IRPEF/IRES e IRAP; II) non rileverà ai fini degli interessi passivi e degli oneri deducibili previsti dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n. 917); III) il credito spettante è utilizzabile mediante il meccanismo della compensazione fiscale con altre voci di imposizione fiscale (ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241); IV) si abroga e si sostituisce espressamente l’analogo credito d’imposta concesso allo spettacolo, previsto in passato dai commi 287 e 288 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Il disposto è comunque inapplicabile di fatto fino a che non verranno emanate le disposizioni applicative (circa le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, i criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, ecc.) con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore. Speriamo che, a differenza di casi precedenti, non vi sia alcun ritardo nell’emanazione di tale decreto, così da permettere una pronta pianificazione da parte dei potenziali beneficiari.
3) Infine, il Decreto Valore Cultura conteneva, originariamente nella sua fase di bozza di disegno di legge, una serie di ulteriori proposte a sostegno della musica dal vivo. Vi si prevedeva, ad esempio, una semplificazione con certificazione unica degli adempimenti dovuti per la musica dal vivo in casi determinati, ecc. Purtroppo, le proposte non sono state successivamente recepite, venendo eliminate in toto dal testo. Dispiace notare, così, un mancato incentivo alla musica dal vivo, riservandoci di commentare più ampiamente l’episodio in successivi interventi.